IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
  Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della  navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sull'Addestramento, la Certificazione  e  la  Tenuta
della Guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Traning,
Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 78 nella  versione
aggiornata  di  seguito  denominata  Convenzione  STCW),  nonche'  il
comunicato del Ministero degli affari esteri,  relativo  al  deposito
presso il Segretariato  Generale  dell'Organizzazione  Internazionale
Marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento  di  adesione
dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto  in  vigore,
per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV; 
  Vista la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO,
tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati  adottati
gli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978; 
  Vista la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale
con la quale e' stato adottato il Codice STCW sull'Addestramento,  la
Certificazione e la Tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versione
aggiornata di seguito denominato Codice STCW); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il
sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che  ha
previsto la riorganizzazione del predetto sistema  dell'IFTS  secondo
Linee guida adottate con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  della   pubblica   istruzione
formulata di concerto con il Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa  in
sede di Conferenza unificata; 
  Vista la predetta legge  n.  296/2006,  art.  1,  comma  875,  come
modificato dall'art. 7, comma 37-ter, della legge del 7 agosto  2012,
n. 135,  concernente  l'istituzione  del  Fondo  per  l'istruzione  e
formazione tecnica superiore; 
  Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40,  art.  13,  comma  2,  che  ha
previsto, nel quadro della riorganizzazione di cui al citato art.  1,
comma 631,  della  legge  296/2006,  che  le  strutture  che  operano
nell'ambito  del  sistema  dell'istruzione   e   formazione   tecnica
superiore assumano la denominazione di «Istituti  Tecnici  Superiori»
(di seguito I.T.S.); 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre  2007,   concernente
qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta  e  di  macchina
per gli iscritti alla gente di mare; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti del  17  dicembre  2007
concernente  programmi  di   esame   per   il   conseguimento   delle
abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti
alla gente di mare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n.
296/2006, con il quale sono state adottate  le  Linee  guida  per  la
riorganizzazione del  sistema  di  istruzione  e  formazione  tecnica
superiore e la costituzione degli I.T.S.; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 settembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge  17
maggio 1999, n.  144,  art.  69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e  relative  figure  nazionali  di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di  cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, del decreto-legge n. 5 del 2012; 
  Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante  disposizioni  urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo e, in particolare, l'art.
52,   concernente   misure   di    semplificazione    e    promozione
dell'istruzione tecnico-professionale e degli I.T.S.; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto, con  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro
operativo  per  il   riconoscimento   a   livello   nazionale   delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e  formazione  e  delle
qualificazioni  professionali  di  cui   all'art.   8   del   decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
  Visto l'Accordo in Conferenza unificata del 5 agosto 2014, a  norma
dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  con  il
quale e' stato realizzato uno strumento di valutazione e monitoraggio
dei percorsi formativi  realizzati  dagli  I.T.S.  sulla  base  degli
indicatori di cui al decreto interministeriale 7 febbraio 2013  sopra
citato; 
  Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio  2015  n.  71   recante
attuazione della direttiva  2012/35/UE,  che  modifica  la  direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente
di mare; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto l'art. 1, comma 48, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,  il
