IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto
dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Vista la proposta della commissione paritetica, approvata nella
riunione del 14 giugno 2016;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 14 luglio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia
e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello
sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Trasferimento di beni demaniali
1. Tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio della
Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con esclusione dei beni
dell'alveo e delle pertinenze della Dora Baltea dalla confluenza
della Dora di Ferret con la Dora di Veny fino al confine con la
Regione Piemonte in quanto fiume di ambito sovraregionale, fanno
parte del demanio idrico regionale della regione stessa.
2. In particolare fanno parte del demanio idrico regionale le acque
pubbliche e le aree fluviali, gli alvei e le loro pertinenze, le
opere di protezione delle acque e di contenimento delle stesse, le
relative strutture accessorie, di servizio e di difesa del suolo, i
ghiacciai, i laghi e le opere idrauliche, i beni immobili e mobili
strumentali all'esercizio delle funzioni inerenti al demanio medesimo
per quanto non oggetto di precedenti trasferimenti, ivi comprese le
acque sotterranee e le acque superficiali, nonche' ogni altra acqua
individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti.
3. Restano fermi i trasferimenti gia' disposti a favore della
Regione Valle d'Aosta.
N O T E
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948.
- Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, introdotto dall'art. 3 della legge
costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993, e' il
seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso».