IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n.
608/2004 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale
dell'Unione ed in particolare l'art. 60 del medesimo regolamento;
Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento
(UE) n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al
Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione
obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per
taluni alimenti, tra cui il latte e il latte usato quale ingrediente
di prodotti lattiero-caseari;
Visto altresi' l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE)
n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese
d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato
nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del
successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della
Commissione, di atti di esecuzione;
Vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204 final, sull'indicazione
obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli
alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente
e degli ingredienti che rappresentano piu' del 50 per cento di un
alimento;
Vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 205 final, relativa
all'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di
provenienza per il latte, il latte usato quale ingrediente di
prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della
specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili;
Visto il decreto interministeriale del Ministero delle attivita'
produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del
27 maggio 2004, recante disposizioni in materia di rintracciabilita'
e scadenza del latte fresco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
luglio 2004, n. 152;
Visto l'art. 4, commi 1, 3, 4, 4-bis e 10, della legge 3 febbraio
2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di
qualita' dei prodotti alimentari»;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2016)0225
del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea e' stata invitata a
dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o
del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al
consumo diretto nonche' ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a
base di carne, e a valutare la possibilita' di estendere
l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di
provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un
ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi
settori;
Considerato che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai
sensi del richiamato art. 4, comma 4-bis, della legge n. 4 del 2011,
introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, confermati dai
risultati dell'indagine demoscopica svolta da ISMEA, mostrano
l'elevato interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del
luogo di origine del latte e dei prodotti da esso derivati;
Considerata la necessita', anche sulla base dei risultati della
consultazione pubblica e dell'indagine demoscopica, di fornire ai
consumatori un quadro informativo piu' completo sugli alimenti;
Considerata l'importanza attribuita all'origine effettiva dei
prodotti e, in particolare all'origine del latte e dei prodotti
lattiero-caseari;
Ritenuto pertanto di introdurre, anche al fine di garantire una
maggiore sicurezza per i consumatori, una disciplina sperimentale
dell'etichettatura dei prodotti preimballati contenenti latte;
Vista la notifica effettuata in data 13 luglio 2016 alla
Commissione europea in applicazione dell'art. 45 del regolamento (UE)
n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre
2011;
Considerato l'intervenuto decorso del termine di tre mesi dalla
notifica effettuata di cui all'art. 45, comma 3, del regolamento (UE)
n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre
2011, senza aver ricevuto un parere negativo dalla Commissione
europea;
Sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale nei settori della produzione e trasformazione
agroalimentare;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 20 ottobre 2016;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Decretano:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto previsto dal
comma 2, si applicano a tutti i tipi di latte ed ai prodotti
lattiero-caseari di cui all'allegato 1, preimballati ai sensi
dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo
umano.
2. Per i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine
protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP)
riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e per i
prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007,
nonche' per il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto
interministeriale del Ministero delle attivita' produttive e del
Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004,
continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa
vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi
della vigente normativa europea.