IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV; Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978; Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato codice STCW); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la Conferenza tra le parti della Convenzione STCW, tenutasi nel 2010, che ha introdotto sostanziali modifiche alla Convenzione STCW (emendamenti di Manila) prevedendo l'istituzione di nuove figure professionali e di nuovi requisiti per la formazione e l'addestramento del personale marittimo; Vista la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 dicembre 2012 recante modifiche alla direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare; Visto l'art. 5, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71; Vista la nota del Ministero dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione pervenuta alla scrivente in data 28 giugno 2016; Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2016, n. 251, concernente le certificazioni di competenza e di addestramento per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare; Visto il rapporto di visita dell'Agenzia marittima europea (EMSA) concernente il «monitoraggio del sistema di istruzione, formazione e abilitazione marittima ai sensi della direttiva 2008/106/CE e successive modifiche del 30 settembre 2015»; Visto il caso EU-Pilot 8443/16/MOVE trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche europee con nota protocollo n. 3787 del 4 aprile 2016; Ritenuta la necessita' di determinare le competenze per accedere alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto definisce le competenze specifiche dei percorsi formativi per consentire ai candidati di accedere alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 12 del decreto ministeriale 25 luglio 2016, n. 251. 2. I percorsi formativi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto, sono destinati a coloro in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di scuola superiore di secondo ciclo (quinquennale), che vogliono accedere alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina.