IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/94/UE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014, ed in
particolare l'allegato B, punto 48);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive
modificazioni, recante interventi urgenti in materia di finanza
pubblica;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante il riordino della legislazione in materia portuale;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni,
recante il riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante le deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e successive
modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e successive
modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e, in particolare, gli articoli 17-quinquies e
17-septies, recante le misure urgenti per la crescita del Paese;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive
modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e successive modificazioni, recante gli interventi
urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive
modificazioni, recante le disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e, in
particolare, l'articolo 158, comma 1;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, relativo al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive
modificazioni, concernente la razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive
modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva 98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive
modificazioni, recante il riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa
alla qualita' dell'aria e per un aria piu' pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive
modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, e successive
modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2009/30/CE, che
modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche
relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche'
l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le
emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE
per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato
dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva
93/12/CEE;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive
modificazioni, recante l'attuazione delle direttive 2009/72/CE,
2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive
modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante
l'attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e successive modificazioni, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita' (Testo A);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo
A);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, e successive modificazioni, relativo al regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2002, recante
norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale
per autotrazione;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2006,
recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di
distribuzione di idrogeno per autotrazione;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 12 luglio 2008, relativo al recepimento della direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre
2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche
destinati a tali veicoli;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 10 novembre 2016;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 settembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 14 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
(Attuazione dell'articolo 1 della direttiva 2014/94/UE)
1. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare
l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, il presente decreto
stabilisce requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per
i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli
elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e
compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto, da attuarsi
mediante il Quadro Strategico Nazionale di cui all'articolo 3,
nonche' le specifiche tecniche comuni per i punti di ricarica e di
rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2011/94/UE della Commissione recante
modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la patente di guida e'
pubblicata nella G.U.U.E. 29 novembre 2011, n. L 314.
- Il testo dell'allegato B della legge 9 luglio 2015,
n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - legge di delegazione europea 2014), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi'
recita:
"Allegato B
(art. 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e
che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento
1º luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1ºgiugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1º gennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti
in materia di finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1992, n. 304.
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28, S.O.
- La legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n.
215.
- La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2015, n. 187.
- Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
ottobre 2007, n. 229.
- La legge 29 novembre 2007, n. 222 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2007, n.
279, S.O.
- Il testo degli articoli 17-quinquies e 17-septies del
decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per
la crescita del Paese) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 giugno 2012, n. 147, S.O., cosi' recita:
"Art. 17-quinquies. Semplificazione dell'attivita'
edilizia e diritto ai punti di ricarica
1. Al comma 2 dell'art. 4 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, sono premessi i seguenti:
«1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il
regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza
dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del
titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista,
per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da
quello residenziale con superficie utile superiore a 500
metri quadrati e per i relativi interventi di
ristrutturazione edilizia, l'installazione di
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli
idonee a permettere la connessione di una vettura da
ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in
conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate
nel regolamento stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in
relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto
ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento
stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di
queste ultime, provvedono ai sensi dell'art. 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e
1-quater non si applicano agli immobili di proprieta' delle
amministrazioni pubbliche».
2. Fatto salvo il regime di cui all'art. 1102 del
codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle
infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici
in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio,
in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dall'art. 1136, secondo comma, del codice civile.
3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o
non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per
iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino
interessato puo' installare, a proprie spese, i dispositivi
di cui al citato comma 2, secondo le modalita' ivi
previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120,
secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile."
"Art. 17-septies. Piano nazionale infrastrutturale per
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
1. Al fine di garantire in tutto il territorio
nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilita' del
servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
e' approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di
seguito denominato "Piano nazionale".
2. Il Piano nazionale e' aggiornato entro il 30 giugno
di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma
1.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di
reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica nonche' interventi di
recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo
delle medesime reti.
4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per
garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio
nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono
conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse
realta' territoriali, valutato sulla base dei concorrenti
profili della congestione di traffico veicolare privato,
della criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello
sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di
quella autostradale. In particolare, il Piano nazionale
prevede:
a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei
veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile
nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme
agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al
fine di garantirne l'interoperabilita' in ambito
internazionale;
b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio
di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle
peculiarita' e sulle potenzialita' delle infrastrutture
relative ai contatori elettronici, con particolare
attenzione:
1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente
che la effettua, identificandolo univocamente;
2) alla predisposizione di un sistema di tariffe
differenziate;
3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di
ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con
l'ottimizzazione delle disponibilita' della rete elettrica,
assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile
con le regole del libero mercato che caratterizzano il
settore elettrico;
c) l'introduzione di agevolazioni, anche
amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli
impianti di distribuzione del carburante per
l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione
di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica;
d) la realizzazione di programmi integrati di
promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici
esistenti;
e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla
realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
promuove la stipulazione di appositi accordi di programma,
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi
previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in
funzione delle effettive esigenze, promuovendo e
valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le societa' di distribuzione
dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che
sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati.
6. Per la migliore realizzazione dei programmi
integrati di cui al comma 4, lettera d), i comuni e le
province possono associarsi ai sensi del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati
sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla
loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente.
7. I comuni possono accordare l'esonero e le
agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche stabiliti dall'art. 1, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore dei proprietari
di immobili che eseguono interventi diretti
all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di
ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad
energia elettrica.
8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una
dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al
cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle
spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli
impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli
enti locali relativi allo sviluppo delle reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito
degli accordi di programma di cui al comma 5.
10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi
prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in
attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al
comma 8, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2013, e' destinata alla risoluzione delle piu'
rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di
traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni
interessate si provvede con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".
- La legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
recante misure urgenti per la crescita del Paese) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187,
S.O.
- Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi
urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300.
- La legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano
«Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto,
per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2014, n.
43.
- Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144.
- La legge 11 agosto 2014, n. 116 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
20 agosto 2014, n. 192, S.O.
- L'art. 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O., cosi' recita:
"Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a
livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o
cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi,
sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati
e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
prossimita';
d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali
stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la
vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di
preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in
prossimita' delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree
di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 m
dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata
trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui
passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro
veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di
veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a
due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla
fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti
su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una
distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche'
negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in
servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il
carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei
veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in
corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i
marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi
pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non
autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature
destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica
indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o
contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in
corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla
sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e
dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi
quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa
segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve
adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed
impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle
lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 ad
euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da
euro 85 ad euro 338 per i restanti veicoli.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 24 ad euro 98 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41 ad
euro 169 per i restanti veicoli.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano
per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la
violazione.".
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 1995, n. 279, S.O.
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
(Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53.
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
(Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
(Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80,
S.O.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
(Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in
Europa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
2010, n. 216, S.O.
- Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55
(Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la
direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche
relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche'
l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la
direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche
relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla
navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2011, n. 97.
- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
(Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
S.O.
- Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165.
- Il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105
(Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 luglio 2015, n. 161, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità-Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
agosto 2001, n. 189, S.O
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O..
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2011, n.
221.