IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui   al   decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante:  «Attuazione  delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per  il  riordino  della
disciplina vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi  e  forniture»,  di  seguito  «codice  dei  contratti
pubblici»; 
  Visti gli articoli 83 e 84 del codice dei  contratti  pubblici  che
disciplinano, rispettivamente, i  criteri  di  selezione  e  soccorso
istruttorio e il Sistema unico di qualificazione degli  esecutori  di
lavori pubblici; 
  Visto l'articolo 89, comma 11, del codice dei  contratti  pubblici,
che dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, sentito il Consiglio Superiore  dei  lavori  pubblici,  e'
definito l'elenco delle opere per le quali sono  necessari  lavori  o
componenti  di  notevole  contenuto  tecnologico   o   di   rilevante
complessita' tecnica, quali strutture,  impianti  e  opere  speciali,
nonche'  i  requisiti  di  specializzazione  richiesti  per  la  loro
esecuzione; 
  Visto l'articolo 216, comma 15, del codice dei contratti  pubblici,
che dispone che fino alla data di entrata in vigore  del  decreto  di
cui  all'articolo  89,  comma  11,  continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo  2014,
n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,  n.
80; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ritenuto di confermare l'elenco delle strutture, impianti  e  opere
contenuto nel citato articolo 12, comma 1, del  decreto-legge  n.  47
del  2014,  stante  la  specificita'  dei  lavori  riguardanti   tali
categorie, che suggeriscono di mantenere la previgente disciplina  in
quanto  riguarda  l'esecuzione  di  opere  connotate   da   rilevante
complessita'  tecnica  ovvero  da  notevole   contenuto   tecnologico
nell'ambito delle quali  rientrano  le  categorie  afferenti  i  beni
culturali la sicurezza strutturale e infrastrutturale,  impiantistica
e nonche' per il possibile impatto e la salute pubblica e la pubblica
incolumita' di talune realizzazioni  rientranti  nelle  categorie  in
parola e di integrare, per le medesime motivazioni, tale  elenco  con
le categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32
(strutture in legno); 
  Ritenuto, altresi', di prevedere un congruo periodo di monitoraggio
al fine di valutare gli  effetti  prodotti  dal  presente  decreto  e
procedere,   a   seguito   della   valutazione   di   tali   effetti,
all'aggiornamento delle disposizioni introdotte dal presente decreto; 
  Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici  che,  con  nota
prot. 6635 del 14 luglio 2016, ha reso il proprio parere; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 ottobre 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988,
n. 400, di cui alla nota DAGL n. 0010522 del 4 novembre 2016; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  In  attuazione  dell'articolo  89,  comma   11,   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice»), il  presente
decreto definisce l'elenco delle opere per le  quali  sono  necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di  rilevante
complessita' tecnica, quali strutture,  impianti  e  opere  speciali,
nonche'  i  requisiti  di  specializzazione  richiesti  per  la  loro
esecuzione. 
  2. Ai sensi dell'articolo 89, comma  11,  del  Codice  il  presente
decreto individua, in particolare, le  opere  per  le  quali  non  e'
ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore  superi  il  dieci  per
cento dell'importo totale  dei  lavori  e  per  le  quali,  ai  sensi
dell'articolo 105, comma 5 del  Codice,  l'eventuale  subappalto  non
puo' superare il trenta per cento dell'importo  delle  opere  e,  non
puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui  al
presente comma non e' computato ai fini del raggiungimento del limite
di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice. 
  3. Le opere di cui al presente decreto  sono  scorporabili  e  sono
indicate  nei  bandi  di  gara,  negli  avvisi  o  negli   inviti   a
partecipare. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50
          (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,   2014/24/UE   e
          2014/25/UE    sull'aggiudicazione    dei    contratti    di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n.
          91 del 19 aprile 2016, S.O. n. 10. 
              -  La  Direttiva  26  febbraio  2014,   n.   2014/23/UE
          (Direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del   Consiglio
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione  (Testo
          rilevante ai fini del SEE)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. 
              -  La  Direttiva  26  febbraio  2014,   n.   2014/24/UE
          (Direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sugli
          appalti pubblici  e  che  abroga  la  direttiva  2004/18/CE
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n.  L
          94. 
