IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 62-bis del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che
prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate  del  Ministero
delle finanze elaborino, in  relazione  ai  vari  settori  economici,
appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n.  331  del
1993, che prevede che  gli  studi  di  settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle finanze; 
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146,  concernente
le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195 e successive modificazioni, recante  disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Considerato che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate sulla  base  dei  dati  in  possesso  dell'Amministrazione
finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli  studi  di
settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze  10  novembre  1998  e
successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di  esperti
prevista dall'art.  10,  comma  7,  della  legge  n.  146  del  1998,
modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre
2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007, del
19 marzo 2009, del 4 dicembre 2009, del 20 ottobre 2010, del 29 marzo
2011, del 8 ottobre 2012, del 17 dicembre  2013  e  del  16  dicembre
2014; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  16
novembre 2007, che ha approvato la tabella di  classificazione  delle
attivita' economiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
febbraio 2008,  concernente  la  semplificazione  degli  obblighi  di
annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi  di
settore; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge del  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito con la legge n. 2 del  28  gennaio  2009,  recante  misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione  degli  studi  di
settore su base regionale o comunale; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  22
maggio 2015, e successive modificazioni,  concernente  l'approvazione
dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo
d'imposta 2014; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
marzo 2014, concernente l'approvazione di  modifiche  agli  studi  di
settore, relativi al periodo di imposta 2013; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  26
febbraio 2016, concernente l'approvazione del programma di  revisione
degli studi di settore applicabili a partire  dal  periodo  d'imposta
2016; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 7
dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Approvazione degli studi di settore 
 
  1. Sono approvati, in base all'art.  62-bis  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331 gli  studi  di  settore  relativi  alle  seguenti
attivita' economiche nel settore del commercio: 
  a) Studio di settore WM41U (che sostituisce lo  studio  di  settore
VM41U)  -  Commercio  all'ingrosso   di   computer,   apparecchiature
informatiche periferiche e di software,  codice  attivita'  46.51.00;
Commercio  all'ingrosso  di  mobili  per  ufficio  e  negozi,  codice
attivita'  46.65.00;  Commercio  all'ingrosso  di  altre  macchine  e
attrezzature per ufficio, codice attivita' 46.66.00; 
  b) Studio di settore WM80U (che sostituisce lo  studio  di  settore
VM80U) - Commercio  al  dettaglio  di  carburante  per  autotrazione,
codice di attivita' 47.30.00; 
  c) Studio di settore WM82U (che sostituisce lo  studio  di  settore
VM82U) - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi,  di  metalli
ferrosi e prodotti semilavorati, codice attivita' 46.72.10; Commercio
all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti  semilavorati,  codice
attivita' 46.72.20; 
  d) Studio di settore WM83U (che sostituisce lo  studio  di  settore
VM83U) - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri  prodotti
chimici  per  l'agricoltura,  codice  attivita'  46.75.01;  Commercio
all'ingrosso di prodotti chimici per  l'industria,  codice  attivita'
46.75.02; Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie  plastiche
in forme primarie e semilavorati, codice attivita' 46.76.20; 
  e) Studio di settore WM84U (che sostituisce lo  studio  di  settore
VM84U) - Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche
per telecomunicazioni  e  di  altri  componenti  elettronici,  codice
attivita'  46.52.09;  Commercio  all'ingrosso  di  macchine  utensili
(incluse  le  relative  parti  intercambiabili),   codice   attivita'
46.62.00;  Commercio  all'ingrosso  di  macchine  per   le   miniere,
l'edilizia  e  l'ingegneria  civile,   codice   attivita'   46.63.00;
Commercio  all'ingrosso  di  macchine  per  l'industria  tessile,  di
macchine per cucire  e  per  maglieria,  codice  attivita'  46.64.00;
Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature  di  trasporto,
codice  attivita'  46.69.19;  Commercio  all'ingrosso  di   materiale
elettrico per impianti di uso industriale, codice attivita' 46.69.20;
Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre,
solarium e centri  estetici,  codice  attivita'  46.69.30;  Commercio
all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per  uso  non
scientifico, codice attivita'  46.69.92;  Commercio  all'ingrosso  di
altre macchine ed attrezzature per l'industria,  il  commercio  e  la
navigazione n. c.a., codice attivita' 46.69.99; 
  f) Studio di settore WM85U (che sostituisce lo  studio  di  settore
VM85U) - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie),
codice attivita' 47.26.00; 
  g) Studio di settore WM86U (che sostituisce lo  studio  di  settore
VM86U) - Commercio effettuato per mezzo di  distributori  automatici,
codice attivita' 47.99.20; 
  h) Studio di settore YM01U (che sostituisce lo  studio  di  settore
WM01U)  -  Supermercati,  codice  attivita'  47.11.20;  Discount   di
alimentari, codice attivita' 47.11.30; Minimercati ed altri  esercizi
non specializzati di  alimentari  vari,  codice  attivita'  47.11.40;
Commercio al dettaglio di frutta e verdura  preparata  e  conservata,
codice attivita' 47.21.02; Commercio al dettaglio di bevande,  codice
attivita' 47.25.00; Commercio al dettaglio di  latte  e  di  prodotti
lattiero-caseari, codice attivita' 47.29.10; Commercio  al  dettaglio
di  caffe'  torrefatto,  codice  attivita'  47.29.20;  Commercio   al
dettaglio di prodotti  macrobiotici  e  dietetici,  codice  attivita'
47.29.30; Commercio al dettaglio  di  altri  prodotti  alimentari  in
esercizi specializzati n. c.a., codice attivita' 47.29.90; 
  i) Studio di settore YM02U (che sostituisce lo  studio  di  settore
WM02U) - Commercio al dettaglio di carni e  di  prodotti  a  base  di
carne, codice attivita' 47.22.00; 
  j) Studio di settore YM03U (che sostituisce gli  studi  di  settore
WM03A, WM03B, WM03C e WM03D) - Commercio al  dettaglio  ambulante  di
prodotti ortofrutticoli,  codice  attivita'  47.81.01;  Commercio  al
dettaglio ambulante di prodotti ittici,  codice  attivita'  47.81.02;
Commercio al dettaglio ambulante di carne, codice attivita' 47.81.03;
Commercio al dettaglio  ambulante  di  altri  prodotti  alimentari  e
bevande n. c.a., codice attivita' 47.81.09;  Commercio  al  dettaglio
ambulante di tessuti, articoli  tessili  per  la  casa,  articoli  di
abbigliamento, codice  attivita'  47.82.01;  Commercio  al  dettaglio
ambulante di calzature  e  pelletterie,  codice  attivita'  47.82.02;
Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti
per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio, codice attivita'
47.89.02; Commercio al dettaglio ambulante di  profumi  e  cosmetici;
saponi, detersivi ed  altri  detergenti  per  qualsiasi  uso,  codice
attivita' 47.89.03; Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria
e bigiotteria, codice  attivita'  47.89.04;  Commercio  al  dettaglio
ambulante di arredamenti per  giardino;  mobili;  tappeti  e  stuoie;
articoli casalinghi; elettrodomestici;  materiale  elettrico,  codice
attivita'  47.89.05;  Commercio  al  dettaglio  ambulante  di   altri
prodotti n. c.a., codice attivita' 47.89.09; 
  k) Studio di settore YM04U (che sostituisce lo  studio  di  settore
WM04U) - Farmacie, codice attivita' 47.73.10; 
  l) Studio di settore YM05U (che sostituisce lo  studio  di  settore
WM05U) - Commercio al dettaglio  di  confezioni  per  adulti,  codice
attivita' 47.71.10; Commercio al dettaglio di confezioni per  bambini
e neonati, codice  attivita'  47.71.20;  Commercio  al  dettaglio  di
biancheria personale, maglieria, camicie, codice attivita'  47.71.30;
Commercio al dettaglio di  cappelli,  ombrelli,  guanti  e  cravatte,
