Estratto determina n. 1544/2016 del 14 dicembre 2016 
 
    Medicinale: RASAGILINA TECNIGEN 
    Titolare AIC: Tecnigen s.r.l. via  Galileo  Galilei  40  -  20092
Cinisello Balsamo Milano. 
    Confezione: AIC n. 044160012 (in base 10) - 1B3P02 (in  base  32)
«1 mg compresse» 20 compresse in blister PA/AL/PVC-AL. 
    Forma farmaceutica: compresse. 
    Composizione: ogni compressa contiene: 
      principio attivo: 1 mg di rasagilina (tartrato); 
      eccipienti: sodio  croscarmellosa,  cellulosa  microcristallina
silicilizzata, acido stearico. 
    Produzione principio attivo 
      Interquim, S.A. 
      C/ Joan Buscalla', 10 
      E-08173 - Sant Cugat del Valles 
      Barcelona, Spain 
    Produzione,  confezionamento  primario  e  secondario,  controllo
lotti e rialscio lotti 
      Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas, S.A. 
      Rua da Tapada Grande, nº 2, Abrunheira 
      2710-089 Sintra, Portogallo 
    Indicazioni terapeutiche: Rasagilina  Tecnigen  e'  indicato  nel
trattamento della malattia di Parkinson  sia  in  monoterapia  (senza
levodopa)  sia  come  terapia  in  associazione  (con  levodopa)  nei
pazienti con fluttuazioni di fine dose. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
Rasagilina Tecnigen e' la seguente medicinale soggetto a prescrizione
medica (RR). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.