IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2014, recante «Nomina dei Ministri», con il quale la sen. prof.ssa Stefania Giannini e' stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e, in particolare, l'art. 3; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», e, in particolare, l'art. 4 e l'art. 11, commi 1 e 2; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita' 31 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1991, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunita' economica europea e successive modificazioni e integrazioni; Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica sanitaria; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»; Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica»; Tenuto conto che il citato decreto ministeriale n. 270/2004 stabilisce all'art. 3, comma 7, che il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge; Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2006, recante «Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, riguardante la «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante «Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali»; Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria», che ha modificato il decreto ministeriale 1° agosto 2005, e, in particolare, l'art. 1, comma 3; Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca»; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 3 marzo 2015; Vista la nota prot. n. 45614 in data 29 settembre 2015, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita', espresso in data 14 settembre 2015; Visto l'ulteriore parere reso al riguardo dal CUN in data 11 novembre 2015, con il quale sono state accolte le modifiche richieste nel sopracitato parere del Consiglio superiore di sanita'; Visti i pareri degli Ordini professionali interessati, con particolare riguardo a quello espresso dalla Federazione ordini farmacisti italiani con nota prot. n. 201600004202/AG del 20 giugno 2016 ed a quello formulato dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani con nota prot. n. 2798/2016/F/gr del 20 giugno 2016; Visti i pareri resi in merito dal CUN in data 5 luglio 2016, che si e' espresso favorevolmente in ordine alla possibilita' di consentire l'accesso alla Scuola di Patologia clinica e Biochimica clinica anche ai laureati in Farmacia e Farmacia industriale; Vista la nota prot. n. 34963 del 20 luglio 2016, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 19 luglio 2016; Ritenuto pertanto opportuno integrare l'allegato del presente decreto, consentendo anche ai laureati in farmacia e farmacia industriale la possibilita' di accedere alla Scuola di patologia clinica e biochimica clinica; Considerata la necessita' di procedere all'individuazione dei corsi di formazione specialistica di area sanitaria ad accesso misto e alla revisione degli ordinamenti didattici dei medesimi corsi come previsto all'art. 1, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015; Tenuto conto di quanto espressamente precisato dal Consiglio superiore di sanita' con riguardo al fatto che i titoli di studio conseguiti ai sensi del nuovo ordinamento di cui al presente decreto hanno il medesimo valore legale, ai fini concorsuali per l'accesso al Servizio sanitario nazionale, di quelli rilasciati nell'ambito dell'ordinamento precedente di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all'allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di scuola. 2. I regolamenti didattici di ateneo, di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplinano gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria in conformita' con le disposizioni del presente decreto, da adottarsi nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa e comunque in tempo utile per l'avvio dell'A.A. 2015/2016, utilizzando le procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca nell'apposita banca dati. 3. Anche ai fini della utilizzazione del titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, le suddette tipologie di Scuola hanno un percorso didattico simile la medesima denominazione delle omologhe tipologie destinate ai laureati magistrali in Medicina e Chirurgia e sono aggregate nelle stesse aree e classi, cio' anche al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali comprese le attivita' denominate di tronco comune di cui al comma 6 del successivo art. 2. Per ogni singola tipologia di scuola, gli atenei possono attivare un unica scuola con entrambi gli ordinamenti didattici al proprio interno - quello relativo ai medici e quello per i laureati in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, oppure una singola scuola per ogni ordinamento, esclusivamente dedicata ai laureati in medicina e chirurgia o ai soli laureati in possesso di un titolo di formazione diverso da quello di medico chirurgo.