Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016; 
  Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recante la
disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e  dei  Vice
commissari» e, in particolare: a) il primo comma  che,  alla  lettera
g), attribuisce al Commissario straordinario il compito di  adotta  e
gestire  l'elenco  speciale  di  cui   all'art.   34   del   medesimo
decreto-legge,  raccordandosi  con  le  autorita'  preposte  per   lo
svolgimento delle attivita' di prevenzione  contro  le  infiltrazioni
della criminalita' organizzata negli interventi di ricostruzione;  b)
il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma
1, consente al Commissario straordinario di  emanare  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le  ordinanze  sono
emanate previa intesa con  i  presidenti  delle  Regioni  interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5,
e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. 
  Visto l'art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n.  189  del
2016 che prevede: a) la perdita totale  del  contributo  erogato  nel
caso  di  inadempimento  dell'obbligo  di  tracciamento   finanziario
consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste Italiane S.p.a.
per il pagamento, in tutto  o  in  parte,  agli  operatori  economici
incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34  per  gli
incarichi di  progettazione  e  direzione  dei  lavori,  delle  somme
percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; b) la
revoca parziale del contributo, in misura corrispondente  all'importo
della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad  uno  degli
ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13  agosto
2010, n. 136; 
  Visto l'art. 34 del citato decreto-legge n. 189 del  2016  che,  al
fine di assicurare la  massima  trasparenza  nel  conferimento  degli
incarichi  di  progettazione  e   direzione   dei   lavori,   prevede
l'istituzione  di  elenco  speciale  dei   professionisti   abilitati
(denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresi': a) al comma  2,
che  «i  soggetti  privati  conferiscono   gli   incarichi   per   la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili  danneggiati
dagli  eventi  sismici  esclusivamente  a   professionisti   iscritti
nell'elenco di cui al comma 1»; b) al comma 4, che «il direttore  dei
lavori non deve avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre  anni
rapporti  diretti  di  natura   professionale,   commerciale   o   di
collaborazione, comunque denominati, con  l'impresa  affidataria  dei
lavori di riparazione  o  ricostruzione,  anche  in  subappalto,  ne'
rapporti di parentela con il  titolare  o  con  chi  riveste  cariche
societarie nella stessa»; 
  Considerato che,  in  base  alle  previsioni  contenute  nel  sopra
menzionato art. 34, il Commissario  straordinario,  anche  attraverso
provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2,  comma
2, del decreto-legge n. 189 del 2016: a) individua i criteri generali
ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma
1); b) detta la disciplina analitica e di  dettaglio  del  contributo
previsto, con riguardo a tutte le attivita' tecniche poste in  essere
per la ricostruzione pubblica e privata,  nella  misura  del  10  per
cento, nonche' dell'ulteriore contributo (c.d contributo  aggiuntivo)
previsto,  con  esclusivo  riguardo  alle  indagini   o   prestazioni
specialistiche, nella misura  del  2  per  cento  (comma  5);  c)  in
relazione  alle  opere  pubbliche,  compresi  i  beni  culturali   di
competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo, stabilisce la soglia massima  di  assunzione
degli  incarichi  da  parte   dei   professionisti,   tenendo   conto
dell'organizzazione dimostrata nella qualificazione (comma 6); d) con
riguardo agli interventi di ricostruzione  privata,  elabora  criteri
finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi  che  non  trovano
giustificazione in ragioni  di  organizzazione  tecnico-professionale
(comma 7); 
  Rilevato che l'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
stabilisce un limite all'entita' del  contributo  pubblico  che  puo'
essere riconosciuto per le prestazioni necessarie  nello  svolgimento
dell'attivita' tecnica prevedibile per interventi di riparazione  con
rafforzamento  locale,  ripristino  con   miglioramento   sismico   e
demolizione e  ricostruzione  di  edifici  danneggiati  dagli  eventi
sismici iniziati il 24 agosto 2016,  ma  non  anche  criteri  per  la
determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato; 
  Considerato  che,  nel  caso  di  interventi  di  riparazione   con
rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione
e ricostruzione degli  immobili  privati,  danneggiati  dagli  eventi
sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia  stato  accertato
il    nesso    di    causalita',    appare    necessario    procedere
all'individuazione del limite massimo  ammissibile  al  finanziamento
per il contributo relativo alle  spese  tecniche  dei  professionisti
abilitati, sulla base dei  seguenti  criteri:  a)  descrizione  della
tipologia  di  prestazioni  e  di  spese  tecniche  suscettibili   di
contributo e di quelle escluse; b) qualificazione  della  percentuale
del 10% indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del
2016,  come  valore  massimo  del  contributo  erogato,  graduato  in
considerazione della diversa natura, importanza e complessita'  della
prestazione tecnica richiesta al professionista; c) individuazione di
un  contributo  minimo,  pari  ad   €   6.000,00,   indipendentemente
dall'importo  dei  lavori,  in  considerazione  della  necessita'  di
riconoscere al professionista  incaricato  un'adeguata  remunerazione
per  la  complessiva  attivita'  svolta  anche  in   relazione   agli
interventi di  modesta  entita';  d)  descrizione  delle  prestazioni
specialistiche, suscettibili di  contribuzione  c.d.  integrativa  ai
sensi  del  medesimo  comma  5,  e  previsione  di  una   graduazione
dell'entita' del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del
2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessita' della
prestazione tecnica richiesta al professionista; 
  Ravvisata l'opportunita' di individuare, all'esito di un  confronto
di  tipo  collaborativo  con  la  Rete  nazionale  delle  professioni
dell'area tecnica e scientifica finalizzato ad assicurare la  massima
