IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli
investimenti e di sviluppo d'impresa;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il
rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di
accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di
favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono
nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello
sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree
interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di
rilevanti complessi aziendali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di
riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato;
Visto il decreto 9 dicembre 2014 del Ministro dello sviluppo
economico, recante adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti
di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento
dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n.
112/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 23 del 29 gennaio 2015, come modificato dal decreto 9
giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 23 luglio
2015;
Ritenuto opportuno modificare la predetta disciplina dei contratti
di sviluppo al fine di assicurare una piu' efficiente gestione delle
fasi procedimentali nonche' di modulare le medesime in funzione delle
dimensioni dei programmi di sviluppo proposti, favorendo la
partecipazione di tutte le amministrazioni interessate nella
selezione e nel finanziamento dei programmi di maggiori dimensioni
aventi rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e
al sistema produttivo di riferimento;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto 9 dicembre 2014
1. Al decreto 9 dicembre 2014 del Ministro dello sviluppo
economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 23 del 29 gennaio 2015, e successive modifiche e
integrazioni, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il programma di sviluppo deve essere avviato, a pena di
decadenza, entro 6 mesi dalla data della determinazione di
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 8. In caso di
concessione della proroga, prevista dall'art. 9 comma 8, il termine
di 6 mesi si intende parimenti prorogato.»;
2) al comma 4, le parole: «entro 48 mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «entro 36 mesi»;
3) al comma 6, dopo le parole: «dagli enti pubblici», sono
inserite le seguenti: «, dall'Agenzia»;
b) all'art. 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nel caso in cui il programma di sviluppo sia realizzato da piu'
soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di
rete di cui all'art. 4, comma 5, i limiti minimi degli investimenti
previsti dall'art. 4, comma 3 sono applicati unitariamente, con
riferimento agli investimenti della rete nel suo complesso, e non si
applicano i limiti riferiti ai progetti d'investimento del soggetto
proponente e dei soggetti aderenti.»;
c) all'art. 7, comma 3, le parole: «art. 5, comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «art. 5, commi 3 e 4»; conseguentemente,
il comma 4 e' soppresso;
d) all'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, dopo le parole: «L'Agenzia, entro il termine
massimo di 120 giorni dal ricevimento della domanda di
agevolazioni,», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i programmi
di cui all'art. 9-bis che formano oggetto di un Accordo di Sviluppo,
entro 90 giorni dalla data di stipula del predetto Accordo,»;
2) alla lettera e) del medesimo comma 4, le parole: «entro 120
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 90 giorni»;
3) al comma 6, lettera b), numero 2, le parole: «dell'Agenda
digitale italiana» sono sostituite dalle seguenti: «del piano
nazionale Industria 4.0»;
4) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Con riferimento alla valutazione dei progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione di cui al Titolo III, l'Agenzia si avvale di
esperti esterni, selezionati e nominati accedendo all'Albo di cui al
decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle attivita' produttive, sulla
base delle procedure di selezione concordate con la Commissione
europea secondo principi di trasparenza e rotazione degli incarichi.
La procedura per la selezione e la nomina degli esperti e' pubblicata
sul sito internet www.invitalia.it.»;
5) al comma 7, le parole: «non superiore a 30 giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a 20 giorni»;
6) al comma 8, le parole da: «La validita' e l'efficacia della
determinazione» fino a: «delle altre imprese beneficiarie» sono
sostituite dalle seguenti: «La validita' e l'efficacia della
determinazione e', comunque, subordinata alla effettiva esibizione,
entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di sottoscrizione di
cui al comma 9, della documentazione comprovante il rilascio delle
concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti
pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti
ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata gia' acquisita
nonche' della documentazione richiesta dall'Agenzia per la
definizione dell'eventuale contratto di finanziamento, ivi compresa
quella relativa a eventuali garanzie da prestare a fronte del
finanziamento agevolato. L'efficacia della determinazione puo',
altresi', essere subordinata ad ulteriori condizioni, limitatamente a
profili di carattere economico-finanziario. Il termine assegnato al
soggetto proponente puo' essere prorogato, per una sola volta, di
ulteriori 90 giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da
elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non e'
in alcun modo riconducibile alla volonta' del soggetto proponente o
delle altre imprese beneficiarie.»;
7) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. L'Agenzia comunica l'avvenuta approvazione del programma di
sviluppo alle regioni e alle province autonome interessate e
trasmette al Ministero e all'impresa beneficiaria, entro 30 giorni
dalla data di conclusione dell'attivita' istruttoria, la
determinazione di cui al comma 8. Entro 20 giorni dalla ricezione,
l'impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni,
restituisce all'Agenzia la determinazione debitamente sottoscritta
per accettazione.»;
8) al comma 10, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) dopo l'art. 9, e' aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis - (Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti
dimensioni). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' istruttoria di
cui all'art. 9, le domande di agevolazioni, presentate ai sensi del
medesimo articolo, relative a programmi di sviluppo che prevedono un
importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a
50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il programma
riguardi esclusivamente attivita' di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, possono formare oggetto di
Accordi di sviluppo tra il Ministero, l'Agenzia e l'impresa
proponente nonche', qualora intervengano nel cofinanziamento del
programma, con le regioni e le eventuali altre amministrazioni
interessate.
2. L'Accordo e' sottoscritto a condizione che il programma di
sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione
al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato. A tal
fine l'Agenzia valuta la sussistenza di almeno uno dei seguenti
requisiti: significativo impatto occupazionale, inteso come nuovi
posti di lavoro creati, capacita' di attrazione degli investimenti
esteri, coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria
4.0.
3. Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di cui al comma 1, le
regioni comunicano al Ministero e all'Agenzia la propria eventuale
volonta' di stipulare l'Accordo, impegnandosi ad intervenire nel
cofinanziamento del programma di sviluppo. Nel caso di programmi
localizzati su piu' regioni, la comunicazione puo' essere effettuata
da tutte le regioni interessate.
4. Per effetto della sottoscrizione dell'Accordo, le risorse in
esso individuate sono destinate in favore dell'Accordo medesimo.
Resta fermo che le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto
alle agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo esito
dell'istruttoria di cui all'art. 9.
5. Qualora il programma non presenti le caratteristiche richieste
per la stipula dell'Accordo di sviluppo, la domanda di cui al comma 1
e' esaminata, nel rispetto del criterio cronologico di cui all'art.
9, comma 2.
6. Ai programmi di sviluppo oggetto degli accordi di cui al
presente articolo si applica quanto previsto all'art. 9, comma 11.
7. Il Ministro dello sviluppo economico puo' riservare una quota
delle risorse disponibili per lo strumento dei contratti di sviluppo
alla sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo.»;
f) all'art. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 6, le parole: «non superiore a 30 giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a 20 giorni»;
2) al comma 7, le parole: «entro 90 giorni dall'ultimazione del
progetto» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni
dall'ultimazione del progetto»;
3) al comma 8, dopo le parole «Il Ministero» sono inserite le
seguenti: «, entro 90 giorni dalla ricezione della relazione finale,»
e, le parole: «entro 45 giorni dalla data di ricezione» sono
sostituite dalle seguenti: «entro 30 giorni dalla data di ricezione»;
g) All'art. 13, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il medesimo rapporto evidenzia, altresi', le attivita' per
le quali non sono stati rispettati i termini procedimentali previsti
dal presente decreto.».
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al
comma 1 non espressamente modificato.