IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016)»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, che ha istituito per l'anno 2016 il Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi
urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso
la promozione di progetti di miglioramento della qualita' del decoro
urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree
pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti
all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacita' di
resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche
con riferimento alla mobilita' sostenibile, allo sviluppo di
pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per
l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di
welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle
infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e
didattici, nonche' alle attivita' culturali ed educative promosse da
soggetti pubblici e privati;
Visto l'art. 1, comma 975, della citata legge 28 dicembre 2015, n.
208, secondo il quale ai fini della predisposizione del suddetto
Programma, entro il 1° marzo 2016, gli enti interessati trasmettono i
progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, secondo le modalita' e la procedura stabilite con apposito
bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 1, comma 976, della citata legge 28 dicembre 2015, n.
208, che ha stabilito che «Con il decreto di cui al comma 975 sono
altresi' definiti:
a) la costituzione, la composizione e le modalita' di
funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un
Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale
ha facolta' di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti
pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie
competenze;
b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai
progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo,
in coerenza con le finalita' del Programma, tra i quali la tempestiva
esecutivita' degli interventi e la capacita' di attivare sinergie tra
finanziamenti pubblici e privati.»;
Visto l'art. 1, comma 977, della citata legge 28 dicembre 2015, n.
208, secondo cui «Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo
seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto
di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorita'. Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della
stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti
promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di
programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei
progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul
Fondo di cui al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti
medesimi, nonche' i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso
di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le
convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del
Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo
svolgimento dell'attivita' di monitoraggio degli interventi. Il
monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme
delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il
Programma.»;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 978, della citata legge 28
dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2016 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che a tale fine e'
autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
maggio 2016 ed il bando allegato, che ha disciplinato, tra le altre
cose, le modalita' e le procedure di presentazione dei progetti, i
requisiti di ammissibilita', nonche' i criteri di valutazione dei
progetti;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 maggio 2016, secondo il quale con ulteriore decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo
l'ordine di priorita' definito dal Nucleo in base al punteggio
ottenuto con i criteri definiti nel bando allegato al decreto, i
progetti da inserire nel Programma, i termini per la stipulazione
stessa, le modalita' di monitoraggio, di verifica dell'esecuzione, di
rendicontazione del finanziamento assegnato, anche in coerenza con
quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Considerato che in data 30 agosto 2016 e' scaduto il termine per la
presentazione dei progetti;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri 6 settembre 2016 con il quale e' stato
costituito il Nucleo per la valutazione dei progetti per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;
Visto il verbale del 22 novembre 2016 con il quale il Nucleo per la
valutazione, sulla base dell'istruttoria svolta e in coerenza con i
criteri di valutazione definiti nel bando sopra richiamato, ha
individuato i progetti da inserire nel Programma e redatto la
graduatoria finale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
Individuazione dei progetti da inserire nel Programma straordinario
di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie
1. Sono inseriti nel Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, nell'ordine
di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo, i progetti presentati
dai comuni capoluogo di provincia e dalle citta' metropolitane (di
seguito, «Enti beneficiari») di cui all'allegato 1, parte integrante
del presente decreto.
2. I progetti dal numero 1 al numero 24 sono finanziati con le
risorse di cui all'art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
3. Gli ulteriori progetti saranno finanziati con le risorse che
saranno successivamente disponibili.