IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  47  del  26  febbraio  2014,
recante «Nomina dei Ministri», con il quale la sen. prof.ssa Stefania
Giannini e' stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162, «Riordinamento delle  scuole  dirette  a  fini  speciali,  delle
scuole di specializzazione e dei  corsi  di  perfezionamento»  e,  in
particolare, l'art. 3; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti
didattici universitari», e, in particolare, l'art.  4  e  l'art.  11,
commi 1 e 2; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro  della  sanita'
31 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  261  dell'8
novembre   1991,   concernente   l'approvazione   dell'elenco   delle
specializzazioni  mediche  conformi  alle   norme   della   Comunita'
economica europea e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visti i decreti  ministeriali  11  maggio  1995  e  3  luglio  1996
concernenti  modificazioni  all'ordinamento  didattico  relativamente
alle scuole di  specializzazione  del  settore  medico  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole
di specializzazione del settore farmaceutico; 
  Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la  scuola
di specializzazione di fisica sanitaria; 
  Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242,  «Regolamento
recante norme per la disciplina dei professori a contratto»; 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  recante
«Attuazione  della  direttiva   93/16/CE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri  titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»; 
  Visto il decreto ministeriale  4  ottobre  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  249  del  24  ottobre  2000,  concernente  la
rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari
e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art.  2  del
decreto ministeriale 23 dicembre 1999, e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.  270,  recante
«Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei approvato con decreto ministeriale 3  novembre
1999, n. 509 del Ministro dell'universita' della ricerca  scientifica
e tecnologica»; 
  Tenuto  conto  che  il  citato  decreto  ministeriale  n.  270/2004
stabilisce all'art. 3, comma 7, che il corso di  specializzazione  ha
l'obiettivo di  fornire  allo  studente  conoscenze  e  abilita'  per
funzioni   richieste   nell'esercizio   di   particolari    attivita'
professionali e puo' essere istituito esclusivamente in  applicazione
di direttive europee o di specifiche norme di legge; 
  Visto il decreto  ministeriale  29  marzo  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio  2006,  recante  «Definizione
degli   standard   e   dei   requisiti   minimi   delle   scuole   di
specializzazione», e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto  ministeriale  16  marzo  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  157  del  9  luglio  2007,  riguardante   la
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto ministeriale 30  ottobre  2015,  n.  855,  recante
«Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali»; 
  Visto il decreto  interministeriale  4  febbraio  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, recante  «Riordino
delle  scuole  di  specializzazione  di  area  sanitaria»,   che   ha
modificato il decreto ministeriale 1° agosto 2005, e, in particolare,
l'art. 1, comma 3; 
  Visto  l'art.  2-bis  del  decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42,
convertito con modificazioni dalla  legge  26  maggio  2016,  n.  89,
recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema
scolastico e della ricerca»; 
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  (CUN),  reso
nell'adunanza del 3 marzo 2015; 
  Vista la nota prot. n. 45614 in data  29  settembre  2015,  con  la
quale il Ministero della salute ha trasmesso il parere favorevole del
Consiglio superiore di sanita', espresso in data 14 settembre 2015; 
  Visto l'ulteriore parere reso  al  riguardo  dal  CUN  in  data  11
novembre 2015, con il quale sono state accolte le modifiche richieste
nel sopracitato parere del Consiglio superiore di sanita'; 
  Visti  i  pareri  degli  Ordini  professionali   interessati,   con
particolare riguardo  a  quello  espresso  dalla  Federazione  ordini
farmacisti italiani con nota prot. n. 201600004202/AG del  20  giugno
2016  ed  a  quello  formulato  dalla  Federazione  nazionale  ordini
veterinari italiani con nota prot. n. 2798/2016/F/gr  del  20  giugno
2016; 
  Visti i pareri resi in merito dal CUN in data 5 luglio 2016, che si
e' espresso favorevolmente in ordine alla possibilita' di  consentire
l'accesso alla Scuola di Patologia clinica e Biochimica clinica anche
ai laureati in Farmacia e Farmacia industriale; 
  Vista la nota prot. n. 34963 del 20 luglio 2016, con  la  quale  il
Ministero  della  salute  ha  trasmesso  il  parere  favorevole   del
Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del  19  luglio
2016; 
  Ritenuto  pertanto  opportuno  integrare  l'allegato  del  presente
decreto,  consentendo  anche  ai  laureati  in  farmacia  e  farmacia
industriale la possibilita' di  accedere  alla  Scuola  di  patologia
clinica e biochimica clinica; 
  Considerata la necessita' di procedere all'individuazione dei corsi
di formazione specialistica di area sanitaria ad accesso misto e alla
revisione  degli  ordinamenti  didattici  dei  medesimi  corsi   come
previsto all'art. 1, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015; 
  Tenuto  conto  di  quanto  espressamente  precisato  dal  Consiglio
superiore di sanita' con riguardo al fatto che  i  titoli  di  studio
conseguiti ai sensi del nuovo ordinamento di cui al presente  decreto
hanno il medesimo valore legale, ai fini concorsuali per l'accesso al
Servizio  sanitario  nazionale,  di  quelli  rilasciati   nell'ambito
dell'ordinamento precedente di cui al decreto ministeriale 1°  agosto
2005; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  presente  decreto  individua  le  tipologie  di  Scuola  di
specializzazione di area sanitaria,  il  profilo  specialistico,  gli
obiettivi formativi ed i relativi  percorsi  didattici  suddivisi  in
aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto,  cui  possono
accedere i soggetti in possesso di titolo  di  studio  diverso  dalla
laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati  per  singola
tipologia di scuola. 
  2. I regolamenti didattici di ateneo,  di  cui  all'art.  11  della
legge  19  novembre  1990,  n.  341,  disciplinano  gli   ordinamenti
didattici delle Scuole  di  specializzazione  di  area  sanitaria  in
conformita' con le disposizioni del presente  decreto,  da  adottarsi
nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa e comunque in
tempo utile per l'avvio dell'A.A. 2015/2016, utilizzando le procedure
informatizzate    predisposte    dal    Ministero     dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca nell'apposita banca dati. 
  3. Anche ai fini della utilizzazione  del  titolo  nell'ambito  del
Servizio sanitario nazionale, le suddette tipologie di  Scuola  hanno
un percorso didattico simile la medesima denominazione delle omologhe
tipologie destinate ai laureati magistrali in Medicina e Chirurgia  e
sono aggregate nelle stesse aree e classi,  cio'  anche  al  fine  di
consentire una  migliore  utilizzazione  delle  risorse  strutturali,
didattiche, assistenziali comprese le attivita' denominate di  tronco
comune di cui al comma 6 del successivo  art.  2.  Per  ogni  singola
tipologia di scuola, gli atenei possono attivare un unica scuola  con
entrambi gli  ordinamenti  didattici  al  proprio  interno  -  quello
relativo ai medici e quello per i laureati in possesso di  titolo  di
studio diverso dalla  laurea  magistrale  in  medicina  e  chirurgia,
oppure  una  singola  scuola  per  ogni  ordinamento,  esclusivamente
dedicata ai laureati in medicina e chirurgia o ai  soli  laureati  in
possesso di un titolo di  formazione  diverso  da  quello  di  medico
chirurgo.