              -  La  Direttiva  26  febbraio  2014,   n.   2014/25/UE
          (Direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sulle
          procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei   settori
          dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi
          postali  e  che  abroga  la  direttiva  2004/17/CE   (Testo
          rilevante ai fini del SEE)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - Si  riportano  gli  articoli  83  e  84  del  decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (Attuazione   delle
          direttive    2014/23/UE,    2014/24/UE     e     2014/25/UE
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli
          appalti pubblici e sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
          erogatori  nei  settori   dell'acqua,   dell'energia,   dei
          trasporti e dei servizi postali, nonche'  per  il  riordino
          della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture): 
              «Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio).
          - 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: 
                a) i requisiti di idoneita' professionale; 
                b) la capacita' economica e finanziaria; 
                c) le capacita' tecniche e professionali. 
              2. I requisiti e le capacita' di cui al  comma  1  sono
          attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
          presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
          di potenziali partecipanti, nel rispetto  dei  principi  di
          trasparenza e rotazione. Per  i  lavori,  con  linee  guida
          dell'ANAC adottate entro un anno dalla data di  entrata  in
          vigore del presente codice, previo parere delle  competenti
          Commissioni parlamentari, sono disciplinati,  nel  rispetto
          dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di
          favorire l'accesso da  parte  delle  microimprese  e  delle
          piccole e medie imprese, il sistema  di  qualificazione,  i
          casi e le  modalita'  di  avvalimento,  i  requisiti  e  le
          capacita' che  devono  essere  posseduti  dal  concorrente,
          anche in  riferimento  ai  consorzi  di  cui  all'art.  45,
          lettere b) e c)e la documentazione richiesta ai fini  della
          dimostrazione del loro possesso di cui  all'allegato  XVII.
          Fino all'adozione di dette linee guida, si  applica  l'art.
          216, comma 14. 
              3. Ai fini della sussistenza dei requisiti  di  cui  al
          comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se  cittadini
          italiani o di  altro  Stato  membro  residenti  in  Italia,
          devono  essere  iscritti  nel  registro  della  camera   di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel
          registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
          presso i competenti ordini professionali. Al  cittadino  di
          altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la
          prova dell'iscrizione, secondo le modalita'  vigenti  nello
          Stato di residenza, in uno  dei  registri  professionali  o
          commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
          giurata o secondo le modalita' vigenti nello  Stato  membro
          nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione,  sotto
          la propria responsabilita', che il certificato prodotto  e'
          stato  rilasciato  da  uno  dei  registri  professionali  o
          commerciali istituiti nel Paese in cui e' residente.  Nelle
          procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
          servizi, se i candidati o gli offerenti  devono  essere  in
          possesso   di   una   particolare   autorizzazione   ovvero
          appartenere a  una  particolare  organizzazione  per  poter
          prestare  nel  proprio  Paese  d'origine   i   servizi   in
          questione, la stazione appaltante  puo'  chiedere  loro  di
          provare  il  possesso   di   tale   autorizzazione   ovvero
          l'appartenenza all'organizzazione. 
              4. Per gli appalti di  servizi  e  forniture,  ai  fini
          della verifica del possesso dei requisiti di cui  al  comma
          1, lettera b),le stazioni appaltanti, nel  bando  di  gara,
          possono richiedere: 
                a) che gli operatori economici abbiano  un  fatturato
          minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo  nel
          settore di attivita' oggetto dell'appalto; 
                b)   che   gli   operatori    economici    forniscano
          informazioni riguardo ai loro conti annuali che  evidenzino
          in particolare i rapporti tra attivita' e passivita'; 
                c) un  livello  adeguato  di  copertura  assicurativa
          contro i rischi professionali. 
              5. Il fatturato minimo annuo  richiesto  ai  sensi  del
          comma 4, lettera a) non puo' comunque  superare  il  doppio
          del  valore  stimato  dell'appalto,  salvo  in  circostanze
          adeguatamente  motivate  relative   ai   rischi   specifici
          connessi alla natura dei servizi e  forniture,  oggetto  di
          affidamento.  La  stazione  appaltante,  ove  richieda   un
          fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei  documenti
          di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma
          si applica per ogni singolo lotto.  Tuttavia,  le  stazioni
          appaltanti possono fissare il fatturato  minimo  annuo  che
          gli operatori economici  devono  avere  con  riferimento  a
          gruppi di lotti nel caso in  cui  all'aggiudicatario  siano
          aggiudicati piu' lotti da eseguirsi contemporaneamente.  Se
          gli appalti basati  su  un  accordo  quadro  devono  essere
          aggiudicati in  seguito  alla  riapertura  della  gara,  il
          requisito del fatturato  annuo  massimo  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma  e'  calcolato  sulla  base  del
          valore massimo atteso dei contratti specifici  che  saranno
          eseguiti  contemporaneamente,  se  conosciuto,   altrimenti
          sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso
          di sistemi  dinamici  di  acquisizione,  il  requisito  del
          fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del  valore
          massimo  atteso  degli  appalti  specifici  da  aggiudicare
          nell'ambito di tale sistema. 
              6. Per gli  appalti  di  servizi  e  forniture,  per  i
          criteri di selezione di cui al  comma  1,  lettera  c),  le
          stazioni  appaltanti  possono  richiedere   requisiti   per
          garantire che gli operatori economici possiedano le risorse
          umane e tecniche e  l'esperienza  necessarie  per  eseguire
          l'appalto con  un  adeguato  standard  di  qualita'.  Nelle
          procedure,  d'appalto  per  forniture  che  necessitano  di
          lavori di posa in  opera  o  di  installazione,  servizi  o
          lavori,  la   capacita'   professionale   degli   operatori
          economici  di  fornire   tali   servizi   o   di   eseguire
          l'installazione o i lavori e' valutata con riferimento alla
          loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilita'. Le
          informazioni  richieste  non  possono  eccedere   l'oggetto
          dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
          dell'esigenza  di  protezione   dei   segreti   tecnici   e
          commerciali. 
              7. Fermo restando il sistema di qualificazione  di  cui
          all'art. 84 nonche' quanto previsto  in  materia  di  prova
          documentale preliminare dall'art. 85, la dimostrazione  dei
          requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e' fornita,  a
          seconda della natura, della quantita' o  dell'importanza  e
          dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi
          di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5. 
              8. Le stazioni appaltanti  indicano  le  condizioni  di
          partecipazione richieste, che possono essere espresse  come
          livelli minimi di  capacita',  congiuntamente  agli  idonei
          mezzi  di  prova,  nel  bando  di  gara  o  nell'invito   a
          confermare interesse ed effettuano la  verifica  formale  e
          sostanziale delle capacita' realizzative, delle  competenze
          tecniche e professionali, ivi comprese  le  risorse  umane,
          organiche    all'impresa,    nonche'    delle     attivita'
          effettivamente eseguite. I bandi e le lettere di invito non
          possono  contenere  ulteriori  prescrizioni   a   pena   di
          esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e
          da altre disposizioni di legge vigenti. Dette  prescrizioni
          sono comunque nulle. 
              9. Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della
          domanda possono essere sanate attraverso  la  procedura  di
          soccorso  istruttorio  di  cui  al   presente   comma.   In
          particolare, la  mancanza,  l'incompletezza  e  ogni  altra
          irregolarita' essenziale degli elementi e del documento  di
          gara unico europeo di cui all'art. 85,  con  esclusione  di
          quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica,  obbliga
          il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
          della  stazione  appaltante,  della   sanzione   pecuniaria
          stabilita dal  bando  di  gara,  in  misura  non  inferiore
          all'uno per mille e non superiore  all'uno  per  cento  del
          valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In
          tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente  un
          termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano  rese,
          integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,
          indicandone  il  contenuto  e  i  soggetti  che  le  devono
          rendere,  da  presentare   contestualmente   al   documento
          comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena  di
          esclusione. La sanzione e' dovuta esclusivamente in caso di
          regolarizzazione. Nei casi di irregolarita' formali, ovvero
          di  mancanza   o   incompletezza   di   dichiarazioni   non
          essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque  la
          regolarizzazione  con  la  procedura  di  cui  al   periodo
          precedente, ma non applica  alcuna  sanzione.  In  caso  di
          inutile  decorso  del  termine  di   regolarizzazione,   il
          concorrente   e'   escluso   dalla   gara.    Costituiscono
          irregolarita' essenziali  non  sanabili  le  carenze  della
          documentazione  che  non  consentono  l'individuazione  del
          contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
              10.  E'  istituito  presso  l'ANAC,  che  ne  cura   la
          gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
          penalita' e premialita', da applicarsi ai soli  fini  della
          qualificazione delle  imprese,  per  il  quale  l'Autorita'
          rilascia apposita certificazione. Il  suddetto  sistema  e'
          connesso a requisiti reputazionali valutati sulla  base  di
          indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e  misurabili,
          nonche' sulla base di accertamenti definitivi che esprimono
          la capacita' strutturale e di  affidabilita'  dell'impresa.
          L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i  criteri  di
          valutazione degli stessi, nonche' le modalita' di  rilascio
          della  relativa  certificazione,   mediante   linee   guida
          adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  codice.  Rientra  nell'ambito  dell'attivita'  di
          gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di
          ANAC di misure sanzionatorie  amministrative  nei  casi  di
          omessa o  tardiva  denuncia  obbligatoria  delle  richieste
          estorsive e corruttive da parte delle imprese  titolari  di
          contratti pubblici, comprese le imprese  subappaltatrici  e
          le imprese fornitrici di  materiali,  opere  e  servizi.  I
          requisiti reputazionali alla base del rating di impresa  di
          cui al presente comma tengono conto,  in  particolare,  del
          rating di legalita' rilevato  dall'ANAC  in  collaborazione
          con l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, ai
          sensi  dell'art.  213,  comma  7,  nonche'  dei  precedenti
          comportamentali dell'impresa, con riferimento  al  rispetto
          dei  tempi  e  dei  costi  nell'esecuzione  dei  contratti,
          all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione
          alle procedure di  gara  che  in  fase  di  esecuzione  del
          contratto.  Tengono  conto   altresi'   della   regolarita'
          contributiva, ivi compresi i versamenti alle  Casse  edili,
          valutata con riferimento ai tre anni precedenti.». 
              «Art.  84  (Sistema  unico  di   qualificazione   degli
          esecutori di lavori pubblici). - 1. Fermo  restando  quanto
          previsto dal comma 12 e dall'art. 90, comma 8,  i  soggetti
          esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di  importo
          pari o superiore a 150.000 euro, provano  il  possesso  dei
          requisiti di qualificazione di cui  all'art.  83,  mediante
          attestazione da parte degli appositi organismi  di  diritto
          privato autorizzati dall'ANAC. 
              2. L'ANAC, con le linee guida di cui all'art. 83, comma
          2, individua, altresi', livelli standard  di  qualita'  dei
          controlli che le societa' organismi di  attestazione  (SOA)
          devono effettuare, con particolare riferimento a quelli  di
          natura   non   meramente   documentale.   L'attivita'    di
          monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli
          standard di qualita'  comporta  l'esercizio  di  poteri  di
          diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la sospensione  o  la
          decadenza dall'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'
          da parte dell'ANAC. 
              3. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente   codice,   l'ANAC   effettua   una   ricognizione
          straordinaria circa il possesso dei requisiti di  esercizio
          dell'attivita' da parte dei soggetti  attualmente  operanti
          in materia di attestazione, e le modalita'  di  svolgimento
          della  stessa,  provvedendo  all'esito  mediante   diffida,
          sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei  casi
          di mancanza del  possesso  dei  requisito  o  di  esercizio
          ritenuto non virtuoso.  L'ANAC  relaziona  sugli  esiti  di
          detta ricognizione straordinaria al Governo e alle  Camere,
          allo scopo di fornire  elementi  di  valutazione  circa  la
          rispondenza del sistema attuale di qualificazione  unica  a
          requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di
          quantita' degli organismi esistenti ovvero di necessita' di
          individuazione di forme  di  partecipazione  pubblica  agli
          stessi e alla relativa attivita' di attestazione. 
              4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano: 
                a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.
          80; 
                b) il possesso dei requisiti di capacita' economica e
          finanziaria e tecniche e  professionali  indicati  all'art.
          83;  tra  i  requisiti  tecnico-organizzativi  rientrano  i
          certificati rilasciati alle  imprese  esecutrici  da  parte
          delle stazioni appaltanti. Gli  organismi  di  attestazione
          acquisiscono       detti       certificati       unicamente
          dall'Osservatorio,  cui  sono  trasmessi  in  copia,  dalle
          stazioni appaltanti; 
                c)  il  possesso  di  certificazioni  di  sistemi  di
          qualita' conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO
          9000 e alla  vigente  normativa  nazionale,  rilasciate  da
          soggetti accreditati ai sensi  delle  norme  europee  della
          serie UNI CEI EN 45000 e della serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
          17000; 
                d)  il  possesso  di  certificazione  del  rating  di
          impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'art. 83,  comma
          10. 
