IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di
garantire la continuita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la
vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e,
per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della
graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione
penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate
sino al 31 dicembre 2017.
3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017».
5. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017».
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e nell'anno 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» e le
parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 4 , le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017».
8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilita' interno per
l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di
finanza pubblica per l'anno 2016».
10. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2016, e
concludere, entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31
dicembre 2018»;
b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2017».
11. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, e' prorogato al 28 febbraio 2017.
12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»;
b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017».
13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di
mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno
2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la
sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208.»;
b) al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017».
14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2017».
15. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017».
16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l'anno
2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede
mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.