IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei
siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24
settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale
(ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre
2007, e successive modificazioni;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26
novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale
(2015/2369/UE);
Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del
mare, con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015 alla
rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il
successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale
ambiente;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012,
relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione,
trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;
Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;
Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
sensi dell'articolo 6 della Convenzione sulla diversita' biologica
fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con
la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza
Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio
2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo
2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida
di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei
relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;
Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree naturali protette», e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n.6, e successive
modifiche;
Vista la deliberazione della giunta regionale delle Marche n. 1471
del 27 ottobre 2008, «DPR 357/97 - Decreto ministeriale 17 ottobre
2007 - Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone
di protezione speciali di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti
di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE» e
successive modifiche ed integrazioni;
Viste le deliberazioni della giunta regionale delle Marche,
elencate nella tabella di cui all'art. 1, comma 1 del presente
decreto, con le quali sono stati approvate le misure di
conservazione, relative ai siti di interesse comunitario della
regione biogeografica continentale;
Visto la deliberazione del consiglio direttivo del Parco nazionale
dei Monti Sibillini n. 19 del 4 luglio 2016, di adozione definitiva
delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 ricadenti o per le
parti ricadenti all'interno del territorio del parco;
Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'articolo 2,
comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone
speciali di conservazione;
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione
individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerato che la Regione Marche, entro sei mesi dalla data di
emanazione del presente decreto, comunichera' al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i soggetti
affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;
Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le
misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una
verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli enti gestori
delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle
ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei
mesi dalla data del presente decreto;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di
conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario
potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di
conservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 1,
del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla
designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 43 siti di
importanza comunitaria della regione biogeografica continentale
insistenti nel territorio della Regione Marche;
Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Marche
con deliberazione della giunta regionale n. 1432 del 23 novembre
2016;
Decreta:
Art. 1
Designazione delle ZSC
1. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della
regione biogeografica continentale i seguenti 43 siti insistenti nel
territorio della Regione Marche, gia' proposti alla Commissione
europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di
fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono
designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo
il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli
omonimi SIC con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale
documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione
relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate
nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta
sezione.