              5. Il sistema unico di qualificazione  degli  esecutori
          di  contratti  pubblici  e'  articolato  in  rapporto  alle
          tipologie e all'importo dei lavori. 
              6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal
          fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede
          qualsiasi  documento  ritenuto  necessario.  I  poteri   di
          vigilanza e di controllo sono esercitati anche su  motivata
          e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di
          una  stazione  appaltante.  Le  stazioni  appaltanti  hanno
          l'obbligo  di  effettuare  controlli,  almeno  a  campione,
          secondo modalita'  predeterminate,  sulla  sussistenza  dei
          requisiti     oggetto     dell'attestazione,     segnalando
          immediatamente  le  eventuali   irregolarita'   riscontrate
          all'ANAC,   che   dispone    la    sospensione    cautelare
          dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro  dieci
          giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.  Sull'istanza
          di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni,  secondo
          modalita'  stabilite  nelle  linee   guida.   I   controlli
          effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento
          positivo di valutazione  ai  fini  dell'attribuzione  della
          premialita' di cui all'art. 38. 
              7.  Per  gli  appalti  di  lavori  di  importo  pari  o
          superiore ai 20 milioni di euro, oltre  alla  presentazione
          dell'attestazione dei requisiti di  qualificazione  di  cui
          all'art.  83,  la  stazione  appaltante   puo'   richiedere
          requisiti aggiuntivi finalizzati: 
                a)      alla      verifica      della       capacita'
          economico-finanziaria. In tal caso il concorrente  fornisce
          i parametri economico-finanziari  significativi  richiesti,
          certificati da societa' di revisione ovvero altri  soggetti
          preposti  che  si  affianchino  alle  valutazioni  tecniche
          proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga  in
          modo inequivoco  la  esposizione  finanziaria  dell'impresa
          concorrente all'epoca in  cui  partecipa  ad  una  gara  di
          appalto; in  alternativa  a  tale  requisito,  la  stazione
          appaltante puo' richiedere una  cifra  d'affari  in  lavori
          pari a 2 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve
          aver  realizzato  nel  triennio  antecedente  la  data   di
          pubblicazione del bando; 
                b) alla verifica della  capacita'  professionale  per
          gli appalti per  i  quali  viene  richiesta  la  classifica
          illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di
          aver eseguito lavori per entita' e tipologia compresi nella
          categoria individuata come prevalente  a  quelli  posti  in
          appalto   opportunamente   certificati   dalle   rispettive
          stazioni appaltanti, tramite presentazione del  certificato
          di esecuzione lavori; tale requisito si applica  solo  agli
          appalti di lavori di importo superiore  a  100  milioni  di
          euro. 
              8.  Le  linee  guida  di  cui  al   presente   articolo
          disciplinano i casi e le  modalita'  di  sospensione  o  di
          annullamento delle attestazioni, nonche' di decadenza delle
          autorizzazioni degli organismi di certificazione. Le  linee
          guida   disciplinano,   altresi',   i   criteri   per    la
          determinazione   dei   corrispettivi   dell'attivita'    di
          qualificazione, in rapporto all'importo complessivo  ed  al
          numero delle categorie  generali  o  specializzate  cui  si
          richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche  alla
          necessaria riduzione  degli  stessi  in  caso  di  consorzi
          stabili nonche' per le microimprese e le  piccole  e  medie
          imprese. 
              9. Al fine di garantire l'effettivita' e la trasparenza
          dei  controlli  sull'attivita'  di  attestazione  posta  in
          essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico  sul
          proprio sito  il  criterio  e  il  numero  di  controlli  a
          campione  da  effettuare  annualmente  sulle   attestazioni
          rilasciate dalle SOA. 
              10. La violazione delle disposizioni delle linee  guida
          e' punita con le sanzione previste dall'art. 213, comma 13.