codice attivita' 47.71.50; Commercio  al  dettaglio  di  calzature  e
accessori, codice  attivita'  47.72.10;  Commercio  al  dettaglio  di
articoli di pelletteria e da viaggio, codice attivita' 47.72.20; 
  m) Studio di settore YM07U (che sostituisce lo  studio  di  settore
WM07U) - Commercio al dettaglio di filati per maglieria  e  merceria,
codice attivita' 47.51.20; 
  n) Studio di settore YM15A (che sostituisce lo  studio  di  settore
WM15A) - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e
argenteria, codice attivita' 47.77.00; Riparazione di  orologi  e  di
gioielli, codice attivita' 95.25.00; 
  o) Studio di settore YM27A (che sostituisce lo  studio  di  settore
WM27A) - Commercio al dettaglio di frutta e  verdura  fresca,  codice
attivita' 47.21.01; 
  p) Studio di settore YM27B (che sostituisce lo  studio  di  settore
WM27B) - Commercio al dettaglio  di  pesci,  crostacei  e  molluschi,
codice attivita' 47.23.00; 
  q) Studio di settore YM28U (che sostituisce lo  studio  di  settore
WM28U) - Commercio  al  dettaglio  di  tessuti  per  l'abbigliamento,
l'arredamento e di biancheria per la casa, codice attivita' 47.51.10;
Commercio al dettaglio di tappeti, codice attivita' 47.53.12; 
  r) Studio di settore YM40A (che sostituisce lo  studio  di  settore
WM40A) - Commercio al dettaglio di fiori e piante,  codice  attivita'
47.76.10. 
  2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi
relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono  individuati
sulla base della nota  tecnica  e  metodologica,  delle  tabelle  dei
coefficienti nonche' della lista delle variabili  per  l'applicazione
dello studio di cui agli allegati: 
  1, per lo studio di settore WM41U; 
  2, per lo studio di settore WM80U; 
  3, per lo studio di settore WM82U; 
  4, per lo studio di settore WM83U; 
  5, per lo studio di settore WM84U; 
  6, per lo studio di settore WM85U; 
  7, per lo studio di settore WM86U; 
  8, per lo studio di settore YM01U; 
  9, per lo studio di settore YM02U; 
  10, per lo studio di settore YM03U; 
  11, per lo studio di settore YM04U; 
  12, per lo studio di settore YM05U; 
  13, per lo studio di settore YM07U; 
  14, per lo studio di settore YM15A; 
  15, per lo studio di settore YM27A; 
  16, per lo studio di settore YM27B; 
  17, per lo studio di settore YM28U; 
  18, per lo studio di settore YM40A. 
  3. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi,
applicabile a tutti i suddetti studi ad eccezione degli studi di  cui
agli allegati n. 1, n. 6 e n. 8, e' individuata sulla base della nota
tecnica e metodologica in allegato n. 19. 
  4. Gli elementi necessari  per  il  calcolo  del  "ricavo  minimo",
relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a 11 e da
n. 13 a n. 18, sono riportati in allegato n. 20. 
  5. Gli elementi necessari  per  il  calcolo  del  "ricavo  minimo",
relativi allo studio di settore  di  cui  all'allegato  n.  12,  sono
riportati in allegato n. 21. 
  6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala  anche  la
coerenza  agli  specifici  indicatori  di  coerenza  economica  e  di
normalita' economica. 
  7. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che  svolgono
in maniera prevalente  le  attivita'  indicate  nel  comma  1,  fermo
restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di
cui al decreto 11  febbraio  2008.  In  caso  di  esercizio  di  piu'
attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con  riferimento  alla
quale si applicano gli studi di settore, si  intende  quella  da  cui
deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' dei ricavi. 
  8. Lo studio di settore WM85U, approvato con il  presente  decreto,
si  applica  anche   ai   contribuenti   che   svolgono,   unitamente
all'attivita' oggetto dello studio, l'attivita' di  "Ricevitorie  del
Lotto,  SuperEnalotto,   Totocalcio   eccetera",   codice   attivita'
92.00.01. Lo studio WM85U si applica, altresi', nel  caso  in  cui  i
ricavi  derivanti  dall'attivita'  di  ricevitoria  siano  prevalenti
rispetto ai ricavi derivanti dall'attivita' oggetto dello studio. 
  9. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano, ai fini dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016. Ai sensi dell'art. 8
del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli  studi  possono
essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei
mercati.