IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11; 
  Visto, in particolare, l'art. 2,  comma  1-bis,  con  il  quale  il
termine di cui  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n.  156,  e'  stato  differito  al  30  luglio  2015,
prevedendo la possibilita' per gli  enti  locali  interessati,  anche
consorziati tra  loro,  per  le  unioni  di  comuni  nonche'  per  le
comunita' montane di chiedere il ripristino degli uffici del  giudice
di pace soppressi, indicati  nella  vigente  tabella  A  allegata  al
medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori; 
  Vista  la  circolare  del  Capo  Dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria,  del  personale  e  dei  servizi  del  12  maggio  2015,
pubblicata in  pari  data  sul  sito  internet  dell'amministrazione,
esplicativa  dei  requisiti  per  la  formulazione  dell'istanza   di
ripristino degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 2-ter del decreto-legge  30  dicembre  2015,  n.  210,
convertito, con modificazioni, con legge 25 febbraio 2016, n. 21; 
  Visto il decreto ministeriale  27  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del  2  agosto  2016,  con  il  quale  sono  state
determinate le sedi degli uffici del giudice di pace ripristinati  ai
sensi dell'art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n.  11,
ed e' stata fissata per il 2 gennaio  2017  la  data  di  inizio  del
funzionamento degli uffici stessi; 
  Considerato che il monitoraggio sullo stato di approntamento  delle
dotazioni necessarie, condotto in fasi successive, ha  consentito  di
accertare la piena sussistenza di  tutti  i  requisiti  necessari  al
ripristino soltanto per alcuni degli uffici del giudice di pace; 
  Ritenuto, pertanto, che il termine di cui all'art. 1, comma 3,  del
decreto ministeriale 27 maggio 2016 deve essere oggetto di proroga  -
per le sedi di cui all'allegato 1 al presente  decreto  -  in  misura
tale da consentire il  compimento  delle  attivita'  necessarie  alla
verifica del superamento delle criticita'; 
  Valutato che la proroga del termine di cui all'art. 1, comma 3, del
citato decreto ministeriale 27 maggio  2016  comporta,  altresi',  la
necessita' di differire anche  il  termine  di  cui  all'art.  3  del
decreto medesimo; 
  Considerato che  per  le  sedi  non  comprese  nell'elenco  di  cui
all'allegato 1 del presente decreto resta  fermo  il  termine  del  2
gennaio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 maggio  2016,
individuati nell'allegato 1 al  presente  decreto,  e'  differita  al
giorno 1° aprile 2017. 
  2. Resta salva la possibilita', previo accertamento  dell'idoneita'
logistica   e   dell'infrastruttura    informatica,    di    disporre
l'anticipazione  della  data  di  inizio  del  funzionamento,   anche
limitatamente a taluni degli uffici di cui all'allegato 1.