IL DIRETTORE GENERALE 
per la  sicurezza  anche  ambientale  delle  attivita'  minerarie  ed
                             energetiche 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante  norme  di  polizia  delle  miniere  e  delle  cave,  in
particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 21  aprile  1979,  recante  norme  per  il  rilascio
dell'idoneita'  di  prodotti  esplodenti   ed   accessori   di   tiro
all'impiego estrattivo,  ai  sensi  dell'art.  687  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.  128,  modificato  con
decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997; 
  Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12  dicembre  2002,  n.  273,
recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo  della
concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei  prodotti
esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive
avviene a seguito del versamento di un canone annuo; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  30
ottobre 2015 di modifica al decreto 17 luglio 2014 di  individuazione
degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale  il  quale,  tra
l'altro, prevede che la Direzione generale per le  risorse  minerarie
ed energetiche assuma la denominazione di Direzione generale  per  la
sicurezza anche ambientale delle attivita' minerarie ed energetiche -
Ufficio nazionale minerario  per  gli  idrocarburi  e  le  georisorse
(DGS-UNMIG); 
  Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2016, pubblicato nel S.O. n.
12 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  94  del  22
aprile 2016, recante «approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli
accessori detonanti e dei mezzi  di  accensione  riconosciuti  idonei
all'impiego nelle attivita' estrattive, per l'anno 2016» (di seguito:
decreto direttoriale 31 marzo 2016); 
  Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel S.O. n.
16 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  121  del  25
maggio  2016   recante   «attuazione   della   direttiva   2014/28/UE
concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli  Stati  membri
relative alla messa a disposizione sul mercato e al  controllo  degli
esplosivi per uso civile»; 
  Vista la documentazione inviata dalla societa' Isarco S.c.  a  r.l.
per l'inserimento in elenco in qualita' di importatore di 14 prodotti
di cui alla tabella 1, gia'  riconosciuti  idonei  all'impiego  nelle
attivita' estrattive ed in titolo ad altre societa'; 
  Visto  il  versamento  di  euro  700,00  della  Societa'   Italiana
Esplosivi  S.r.l.  per  l'iscrizione  in  qualita'   di   importatore
nell'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per  l'impiego  nelle
attivita' estrattive per  l'anno  2016,  dei  prodotti  di  cui  alle
tabella 1; 
  Ritenuto opportuno l'emanazione di un provvedimento che  integri  e
modifichi il decreto direttoriale 31 marzo 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Prodotti intestati alla societa' Isarco S.c. a r.1. 
 
  1. Alla societa' Isarco S.c. a r.l. la cui sede legale  e'  in  via
Julius Durst  n.  20/A  Bressanone  (BZ),  e'  attribuito  il  codice
societa' ISO. 
  2. I prodotti di  cui  alla  tabella  1  gia'  riconosciuti  idonei
all'impiego nelle attivita' estrattive intestati ad  altre  societa',
sono importati dalla societa' Isarco S.c. a r.l.; 
 
                              tabella 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico