IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali
         ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 
 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione  e  la  tenuta
della guardia  adottata  a  Londra  il  7  luglio  1978  Standard  of
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 78 nella
versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW),  nonche'
il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito
presso il Segretariato  generale  dell'Organizzazione  internazionale
marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento  di  adesione
dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto  in  vigore,
per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV; 
  Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti  all'IMO
tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati  adottati
gli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978; 
  Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale
con la quale e' stato adottato il codice STCW sull'addestramento,  la
certificazione e la tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versione
aggiornata di seguito denominato codice STCW); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la Conferenza tra le parti della Convenzione  STCW,  tenutasi
nel 2010, che ha introdotto sostanziali  modifiche  alla  Convenzione
STCW (emendamenti di Manila) prevedendo l'istituzione di nuove figure
professionali  e   di   nuovi   requisiti   per   la   formazione   e
l'addestramento del personale marittimo; 
  Vista  la  direttiva  2012/35/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 21 novembre 2012, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea del  14  dicembre  2012  recante  modifiche  alla
direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti  minimi  di  formazione
per la gente di mare; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con il quale e'
stata data attuazione  alla  direttiva  2012/35/UE  che  modifica  la
direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi  di  formazione
della gente di mare; 
  Visto l'art. 5, comma 3, lettera  a)  del  decreto  legislativo  12
maggio 2015, n. 71; 
  Vista la nota del Ministero dell'istruzione  e  dell'universita'  e
della ricerca scientifica, Dipartimento per il sistema  educativo  di
istruzione e  formazione,  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti
scolastici e la  valutazione  del  sistema  nazionale  di  istruzione
pervenuta alla scrivente in data 28 giugno 2016; 
  Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2016, n.  251,  concernente
le certificazioni di competenza e di addestramento per il settore  di
coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare; 
  Visto il rapporto di visita dell'Agenzia marittima  europea  (EMSA)
concernente il «monitoraggio del sistema di istruzione, formazione  e
abilitazione  marittima  ai  sensi  della  direttiva  2008/106/CE   e
successive modifiche del 30 settembre 2015»; 
  Visto il  caso  EU-Pilot  8443/16/MOVE  trasmesso  con  nota  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le  politiche
europee con nota protocollo n. 3787 del 4 aprile 2016; 
  Ritenuta la necessita' di determinare le  competenze  per  accedere
alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta  e  allievo
ufficiale di macchina; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  definisce  le  competenze  specifiche  dei
percorsi formativi per  consentire  ai  candidati  di  accedere  alle
figure professionali  di  allievo  ufficiale  di  coperta  e  allievo
ufficiale di macchina secondo le disposizioni di cui agli articoli  4
e 12 del decreto ministeriale 25 luglio 2016, n. 251. 
  2. I percorsi formativi di cui agli allegati 1  e  2  del  presente
decreto, sono destinati a coloro in possesso di un titolo  di  studio
conclusivo di un  percorso  di  scuola  superiore  di  secondo  ciclo
(quinquennale), che vogliono accedere alle  figure  professionali  di
allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina.