IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  17  novembre  2016,
registrato dall'ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «visti
semplici», foglio n. 1347 in data 18 novembre 2016, con il  quale  e'
stato  nominato  il  dott.  Mario   Melazzini,   direttore   generale
dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del  decreto
legge  21  ottobre  1996,  n.  536,  relativa  alle  misure  per   il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della commissione unica del  farmaco  (CUF),
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000, con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF datato 31 gennaio  2001  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001; 
  Considerate le evidenze di efficacia dei  cortisonici  orali  quali
deflazacort, prednisone  e  prednisolone  nel  trattamento  distrofia
muscolare di Duchenne; 
  Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detti medicinali a
totale carico del servizio sanitario nazionale per i pazienti affetti
da distrofia muscolare di Duchenne; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del  7-9  novembre
2016 - Stralcio verbale n. 17; 
  Ritenuto,  pertanto,  di   includere   i   medicinali   prednisone,
prednisolone e deflazacort nell'elenco  dei  medicinali  erogabili  a
totale carico del servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi
della legge 23  dicembre  1996  n.  648,  per  il  trattamento  della
distrofia muscolare di Duchenne; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  I medicinali prednisone, prednisolone e deflazacort sono  inseriti,
ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.
536, convertito dalla legge 23 dicembre  1996,  n.  648,  nell'elenco
istituito col provvedimento della commissione unica del farmaco,  per
le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2.