IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, di seguito indicato come decreto, che dagli articoli 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; Visto, in particolare, l'art. 25, comma 5, del decreto, che individua l'incubatore di start-up innovative certificato quale societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, che ha individuato gli indicatori ed i valori minimi previsti per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative; Visti i commi 6 e 7 dell'art. 25 del decreto che stabiliscono che il riconoscimento del possesso dei requisiti viene autocertificato dall'incubatore di start-up innovative mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, di cui al comma 8 del decreto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42; Viste le linee guida del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri che disciplinano i programmi Italia Startup Visa e Italia Startup Hub, riguardanti una procedura semplificata per l'erogazione di visti e la conversione o aggiornamento di permessi di soggiorno per lavoro autonomo a beneficio di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea che intendono costituire una start-up innovativa in Italia, nell'ambito delle quote previste ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 3, comma 4 della legge 6 marzo 1998, n. 40 recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto l'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 febbraio 2013 che prevede la possibilita' che il Ministro dello sviluppo economico possa adattare i valori minimi previsti per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative sulla base di variazioni significative delle condizioni di contesto, recepite mediante osservazione dei dati prodotti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Ritenuto che, alla luce delle evidenze empiriche osservate, emerge l'opportunita' di adeguare i valori minimi per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative; Decreta: Art. 1 Soggetti ammissibili 1. Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui oggetto sociale concerne in modo prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attivita' correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l'offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza, e che raggiungono, ai sensi dell'art. 25, commi 6 e 7 del decreto, i valori minimi indicati nelle tabelle A e B dell'allegato del presente decreto. 2. Ai fini del riconoscimento, l'incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 50 ai sensi della tabella B di cui all'allegato.