IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la  legge  22  febbraio  2001,  n.  36  «Legge  quadro  sulla
protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,   magnetici   ed
elettromagnetici»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio
2003 «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di  attenzione
e degli obiettivi di qualita' per  la  protezione  della  popolazione
dalle esposizioni a campi elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259  «Codice  delle
comunicazioni elettroniche»; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto  2016,  n.  159  «Attuazione
della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di  sicurezza  e
di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)  e  che  abroga   la
direttiva 2004/40/CE»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179  «Ulteriori  misure
urgenti per la crescita del Paese»; 
  Vista la legge 17 dicembre 2012, n. 221 «Conversione in legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 «Disposizioni  urgenti
per il settore agricolo, la  tutela  ambientale  e  l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle
tariffe  elettriche,  nonche'  per  le   definizione   immediata   di
adempimenti derivanti dalla normativa europea»; 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 116 «Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale  e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
le definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133  «Misure  urgenti
per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,
la  digitalizzazione  del  Paese,  la  semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive»; 
  Vista la legge 11 novembre 2014, n. 164 «Conversione in legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  recante
misure urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del  Paese,  la  semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive»; 
  Considerato che le tecniche di misurazione  e  di  rilevamento  dei
livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate  nella  norma
CEI 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal CEI; 
  Considerato che le tecniche di  calcolo  previsionale  da  adottare
sono quelle indicate nella norma CEI 211-10  o  in  specifiche  norme
emanate successivamente dal CEI; 
  Considerato che l'art. 14, comma 8  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, demanda ad apposite Linee guida, predisposte dall'ISPRA
e dalle ARPA/APPA,  l'individuazione  delle  modalita'  di  fornitura
all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati  di  potenza  degli  impianti  da
parte degli operatori, dei fattori di riduzione della potenza massima
al connettore di  antenna,  dei  valori  di  assorbimento  del  campo
elettromagnetico da parte  delle  strutture  degli  edifici  e  delle
pertinenze  esterne   con   dimensioni   abitabili,   nel   caso   di
utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative
giornaliere; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  2  dicembre  2014
(Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2014) che prevede  che  ai
fini della verifica  attraverso  stima  previsionale  del  valore  di
attenzione e dell'obiettivo di  qualita',  le  istanze  previste  dal
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, saranno basate su  valori
mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della
potenza massima al connettore  d'antenna  con  apposito  fattori  che
tengano  conto  della  variabilita'  temporale  dell'emissione  degli
impianti nell'arco delle 24 ore; 
  Visto il decreto Ministro dell'ambiente 5  ottobre  2016  (Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016) che prevede che ai  fini  della
stima previsionale del  valore  di  attenzione  e  dell'obiettivo  di
qualita', prevista dalle istanze ai sensi del decreto legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, l'assorbimento  del  campo  elettromagnetico  da
parte  degli  edifici  e'  valutato  in  base  ai   coefficienti   di
assorbimento che tengano conto delle frequenze e  della  presenza  di
finestre o altre aperture di analoga natura; 
  Considerato che la legge 11  agosto  2014,  n.  116,  ha  apportato
modifiche all'art. 11, comma 6 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, stabilendo che dette Linee guida sono approvate con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari; 
  Considerato che l'ISPRA e le ARPA/APPA hanno predisposto  le  Linee
guida, inviate con nota prot. 0006126/RIN del 27 aprile 2016  e  nota
di errata corrige protocollo n.  0017891/RIN  del  6  dicembre  2016,
relative alla definizione delle  pertinenza  esterne  con  dimensioni
abitabili e approvate dal Consiglio federale  dell'SNPA  in  data  15
marzo 2016; 
  Valutata la necessita' e l'urgenza  di  diffondere  e  pertanto  di
procedere all'emanazione di dette Linee guida al fine  di  consentire
lo  sviluppo  delle  reti  mobili  a  larga  banda  e  di  garantirne
l'operativita'  nell'ottica   della   diffusione   delle   tecnologie
digitali; 
  Acquisito il parere favorevole della 13ª Commissione permanente del
Senato della Repubblica, con una condizione ed una osservazione; 
  Acquisito il parere favorevole della  VIII  Commissione  permanente
del Camera dei deputati; 
  Considerato che e' stata accettata  la  condizione  espressa  dalla
Commissione parlamentare del Senato; 
  Considerato che per ambiente abitativo con «permanenze continuative
non inferiori a quattro ore giornaliere» debba  intendersi  un  luogo
destinato tale negli strumenti urbanistici; 
  Considerato che, per quanto attiene alla definizione di  pertinenze
esterne con dimensioni abitabili, si assume una superficie minima  di
2 m² con profondita' pari ad almeno 1,4 m, al fine di  consentire  lo
stazionamento  e  la  manovra  di  persone  a  ridotta  mobilita'   e
l'allestimento di tavolino da esterno corredato  di  seduta  (decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236); 
  Considerato che sono stati ricondotti i concetti generali  presenti
nel codice civile  al  caso  particolare  dell'esposizione  ai  campi
elettromagnetici, in modo  da  consentire  una  applicazione  univoca
delle disposizioni normative vigenti da parte  di  tutti  i  soggetti
coinvolti nelle attivita' di controllo e vigilanza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono approvate le Linee guida ex decreto-legge  n.  179  del  18
ottobre 2012, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA  relativamente
alla definizione delle pertinenze esterne con  dimensioni  abitabili,
nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro  ore
continuative giornaliere, cosi' come riportate  nell'allegato  1  che
costituisce parte integrante al presente decreto. 
  2. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni  e  integrazioni,  le
Linee  guida  di  cui  al  presente  decreto  sono   aggiornate   con
periodicita' semestrale con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 dicembre 2016 
 
                                                Il Ministro: Galletti