IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la direttiva 98/83/CE del  Consiglio  del  3  novembre  1998,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  e  successive
modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo  umano»   e   in
particolare gli articoli 4, comma  2,  lettera  a)  e  11,  commi  1,
lettera b), e 2; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme
in materia  ambientale»,  che  prevede  per  «le  acque  superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite  di  50
µg/l per il Cromo e per le  «acque  sotterranee»  una  concentrazione
soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di  5  µg/l
per  il  Cromo+6,  valore  al  di  sopra   del   quale   occorre   la
caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  del  14  giugno
2016, con il quale detto organismo, in  accordo  con  le  valutazioni
dell'Istituto superiore di sanita' e con  gli  orientamenti  espressi
nei propri precedenti pareri e fermo restando il valore di  parametro
stabilito nell'Allegato I del piu' volte citato  decreto  legislativo
n. 31 del 2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha ritenuto che: 
    possa essere definito, come misura precauzionale di gestione  del
rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari  a  10
µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle
misure recentemente adottate nel Regno Unito; 
    tale valore potrebbe essere considerato opportuno in  circostanze
territoriali e fattispecie piu' a rischio, come possibile  misura  di
prevenzione  rispetto  all'esposizione  sito-specifica  e  per  fasce
sensibili di popolazione; 
  Esperita, con nota prot. n. DGPREV/26308/P del 14  settembre  2016,
la procedura di informazione di cui  alla  direttiva  98/34/CE,  come
modificata dalla direttiva 98/48/CE  che  prevede  una  procedura  di
informazione nel settore delle norme e regole tecniche; 
  Vista la nota prot. n. 9011 del 20 settembre 2016 con cui e'  stato
richiesto il concerto al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Visto l'articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto legislativo 2 febbraio  2001,  n.  31,  e  successive
modificazioni, all'Allegato I  «Parametri  e  valori  di  parametro»,
Parte B, alla tabella «Parametri chimici» sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a) e', infine, aggiunta la seguente riga: 
  
 
 ===================================================================
 |                     |     Valore di     |  Unita' di  |         |
 |      Parametro      |     parametro     |   misura    |  Note   |
 +=====================+===================+=============+=========+
 | Cromo esavalente    |         10        |     µg/l    | Nota 12 |
 +---------------------+-------------------+-------------+---------+
 
    b) e', infine, aggiunta la seguente nota: 
  
 
                 +-----------+---------------------+
                 |           | La ricerca del      |
                 |           |parametro deve essere|
                 |           |effettuata quando il |
                 |           |valore del parametro |
                 |           |Cromo supera il      |
                 | Nota 12   |valore di 10 µg/l.   |
                 +-----------+---------------------+