IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  del decreto  legislativo n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» e  s.m.i.,  ed  in
particolare il titolo VI, rubricato «Classificazione  dei  medicinali
ai fini della fornitura»; 
  Considerato il provvedimento della CUF  n.  9  del  16-17  dicembre
2003, che stabiliva di limitare  l'uso  dei  medicinali  a  base  del
principio attivo neurotossina di Clostridium Botulinum di tipo A  con
indicazioni    estetiche    a    chirurghi    plastici,     chirurghi
maxillo-facciali,  dermatologi  e  oftalmologi  ma  non   ai   medici
estetici, in quanto la «medicina estetica» non rientra tra le  scuole
di specializzazione  riconosciute  per  la  facolta'  di  Medicina  e
Chirurgia in Italia; 
  Considerata la sentenza n. 4591/2006 del  TAR  del  Lazio,  che  ha
annullato  la  suddetta  decisione  della   CUF   con   le   seguenti
motivazioni: «In definitiva le infiltrazioni di tossina botulinica ai
fini estetici non possono assolutamente essere effettuate ne' da  chi
non e' personale sanitario (es. estetiste) e nemmeno da  chi  non  e'
medico (es. infermiere) ma non si ravvisano reali ragioni di fatto  e
di  diritto  per  richiedere  l'intervento  di  uno  specialista.  In
conclusione il ricorso e' dunque fondato e deve essere accolto e  per
l'effetto   va   pronunciato    l'annullamento    del    proferimento
limitatamente alla sola restrizione  dell'uso  del  farmaco  ai  soli
medici specialisti in chirurgia plastica, chirurgia maxillo facciale,
dermatologia ed oftalmologia»; 
  Considerato in merito alla sentenza sopracitata il parere  CTS  del
10-11 ottobre 2006 verbale n. 34, di seguito riportato, ribadito  dal
parere CTS del 28-29 settembre 2010, «In  conclusione,  nel  rispetto
delle norme di cui sopra e  considerato  che  l'art.  87  del  codice
consente la classificazione  dei  medicinali  in  una  o  piu'  delle
categorie individuate si propende per la seguente classificazione  ai
fini della fornitura  «Uso  riservato  agli  specialisti  durante  la
visita ambulatoriale ovvero in studi medici  attrezzati.  Vietata  la
vendita al pubblico» da applicare a tutti i prodotti con  indicazione
estetica»; 
  Considerato che e' emersa una difformita' dei regimi  di  fornitura
per i medicinali a base di neurotossina di Clostridium  Botulinum  di
tipo A autorizzati con indicazioni estetiche, ed in particolare per i
medicinali Azzalure, Vistabex e Bocouture; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    commissione    consultiva
tecnico-scientifica, nella seduta del 7, 8, e 9 novembre 2016 verbale
n. 17, che stabilisce per i medicinali  a  base  di  Neurotossina  di
Clostridium Botulinum di tipo A, per tutti  i  dosaggi  e  confezioni
autorizzatecon indicazione estetiche, l'armonizzazione del regime  di
fornitura  «USPL:   medicinali   soggetti   a   prescrizione   medica
limitativa.  Uso  riservato  agli  specialisti  durante   la   visita
ambulatoriale, ovvero in studi medici attrezzati. Vietata la  vendita
al pubblico». 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Definizione  del  regime  di  fornitura  e  dei  prescrittori  per  i
  medicinali a base del principio attivo neurotossina di  Clostridium
  Botulinum di tipo A con indicazioni estetiche. 
 
  Il regime di fornitura per i medicinali a base del principio attivo
neurotossina di Clostridium  Botulinum  di  tipo  A  con  indicazione
estetiche, in particolare  per  i  medicinali  Azzalure,  Vistabex  e
Bocouture, per tutti i dosaggi e confezioni autorizzate, e'  definito
nei termini seguenti: 
  USPL: Medicinali soggetti a  prescrizione  medica  limitativa.  Uso
riservato agli specialisti durante la visita ambulatoriale, ovvero in
studi medici attrezzati. Vietata la vendita al pubblico.