IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art.  2,  commi  8-bis,
8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e
dell'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze  di  pesca»,  che
recepisce le disposizioni dell'art.  3,  punto  3,  allegato  II  del
regolamento di esecuzione (UE) della commissione dell'8 aprile  2011,
n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in
licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli  attrezzi  di
pesca»   classificati   secondo    la    statistica    internazionale
standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980); 
  Visto il decreto ministeriale  30  maggio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega  di
attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e  forestali,  per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato On.le Giuseppe Castiglione; 
  Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2016 recante misure per la
pesca nella Fossa di Pomo; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca  nel  Mar  Mediterraneo  ed  in
particolare l'allegato III; 
  Visto il Reg.  (CE)  n.  1224/2009  ed  in  particolare,  l'art.  7
paragrafo 1, che consente di  autorizzare  i  pescherecci  comunitari
allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se  esse
sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso  di  validita',
quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le  attivita'  sono
autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione  dello  sforzo  di
pesca; b) in un piano pluriennale; c)  in  una  zona  di  restrizione
della pesca; d) nella pesca a fini  scientifici;  e)  in  altri  casi
previsti dalla normativa comunitaria; 
  Visto il Reg. di esecuzione  (UE)  n.  404/2011  della  Commissione
dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto  delle  norme  delle  politiche
comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca ed in particolare l'art. 15; 
  Ritenuto di dover procedere, in ossequio a quanto disposto all'art.
4   comma   2   del   decreto   ministeriale   19    ottobre    2016,
all'individuazione dei requisiti e delle modalita' per  l'ottenimento
dell'autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo,  nonche'
di ulteriori misure di gestione per la pesca nella Fossa di Pomo. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Istanza e requisiti per l'autorizzazione speciale 
                   alla pesca nella Fossa di Pomo 
 
  1. Al fine di ottenere l'autorizzazione speciale alla  pesca  nella
Fossa di Pomo, di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto  ministeriale
19 ottobre 2016, gli interessati devono farne apposita richiesta,  al
Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e   forestali -
Dipartimento   delle   politiche    competitive,    della    qualita'
agroalimentare, ippiche e  della  pesca -  Direzione  generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura, via XX Settembre n. 20  -  00187
Roma, di seguito indicata come  «Direzione  generale»,  entro  e  non
oltre quaranta giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, in conformita' al modello in  allegato  1,
corredato della copia della  licenza  di  pesca  o  dell'attestazione
provvisoria recante l'abilitazione alla  Pesca  costiera  ravvicinata
(PCR) con il sistema «strascico», di cui  all'abrogato  art.  11  del
decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovvero con gli attrezzi «reti  a
strascico a divergenti (OTB)», «sfogliare  rapidi  (TBB)»  e/o  «reti
gemelle  a  divergenti  (OTT)»,  cosi'  come  identificati  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012; 
  2.  Gli  interessati  devono  allegare  all'istanza   copia   delle
pertinenti pagine  del  giornale  di  pesca  (log-book),  comprovanti
l'effettuazione dell'attivita' di pesca nella Fossa di Pomo,  per  un
periodo di tempo che, in media, non deve essere inferiore a 25 giorni
per ciascun anno solare per almeno due anni (anche  non  consecutivi)
nel quinquennio compreso tra il 2011 ed il 2015. Nel caso in cui, nel
quinquennio in esame, l'interessato abbia sostituito  una  unita'  da
pesca  con  un'altra,  puo'  essere  considerata  valida,   ai   fini
dell'ottenimento dell'autorizzazione per la nuova unita', l'attivita'
svolta dal precedente motopeschereccio. Nel caso in cui l'interessato
abbia  avviato  la   propria   attivita'   di   pesca   a   strascico
successivamente al 2013, il calcolo delle  giornate  di  pesca  nella
Fossa  di  Pomo  deve  essere  effettuato  secondo  un  criterio   di
proporzionalita' rispetto alle giornate di pesca richieste; 
  3. Alla richiesta di cui al precedente  comma  1,  gli  interessati
devono  altresi'  allegare  una  dichiarazione  con  la  quale  viene
attestata la presenza  a  bordo  ed  il  regolare  funzionamento  del
sistema VMS.