quale dispone l'emanazione, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, di  Linee  guida,  da  adottarsi  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro dello sviluppo economico, con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai  sensi  dell'art.  9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di  unificare
le prove di verifica finale dei percorsi  I.T.S.  afferenti  all'area
tecnologica della  mobilita'  sostenibile,  ambiti  «Mobilita'  delle
persone e delle merci - conduzione del  mezzo  navale»  e  «Mobilita'
delle persone e delle merci - gestione degli apparati e  impianti  di
bordo», con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento  della
professione di ufficiale  di  marina  mercantile,  di  coperta  e  di
macchina, integrando la composizione  della  commissione  di'  esame,
mediante modifica delle norme vigenti in materia; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, art.  3,  di  modifica  della
legge 7 agosto 1990, n. 240,  concernente  il  silenzio  assenso  tra
amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche  e  gestori
di beni o servizi pubblici; 
  Visto l'Accordo in sede di Conferenza  Unificata  del  17  dicembre
2015, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281, per la ripartizione del  finanziamento  nazionale  destinato  ai
percorsi  I.T.S.  e  modifiche  ed   integrazioni   al   sistema   di
monitoraggio e valutazione dei percorsi I.T.S.; 
  Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di  Trento
e Bolzano del 20 gennaio  2016,  a  norma  dell'art.  4  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previsto dall'art. 1,  comma  46,
della legge  13  luglio  2015,  n.  107,  per  la  definizione  della
struttura e del contenuto del percorso  di  istruzione  e  formazione
tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  25  gennaio  2008,  di  durata  annuale  per
l'accesso ai percorsi degli Istituti tecnici superiori di cui al Capo
II del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25
gennaio 2008; 
  Vista l'Intesa in Conferenza unificata del 3 marzo 2016 concernente
lo schema di decreto, previsto dall'art. 1, comma 47, della legge 107
del 15 luglio 2015, recante Linee guida in materia di semplificazione
e promozione  degli  Istituti  Tecnici  Superiori  a  sostegno  delle
politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello  sviluppo
dell'occupazione dei giovani; 
  Acquisita l'Intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  12
maggio 2016, a norma dell'art. 9 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Unificazione delle prove di  verifica  finale  per  il  rilascio  del
  diploma I.T.S. con le prove  d'esame  per  il  conseguimento  delle
  abilitazioni professionali di Ufficiale di coperta e  di  Ufficiale
  di macchina 
 
  1. In deroga alla disciplina in materia prevista dall'intesa del  3
marzo 2016 - repertorio atti n. 42/CU, le prove  di  verifica  finale
dei percorsi di cui al successivo art. 3, realizzati dagli  I.T.S.  a
decorrere dalla data  di  esecutivita'  del  presente  provvedimento,
riferiti all'area tecnologica  «Mobilita'  sostenibile»,  ambito  2.1
dell'allegato A) al D.I. del 7 settembre 2011, «Tecnico superiore per
la mobilita' delle persone e delle merci», sono unificate alle  prove
d'esame per il conseguimento delle  abilitazioni  professionali,  per
gli iscritti alla gente  di  mare,  di  Ufficiale  di  coperta  e  di
Ufficiale di macchina. 
  2. Le prove sono finalizzate alla  verifica  dell'acquisizione,  da
parte degli allievi I.T.S., delle competenze rese obbligatorie  dalla
normativa nazionale, comunitaria ed internazionale  per  le  carriere
marittime, come individuato dai commi 3 e 4 dell'art. 5  del  decreto
legislativo 71/2015 ai sensi delle  Regole  II/  1  e  III/  1  della
Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata. 
  3. Le prove d'esame unificate di cui al comma 1 si svolgono a  cura
della medesima commissione d'esame,  nominata  per  il  conseguimento
delle  abilitazioni  professionali  di  Ufficiale  di  coperta  e  di
Ufficiale di macchina come integrata ai sensi del successivo art.  2,
comma 3, nell'ambito di una delle  sessioni  dei  medesimi  esami  di
abilitazione disciplinate dalla normativa in vigore di competenza del
Ministero delle infrastrutture e trasporti. 
  4. Ai fini  di  cui  al  precedente  comma  3,  l'Istituto  tecnico
superiore  interessato  rivolge  istanza  alla  Direzione   marittima
territorialmente competente,  affinche'  provveda  alla  integrazione
delle Commissioni d'esame, come previsto al successivo art. 2,  comma
3, per il conseguimento, da parte dei propri allievi in possesso  dei
requisiti di cui al successivo  art.  2,  comma  2,  del  diploma  di
tecnico superiore e delle abilitazioni professionali di Ufficiale  di
coperta e di Ufficiale di macchina.