          Per le violazioni di cui  al  periodo  precedente,  non  e'
          ammesso il pagamento in  misura  ridotta.  L'importo  della
          sanzione e' determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione
          sulla base dei  criteri  generali  di  cui  alla  legge  24
          novembre 1981,  n.  689,  con  particolare  riferimento  ai
          criteri di proporzionalita'  e  adeguatezza  alla  gravita'
          della fattispecie. Nei casi piu' gravi,  in  aggiunta  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la  sanzione
          accessoria della sospensione dell'attivita' di impresa  per
          un periodo da un mese a due anni,  ovvero  della  decadenza
          dell'autorizzazione. La  decadenza  dell'autorizzazione  si
          applica sempre in caso di reiterazione della violazione che
          abbia comportato la sanzione accessoria  della  sospensione
          dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.
          689. 
              11. La qualificazione della SOA  ha  durata  di  cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di
          capacita' strutturale indicati nelle linee guida. 
              12. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del
          presente   codice,   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  su  proposta  dell'ANAC,
          sentite le  competenti  Commissioni  parlamentari,  vengono
          individuate modalita' di qualificazione, anche  alternative
          o sperimentali da parte  di  stazioni  appaltanti  ritenute
          particolarmente qualificate  ai  sensi  dell'art.  38,  per
          migliorare     l'effettivita'     delle     verifiche     e
          conseguentemente  la  qualita'   e   la   moralita'   delle
          prestazioni  degli  operatori  economici,   se   del   caso
          attraverso un graduale superamento  del  sistema  unico  di
          qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.». 
              -  Si  riporta  l'art.  89,  comma  11,   del   decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (Attuazione   delle
          direttive    2014/23/UE,    2014/24/UE     e     2014/25/UE
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli
          appalti pubblici e sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
          erogatori  nei  settori   dell'acqua,   dell'energia,   dei
          trasporti e dei servizi postali, nonche'  per  il  riordino
          della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture): 
              «Art. 89 (Avvalimento). - (Omissis). 
              11. Non e' ammesso l'avvalimento  qualora  nell'oggetto
          dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre
          ai lavori prevalenti, opere per  le  quali  sono  necessari
          lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o  di
          rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e
          opere speciali. E' considerato  rilevante,  ai  fini  della
          sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il
          valore dell'opera superi il dieci  per  cento  dell'importo
          totale  dei  lavori.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  trasporti,  da  adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          sentito il Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  e'
          definito l'elenco delle opere di  cui  al  presente  comma,
          nonche' i requisiti di specializzazione  richiesti  per  la
          loro  esecuzione,   che   possono   essere   periodicamente
          revisionati. Fino alla data di entrata in vigore  di  detto
          decreto, si applica l'art. 216, comma 15.». 
              -  Si  riporta  l'art.  216,  comma  15,  del   decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (Attuazione   delle
          direttive    2014/23/UE,    2014/24/UE     e     2014/25/UE
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli
          appalti pubblici e sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
          erogatori  nei  settori   dell'acqua,   dell'energia,   dei
          trasporti e dei servizi postali, nonche'  per  il  riordino
          della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture): 
              «Art.    216    (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento). - (Omissis). 
              15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui all'art. 89, comma  15,  continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 28  marzo
          2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 2014, n. 80. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014,
          n. 47 (Misure urgenti per  l'emergenza  abitativa,  per  il
          mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80: 
              «Art.  12   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici).  -  1.
          Si considerano strutture,  impianti  e  opere  speciali  ai
          sensi dell'art. 37, comma 11, del codice di cui al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti
          alle categorie individuate  nell'allegato  A  del  medesimo
          decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG  11,
          OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A,  OS  13,  OS  14,  OS
          18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30. 
              2. In tema di  affidamento  di  contratti  pubblici  di
          lavori, si applicano altresi' le seguenti disposizioni: 
                a) l'affidatario, in  possesso  della  qualificazione
          nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di
          opere  specializzate  indicate  nel   bando   di   gara   o
          nell'avviso  di  gara  o  nella  lettera  di  invito   come
          categoria prevalente puo', fatto salvo quanto previsto alla
          lettera b), eseguire direttamente tutte le  lavorazioni  di
          cui si compone l'opera o il lavoro,  anche  se  non  e'  in
          possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare
          dette lavorazioni specializzate esclusivamente  ad  imprese
          in possesso delle relative qualificazioni; 
                b)   non   possono   essere   eseguite   direttamente
          dall'affidatario in possesso della  qualificazione  per  la
          sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate
          qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di  gara
          o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo
          superiore ai limiti indicati dall'art. 108,  comma  3,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative  alle  categorie
          di opere generali individuate nell'allegato A  al  predetto
          decreto, nonche'  le  categorie  individuate  nel  medesimo
          allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS  2-A,
          OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS  12-A,  OS
          13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B,  OS  21,  OS
          24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35.  Le  predette
          lavorazioni sono  comunque  subappaltabili  ad  imprese  in
          possesso delle relative qualificazioni. Esse sono  altresi'
          scorporabili e sono indicate nei  bandi  di  gara  ai  fini
          della  costituzione  di  associazioni  temporanee  di  tipo
          verticale. Resta fermo, ai sensi dell'art.  37,  comma  11,
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163,  il  limite  di  cui  all'art.  170,  comma   1,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma
          1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore
          al 15 per  cento;  si  applica  l'art.  92,  comma  7,  del
          predetto regolamento. 
