IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  108152  del  22  dicembre  2016,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno
finanziario 2017 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  seconda  del
Dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega
continuativa; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4 e  11  del  succitato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto l'art. 26 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398 sopracitato, con il quale sono  state  recepite
le disposizioni di cui al decreto ministeriale suddetto; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE  e  2014/25/UE»,
ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove  si  stabilisce
che le disposizioni del codice stesso non si applicano  ai  contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96717  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  294
del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione
collettiva (CACs) nei titoli di Stato; 
  Visto l'art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  con
cui e' stato stabilito il  limite  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici per l'anno 2017, cosi'  come  modificato  dall'art.  27  del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  17
gennaio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 21.942 milioni di euro; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali 2,45% con  godimento  1°  settembre  2016  e  scadenza  1°
settembre 2033; 
  Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento  dei  citati
buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari  Banca
IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, Credit Agricole CIB, ING Bank  N.V.  e
Royal Bank of Scotland PLC che opera con il nome di Nat West Markets,
al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del  prestito  presso
gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione  del
medesimo; 
  Considerato  che  l'offerta  dei   suddetti   buoni   avverra'   in
conformita' alla «Offering Circular» del 18 gennaio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398  nonche'  del  decreto
ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con le seguenti caratteristiche: 
  importo: 6.000 milioni di euro; 
  decorrenza: 1° settembre 2016; 
  scadenza: 1° settembre 2033; 
  tasso di interesse: 2,45% annuo, pagabile in due semestralita',  il
1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito; 
  data di regolamento: 25 gennaio 2017; 
  dietimi d'interesse: 146 giorni; 
  prezzo di emissione: 99,131; 
  rimborso: alla pari; 
  commissione   di   collocamento:   0,195%   dell'importo   nominale
dell'emissione. 
  Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle
premesse, la presente emissione e' soggetta alle clausole  di  azione
collettiva di cui ai «Termini  Comuni  di  Riferimento»  allegati  al
decreto medesimo (Allegato A);