condivisione del  contenuto  della  presente  ordinanza  e  prevenire
possibili contestazioni da parte dei  professionisti:  a)  i  criteri
generali  ed  i  requisiti  minimi  per  l'iscrizione  nello  «elenco
speciale»; b) la disciplina analitica e di dettaglio  del  contributo
previsto, con riguardo  alla  ricostruzione  privata,  dall'art.  34,
comma 5, del medesimo decreto-legge, nella misura del 10  per  cento,
nonche'  dell'ulteriore  contributo   (c.d   contributo   aggiuntivo)
previsto,  con  esclusivo  riguardo  alle  indagini   o   prestazioni
specialistiche, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra
descritti; c) in attuazione delle previsioni contenute nell'art.  34,
comma 7, del medesimo decreto-legge, con riguardo agli interventi  di
ricostruzione   privata,   i   criteri   finalizzati    ad    evitare
concentrazioni  di  incarichi  che  non  trovano  giustificazione  in
ragioni di organizzazione tecnico-professionale; 
  Ravvisata l'opportunita' di sottoscrivere  un  apposito  protocollo
d'intesa con la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica  e
scientifica, al fine di: a) disciplinare lo svolgimento da parte  dei
professionisti dell'attivita' prevista dall'ordinanza n.  10  del  19
dicembre  2015;  b)  individuare  la  composizione  e   le   funzioni
dell'Osservatorio  nazionale   previsto   dall'art.   2,   comma   5,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; c) elaborare uno schema di
contratto  -  tipo,  contenente  una  disciplina  dei  rapporti   tra
committente e  professionista,  conforme  alle  previsioni  contenute
nell'art. 34 del sopra  menzionato  decreto-legge  e  nella  presenta
ordinanza;  d)  prevedere  l'obbligo  dei   professionisti   iscritti
nell'elenco previsto dal citato art. 34 di accettare il  conferimento
dell'incarichi esclusivamente mediante contratti aventi  le  medesime
carattere del sopra menzionato contratto - tipo; 
  Vista la proposta della Rete nazionale delle professioni  dell'area
tecnica e scientifica inviata con nota del  29  novembre  2016  prot.
527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344; 
  Visto il  verbale  sottoscritto  a  seguito  dell'incontro  del  1°
dicembre  2016  tra  il  Commissario  straordinario,  il   Capo   del
dipartimento della Protezione civile ed i rappresentanti  della  Rete
delle professioni dell'area tecnica e scientifica; 
  Ritenuto opportuno stabilire, con una successiva ordinanza:  a)  la
disciplina analitica e di dettaglio dei contributi previsti dal commi
5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189  del  2016,  con  riguardo  a
tutte le attivita' tecniche, indagini  o  prestazioni  specialistiche
relative  alla  ricostruzione  pubblica;  b)  la  soglia  massima  di
assunzione degli incarichi afferenti le opere pubbliche,  compresi  i
beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero dei beni e
delle   attivita'   culturali   e   del   turismo,   tenendo    conto
dell'organizzazione    dimostrata    dai     professionisti     nella
qualificazione, nonche' nel rispetto del decreto legislativo 50/2016,
con particolare riferimento ai criteri di rotazione degli  incarichi,
di trasparenza e di concorrenza; 
  Visto l'ulteriore verbale sottoscritto a seguito dell'incontro  del
5 gennaio 2017 tra il Commissario straordinario ed  i  rappresentanti
della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica; 
  Visto  lo  schema  di  protocollo  d'intesa  tra   il   Commissario
straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica
e scientifica, recante «i Criteri generali  e  requisiti  minimi  per
l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui
all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, schema di contratto tipo, censimento dei  danni  ed  istituzione
dell'Osservatorio della ricostruzione»; 
  Visto lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni
d'opera  intellettuale  in  favore  di  committenti  privati  per  la
ricostruzione post-sisma 2016, allegato 1 al sopra citato  schema  di
protocollo d'intesa  tra  il  Commissario  straordinario  e  la  Rete
nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica; 
  Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la  disciplina
della «Determinazione del contributo concedibile per  gli  interventi
immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno
subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e
successivi» e, in particolare, gli articoli 1 e 6; 
  Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la  disciplina
della  «Delocalizzazione  immediata  e  temporanea  delle   attivita'
economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto,  26  e  30
ottobre 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 5; 
  Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni
concernenti i rilievi di agibilita'  post  sismica  conseguenti  agli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016»  e,  in
particolare, gli articoli 1, 2 e 3; 
  Visti gli articoli 11  e  15  delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   presidenti   delle   regioni   -
Vicecommissari nella cabina di coordinamento del 21 dicembre 2016; 
  Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto-legge n.  189/2016  e  27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base  ai
quali i provvedimenti commissariali  divengono  efficaci  decorso  il
termine di 30 giorni per  l'esercizio  del  controllo  preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. La presente ordinanza, in attuazione delle previsioni  contenute
nell'art. 34, commi 1, 2, 4, 5 e  7,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189 convertito con modificazioni  dalla  legge  15  dicembre
2016 n. 229, contiene le disposizioni finalizzate  ad  assicurare  la
massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione
e direzione dei lavori attraverso l'istituzione di un elenco speciale
dei professionisti abilitati, denominato «elenco  speciale»,  con  la
definizione dei criteri  finalizzati  ad  evitare  concentrazioni  di
incarichi   che   non   trovano   giustificazione   in   ragioni   di
organizzazione tecnico-professionale. 
  2. Le disposizioni del decreto-legge n. 189  del  2016,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  e  quelle
contenute  nella  presente  ordinanza  si   applicano   a   tutti   i
professionisti, iscritti nell'Elenco speciale previsto  dall'art.  34
del sopra menzionato decreto-legge n. 189 del 2016.