IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' del 2016)»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 982, della citata legge n. 208 del 2015, ai sensi del quale per le spese sostenute dalle persone fisiche non nell'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o d'impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonche' per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attivita' criminali, e' riconosciuto, per l'anno 2016, un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro; Visto il medesimo comma 982 dell'art. 1 della suindicata legge n. 208 del 2015, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri e delle procedure per l'accesso al credito d'imposta e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' delle ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il predetto limite; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e, in particolare, l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta; Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, individua i criteri e le procedure per l'accesso al credito d'imposta ivi previsto e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 15 milioni di euro.