IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle
vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante
«Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e
alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle
vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI», e in
particolare l'articolo 4, comma 2, che rinvia ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della
giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro della salute, la definizione dei meccanismi attraverso i
quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore eta'
della vittima e l'eta' non sia accertabile da documenti
identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si
procede alla determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati
vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di
determinazione dell'eta';
Visti gli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in
servitu'), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di
schiavi) del codice penale;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, recante
«Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni», che all'articolo 8, commi 1 e 2,
detta norme in materia di accertamento della minore eta'
dell'imputato;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 14 aprile 2016;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza, reso in data 26 gennaio 2016;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 13 luglio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 19 maggio 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti, e'
stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro della salute;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24,
individua i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano
ragionevoli dubbi sulla minore eta' della presunta vittima di tratta
e l'eta' del minore non accompagnato non sia accertabile da documenti
identificativi, si procede, nel rispetto del superiore interesse del
minore, alla determinazione dell'eta', se del caso mediante il
coinvolgimento delle autorita' diplomatiche, attraverso una procedura
multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo
procedure appropriate, che tengano conto anche delle specificita'
relative all'origine etnica e culturale del minore.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE,
relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta
di esseri umani e alla protezione delle vittime, che
sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI) e' il
seguente:
«Art. 4 (Minori non accompagnati vittime di tratta). -
1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono
essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso
l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della
protezione internazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui
sussistano fondati dubbi sulla minore eta' della vittima e
l'eta' non sia accertabile da documenti identificativi, nel
rispetto del superiore interesse del minore, si procede
alla determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati
vittime di tratta anche attraverso una procedura
multidisciplinare di determinazione dell'eta', condotta da
personale specializzato e secondo procedure appropriate che
tengano conto anche delle specificita' relative all'origine
etnica e culturale del minore, nonche', se del caso,
all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento
delle autorita' diplomatiche. Nelle more della
determinazione dell'eta' e dell'identificazione, al fine
dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla
protezione, la vittima di tratta e' considerata minore. Per
la medesima finalita' la minore eta' dello straniero e',
altresi', presunta nel caso in cui la procedura
multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con
certezza l'eta' dello stesso.».
- Il testo degli articoli 600, 601 e 602 del codice
penale e' il seguente:
«Art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in
servitu'). - Chiunque esercita su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero
chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di
soggezione continuativa, costringendola a prestazioni
lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque
al compimento di attivita' illecite che ne comportino lo
sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, e'
punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di
soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante
violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o
approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di
inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di
necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di
denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla
persona.
Art. 601 (Tratta di persone). - E' punito con la
reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce
nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori
di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita
una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui
all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o
piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso
di autorita' o approfittamento di una situazione di
vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di
necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di
altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al
fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative,
sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento
di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a
sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori
delle modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte
ivi previste nei confronti di persona minore di eta'.
Art. 602 (Acquisto e alienazione di schiavi). -
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o
aliena o cede una persona che si trova in una delle
condizioni di cui all'art. 600 e' punito con la reclusione
da otto a venti anni.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni) e' il seguente:
«Art. 8 (Accertamento sull'eta' del minorenne). - 1.
Quando vi e' incertezza sulla minore eta' dell'imputato, il
giudice dispone, anche di ufficio, perizia.
2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi
sulla minore eta', questa e' presunta ad ogni effetto.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano
altresi' quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato
sia minore degli anni quattordici.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE,
relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta
di esseri umani e alla protezione delle vittime, che
sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI) , si rinvia
alle Note alle premesse.