IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni, di seguito indicato come decreto, che dagli articoli
25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese
start-up innovative;
Visto, in particolare, l'art. 25, comma 5, del decreto, che
individua l'incubatore di start-up innovative certificato quale
societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e
lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei requisiti di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18
aprile 2013, che ha individuato gli indicatori ed i valori minimi
previsti per il riconoscimento della qualifica di incubatore
certificato di start-up innovative;
Visti i commi 6 e 7 dell'art. 25 del decreto che stabiliscono che
il riconoscimento del possesso dei requisiti viene autocertificato
dall'incubatore di start-up innovative mediante dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell'iscrizione
alla sezione speciale del registro delle imprese, di cui al comma 8
del decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42;
Viste le linee guida del Ministero dello sviluppo economico e del
Ministero degli affari esteri che disciplinano i programmi Italia
Startup Visa e Italia Startup Hub, riguardanti una procedura
semplificata per l'erogazione di visti e la conversione o
aggiornamento di permessi di soggiorno per lavoro autonomo a
beneficio di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea
che intendono costituire una start-up innovativa in Italia,
nell'ambito delle quote previste ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art. 3, comma 4 della legge 6
marzo 1998, n. 40 recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero»;
Visto l'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 22 febbraio 2013 che prevede la possibilita' che il Ministro
dello sviluppo economico possa adattare i valori minimi previsti per
il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di
start-up innovative sulla base di variazioni significative delle
condizioni di contesto, recepite mediante osservazione dei dati
prodotti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
Ritenuto che, alla luce delle evidenze empiriche osservate, emerge
l'opportunita' di adeguare i valori minimi per il riconoscimento
della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative;
Decreta:
Art. 1
Soggetti ammissibili
1. Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative
le societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai
sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il cui oggetto sociale concerne in modo
prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up
innovative, e attivita' correlate relative al trasferimento
tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione,
mediante l'offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di
consulenza, e che raggiungono, ai sensi dell'art. 25, commi 6 e 7 del
decreto, i valori minimi indicati nelle tabelle A e B dell'allegato
del presente decreto.
2. Ai fini del riconoscimento, l'incubatore di start-up innovative
deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi
della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 50 ai
sensi della tabella B di cui all'allegato.