IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' del 2016)»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 982, della  citata  legge  n.
208 del 2015, ai sensi del quale per le spese sostenute dalle persone
fisiche  non  nell'esercizio  di  attivita'  di  lavoro  autonomo   o
d'impresa ai fini dell'installazione di sistemi di  videosorveglianza
digitale o di sistemi di allarme,  nonche'  per  quelle  connesse  ai
contratti  stipulati  con  istituti  di   vigilanza,   dirette   alla
prevenzione di attivita' criminali, e' riconosciuto, per l'anno 2016,
un credito d'imposta ai fini  dell'imposta  sul  reddito  nel  limite
massimo complessivo di 15 milioni di euro; 
  Visto il medesimo comma 982 dell'art. 1 della suindicata  legge  n.
208  del  2015,  il  quale  demanda  a  un   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze l'individuazione dei  criteri  e  delle
procedure per l'accesso al credito d'imposta e per il suo recupero in
caso di illegittimo utilizzo, nonche' delle ulteriori disposizioni ai
fini del contenimento  della  spesa  complessiva  entro  il  predetto
limite; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
(TUIR), e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e, in
particolare, l'art. 17,  concernente  la  compensazione  dei  crediti
d'imposta; 
  Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti  di  imposta
illegittimamente fruiti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 982, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, individua i criteri  e  le  procedure
per l'accesso al credito d'imposta ivi previsto e per il suo recupero
in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai
fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite  di  15
milioni di euro.