IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante  Ordinamento
giudiziario, ed in particolare la annessa tabella A; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
Disposizioni per il riordino della normativa in  materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in  particolare  l'art.  19,
che disciplina lo stato di disoccupazione; 
  Visto l'art. 1, commi 414, 415 e 416 della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016); 
  Visto in particolare il comma 414 del predetto art. 1  della  legge
di stabilita' 2016, che istituisce in via sperimentale per  gli  anni
2016 e 2017, nello stato di previsione del Ministero della giustizia,
con dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000  euro  per
l'anno 2017, il Fondo di solidarieta' a tutela del coniuge  in  stato
di bisogno; 
  Visto altresi' il comma 415, che prevede, a  valere  sulle  risorse
del Fondo di cui al comma 414, che il coniuge in stato di bisogno che
non e' in grado di provvedere al mantenimento  proprio  e  dei  figli
minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap  grave,
conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi
dell'art. 156 del codice civile per inadempienza del coniuge  che  vi
era tenuto, puo' rivolgere istanza da  depositare  nella  cancelleria
del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di  una
somma  non  superiore  all'importo  dell'assegno  medesimo;  che   il
presidente del tribunale o  un  giudice  da  lui  delegato,  ritenuti
sussistenti i presupposti di cui al  periodo  precedente,  assumendo,
ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi  al  deposito
dell'istanza, valuta  l'ammissibilita'  dell'istanza  medesima  e  la
trasmette al Ministero della giustizia ai fini  della  corresponsione
della somma di cui al periodo  precedente;  che  il  Ministero  della
giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per  il  recupero  delle
risorse erogate; che, quando il presidente del tribunale o il giudice
da  lui  delegato  non  ritiene  sussistenti  i  presupposti  per  la
trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia,  provvede  al
rigetto della stessa con decreto non impugnabile; che il procedimento
introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo  periodo
non e' soggetto al pagamento del contributo unificato; 
  Visto il comma 416, che stabilisce che  con  decreto  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono adottate le disposizioni  necessarie  per  l'attuazione
della norma primaria istitutiva del Fondo, con  particolare  riguardo
all'individuazione  dei  tribunali  presso   i   quali   avviare   la
sperimentazione, alle modalita' per la corresponsione delle  somme  e
per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente  la  revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Definizioni e oggetto 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
  a) «legge», la legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  b) «Ministero», il Ministero della giustizia; 
  a) «Fondo», il Fondo di solidarieta' a tutela del coniuge in  stato
di bisogno istituito,  presso  il  Dipartimento  per  gli  affari  di
giustizia del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1,  comma
414, della legge; 
  b) «richiedente», il coniuge separato in stato di  bisogno  con  il
quale  convivono  figli  minori  o  figli  maggiorenni  portatori  di
handicap grave che non abbia ricevuto l'assegno periodico a titolo di
mantenimento per inadempienza del  coniuge  che  vi  era  tenuto,  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 3; 
  c) «ISEE »: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159; 
  d) «ISEE corrente»: l'indicatore di cui all'art. 9 del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
  e) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini  ISEE,  di  cui
all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, utilizzata per l'accesso al beneficio. 
  2. Il presente decreto individua i tribunali presso i quali avviare
la sperimentazione, stabilisce le  modalita'  per  la  corresponsione
delle somme e per la riassegnazione al  predetto  Fondo  delle  somme
recuperate dal Ministero nei confronti del coniuge inadempiente.