Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016; Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice commissari» e, in particolare: a) il primo comma che, alla lettera g), attribuisce al Commissario straordinario il compito di adotta e gestire l'elenco speciale di cui all'art. 34 del medesimo decreto-legge, raccordandosi con le autorita' preposte per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi di ricostruzione; b) il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma 1, consente al Commissario straordinario di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. Visto l'art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede: a) la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste Italiane S.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; b) la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visto l'art. 34 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresi': a) al comma 2, che «i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1»; b) al comma 4, che «il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa»; Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato art. 34, il Commissario straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); b) detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo a tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, nella misura del 10 per cento, nonche' dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento (comma 5); c) in relazione alle opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, stabilisce la soglia massima di assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata nella qualificazione (comma 6); d) con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7); Rilevato che l'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stabilisce un limite all'entita' del contributo pubblico che puo' essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attivita' tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato; Considerato che, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia stato accertato il nesso di causalita', appare necessario procedere all'individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: a) descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo e di quelle escluse; b) qualificazione della percentuale del 10% indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, come valore massimo del contributo erogato, graduato in considerazione della diversa natura, importanza e complessita' della prestazione tecnica richiesta al professionista; c) individuazione di un contributo minimo, pari ad € 6.000,00, indipendentemente dall'importo dei lavori, in considerazione della necessita' di riconoscere al professionista incaricato un'adeguata remunerazione per la complessiva attivita' svolta anche in relazione agli interventi di modesta entita'; d) descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell'entita' del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessita' della prestazione tecnica richiesta al professionista; Ravvisata l'opportunita' di individuare, all'esito di un confronto di tipo collaborativo con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica finalizzato ad assicurare la massima condivisione del contenuto della presente ordinanza e prevenire possibili contestazioni da parte dei professionisti: a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»; b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto, con riguardo alla ricostruzione privata, dall'art. 34, comma 5, del medesimo decreto-legge, nella misura del 10 per cento, nonche' dell'ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra descritti; c) in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, comma 7, del medesimo decreto-legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; Ravvisata l'opportunita' di sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, al fine di: a) disciplinare lo svolgimento da parte dei professionisti dell'attivita' prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2015; b) individuare la composizione e le funzioni dell'Osservatorio nazionale previsto dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; c) elaborare uno schema di contratto - tipo, contenente una disciplina dei rapporti tra committente e professionista, conforme alle previsioni contenute nell'art. 34 del sopra menzionato decreto-legge e nella presenta ordinanza; d) prevedere l'obbligo dei professionisti iscritti nell'elenco previsto dal citato art. 34 di accettare il conferimento dell'incarichi esclusivamente mediante contratti aventi le medesime carattere del sopra menzionato contratto - tipo; Vista la proposta della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344; Visto il verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 1° dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Capo del dipartimento della Protezione civile ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica; Ritenuto opportuno stabilire, con una successiva ordinanza: a) la disciplina analitica e di dettaglio dei contributi previsti dal commi 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, con riguardo a tutte le attivita' tecniche, indagini o prestazioni specialistiche relative alla ricostruzione pubblica; b) la soglia massima di assunzione degli incarichi afferenti le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione, nonche' nel rispetto del decreto legislativo 50/2016, con particolare riferimento ai criteri di rotazione degli incarichi, di trasparenza e di concorrenza; Visto l'ulteriore verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 5 gennaio 2017 tra il Commissario straordinario ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica; Visto lo schema di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante «i Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione»; Visto lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, allegato 1 al sopra citato schema di protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica; Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi» e, in particolare, gli articoli 1 e 6; Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la disciplina della «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 5; Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilita' post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3; Visti gli articoli 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale; Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - Vicecommissari nella cabina di coordinamento del 21 dicembre 2016; Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione 1. La presente ordinanza, in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. 2. Le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e quelle contenute nella presente ordinanza si applicano a tutti i professionisti, iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del sopra menzionato decreto-legge n. 189 del 2016.