IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2016)» ed in particolare l'art. 1, comma 278, secondo  cui
«E' istituito nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali il Fondo  per  le  vittime  dell'amianto,  in
favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie
asbesto-correlate per esposizione all'amianto  nell'esecuzione  delle
operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le
disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione  di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2016,  2017  e  2018.  Le
prestazioni  del  Fondo  non  escludono  la  fruizione  dei   diritti
derivanti dalle norme  generali  e  speciali  dell'ordinamento  e  si
cumulano con essi. Il Fondo concorre  al  pagamento,  in  favore  dei
superstiti  di  coloro   che   sono   deceduti   per   le   patologie
asbesto-correlate, di quanto  agli  stessi  superstiti  e'  dovuto  a
titolo di risarcimento del danno, patrimoniale  e  non  patrimoniale,
come liquidato con sentenza esecutiva»; 
   Considerato che l'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del  2015,
nell'ultimo periodo, prevede che «Le  procedure  e  le  modalita'  di
erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge»; 
   Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante «Norme relative  alla
cessazione dell'impiego dell'amianto»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Sono stabilite le procedure e le modalita'  di  erogazione,  per
gli anni 2016-2018,  delle  prestazioni  del  Fondo  per  le  vittime
dell'amianto in favore degli eredi di  coloro  che  sono  deceduti  a
seguito di patologie asbesto-correlate  per  esposizione  all'amianto
nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei  quali  hanno
trovato applicazione le disposizioni della legge 27  marzo  1992,  n.
257, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 278, della  legge
28 dicembre 2015, n. 208. 
  2. A tal fine, l'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015  ha
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali il Fondo per le  vittime  dell'amianto,  in  favore
degli eredi di coloro  che  sono  deceduti  a  seguito  di  patologie
asbesto-correlate per esposizione all'amianto  nell'esecuzione  delle
operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le
disposizioni  della  legge  n.  257  del  1992.  Il  relativo   onere
finanziario e' comunicato annualmente  dall'INAIL  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per il trasferimento delle risorse.