IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Vista la legge del 15 dicembre 1990, n. 395,  recante  «Ordinamento
del Corpo di polizia penitenziaria»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della  Repubblica
italiana al  Trattato  di  Prüm,  e  in  particolare  l'art.  5,  che
istituisce  presso  il  Ministero  dell'interno,  Dipartimento  della
pubblica sicurezza, la banca dati nazionale  del  DNA,  e  presso  il
Ministero   della   giustizia,   Dipartimento    dell'amministrazione
penitenziaria, il laboratorio centrale per la  banca  dati  nazionale
del DNA; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016,  n.
87, recante «Disposizioni di attuazione della legge 30  giugno  2009,
n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e
del laboratorio centrale per la banca  dati  nazionale  del  DNA,  ai
sensi dell'art.  16  della  legge  30  giugno  2009,  n.  85»,  e  in
particolare: 
    l'art. 3, comma 9, il quale dispone che con decreto del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i profili
di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e
di analisi degli accessi e delle operazioni relativi alla banca  dati
nazionale del DNA; 
    l'art. 4, comma 5, il quale dispone che con  il  decreto  di  cui
all'art. 3, comma 9, sono specificati i profili di autorizzazione, le
procedure di autenticazione, di  registrazione  e  di  analisi  degli
accessi e delle operazioni relativi al laboratorio  centrale  per  la
banca dati nazionale del DNA; 
    l'art. 4, comma 6, il quale dispone che con  il  decreto  di  cui
all'art. 3, comma 9, sono definite le  regole  per  la  registrazione
degli accessi ai locali e agli armadi del laboratorio centrale per la
banca dati nazionale del DNA adibiti alla conservazione dei  campioni
biologici  e  degli  elettroferogrammi,  effettuati  degli  operatori
abilitati e in possesso di apposite chiavi di accesso; 
    l'art. 6, comma 7, il quale dispone che con  il  decreto  di  cui
all'art. 3, comma 9, sono definite le regole per la trasmissione  del
profilo   del   DNA   da   parte   delle   istituzioni   di   elevata
specializzazione, per via  telematica,  verso  il  laboratorio  della
Forza di polizia individuata dall'Autorita' giudiziaria; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 6 agosto 2015, con  il  quale
e'  stata  istituita,  nell'ambito  della  Direzione  centrale  della
polizia criminale, Servizio per il sistema informativo interforze, la
Divisione quarta, cui sono attribuite  le  competenze  relative  alla
banca dati nazionale del DNA; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, con  il
quale e' stato istituito, nell'ambito della  Direzione  generale  dei
detenuti e del trattamento, l'Ufficio  VI,  cui  sono  attribuite  le
competenze  relative  al  Laboratorio  Centrale  per  la  banca  dati
nazionale del DNA; 
  Ritenuto di dare  attuazione  al  disposto  di  cui  ai  richiamati
articoli: 3, comma 9, 4, commi 5 e 6 e 6, comma 7,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87; 
  Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in
data 28 luglio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce i profili  di  autorizzazione,  le
procedure di autenticazione, di  registrazione  e  di  analisi  degli
accessi e delle operazioni relativi alla banca dati nazionale del DNA
collocata  presso  il  Ministero  dell'interno,  Dipartimento   della
pubblica sicurezza, Servizio per il  sistema  informativo  interforze
della Direzione centrale della polizia criminale. 
  2.  Il  presente  decreto  definisce,  altresi',   i   profili   di
autorizzazione e le procedure di autenticazione, di  registrazione  e
di analisi degli accessi e delle operazioni relativi al sistema  LIMS
del laboratorio  centrale  per  la  banca  dati  nazionale  del  DNA,
collocato  presso  il   Ministero   della   giustizia,   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, Direzione generale dei detenuti e
del trattamento, nonche' le regole per la registrazione degli accessi
ai locali e agli armadi del laboratorio centrale per  la  banca  dati
nazionale del DNA adibiti alla conservazione dei campioni biologici e
degli elettroferogrammi effettuati degli  operatori  abilitati  e  in
possesso di apposite chiavi di accesso. 
  3.  Il  presente  decreto  delinea,  inoltre,  le  regole  per   la
trasmissione del profilo  del  DNA  da  parte  delle  istituzioni  di
elevata specializzazione, per via telematica,  verso  il  laboratorio
della Forza di polizia individuata dall'Autorita' giudiziaria.