              3. 
              4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  3  si
          applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con  i  quali
          si indice una gara  sono  pubblicati  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto,  nonche',  in  caso  di  contratti  senza
          pubblicazione di bandi o avvisi,  alle  procedure  in  cui,
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, non sono  ancora  stati  inviati  gli
          inviti a presentare le offerte. 
              5. 
              6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
          sono fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  e  i  rapporti
          giuridici sorti sulla base delle  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  96
          del 26 aprile 2014. 
              7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi  di  gara  per
          l'affidamento dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori
          pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla
          data di entrata in vigore del decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di cui al comma  6,  nonche'
          gli atti, i provvedimenti  e  i  rapporti  giuridici  sorti
          sulla  base  dei  medesimi  bandi  e  avvisi.  La  salvezza
          riguarda i profili concernenti la qualificazione  richiesta
          per la partecipazione alle  procedure  di  affidamento  con
          riferimento alle categorie di lavorazioni a  qualificazione
          obbligatoria e alle categorie di cui all'art. 37, comma 11,
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163. 
              8. 
              9. 
              10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si  applicano
          anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi  o  avvisi
          con cui si indice una gara risultino gia'  pubblicati  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto,  nonche',  in  caso  di  contratti  senza
          pubblicazione di bandi  o  avvisi,  alle  procedure  ed  ai
          contratti in cui, alla  suddetta  data,  siano  gia'  stati
          inviati gli inviti a presentare le offerte. 
              11.». 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per  il  riferimento  dell'art.  89,  comma  11,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Si riporta l'art.  105,  commi  2  e  5,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 105 (Subappalto). - (Omissis). 
              2.  Il  subappalto  e'  il  contratto  con   il   quale
          l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione  di  parte  delle
          prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
          Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto  avente
          ad oggetto  attivita'  del  contratto  di  appalto  ovunque
          espletate che richiedono  l'impiego  di  manodopera.  Fatto
          salvo quanto previsto dal comma 5,  l'eventuale  subappalto
          non puo' superare la quota del 30  per  cento  dell'importo
          complessivo del contratto di lavori, servizi  o  forniture.
          Per  gli  appalti  di  lavori  non  costituiscono  comunque
          subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
          forniture  con  posa  in  opera  e  i  noli  a  caldo,   se
          singolarmente  di  importo  inferiore  al   2   per   cento
          dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di   importo
          inferiore a 100.000 euro e qualora  l'incidenza  del  costo
          della manodopera e del personale non sia  superiore  al  50
          per  cento  dell'importo   del   contratto   da   affidare.
          L'affidatario  comunica  alla  stazione  appaltante,  prima
          dell'inizio della prestazione, per  tutti  i  sub-contratti
          che  non  sono  subappalti,  stipulati   per   l'esecuzione
          dell'appalto, il nome  del  sub-contraente,  l'importo  del
          sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio  o  fornitura
          affidati.  Sono,   altresi',   comunicate   alla   stazione
          appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
          nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto  obbligo  di
          acquisire   nuova   autorizzazione   integrativa    qualora
          l'oggetto del subappalto  subisca  variazioni  e  l'importo
          dello stesso  sia  incrementato  nonche'  siano  variati  i
          requisiti di cui al comma 7. 
              (Omissis). 
              5. Per le opere di cui all'art. 89, comma 11,  e  fermi
          restando i limiti previsti dal medesimo comma,  l'eventuale
          subappalto  non  puo'  superare   il   trenta   per   cento
          dell'importo delle opere e non puo' essere,  senza  ragioni
          obiettive, suddiviso. 
              (Omissis).».