IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», ed in particolare l'art. 3, ove si prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro: di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione di tranches di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; Visto in particolare, il comma 1-bis, art. 3, del suddetto Testo unico con cui il Tesoro e' autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati; Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione; Visto, altresi', l'art. 5 del suddetto Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, riguardante la «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria»; Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, con il quale sono state disciplinate le modalita' di movimentazione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria (di seguito «conto disponibilita'») e sui conti ad esso assimilabili e per la selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni; Considerato che il Dipartimento del Tesoro puo' porre in essere: contratti-quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A. Master Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives Association, gia' International Swap Dealers Association (di seguito: «I.S.D.A.»), associazione di categoria internazionalmente riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali; in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime; altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva invece ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria; Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante la legge di contabilita' e finanza pubblica e s.m.i.; Ritenuta la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2017; Decreta: Art. 1 Emissione dei prestiti 1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2017 le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale Capo della Direzione II del Dipartimento del Tesoro (di seguito «Direttore della Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette potranno essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le operazioni di emissioni dei prestiti verranno disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro. 2. Il Dipartimento del Tesoro potra' procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potra', inoltre, procedere all'emissione di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine o altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati.