IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.»;
Visto, in particolare, l'art. 73 del predetto decreto legislativo,
che disciplina la pubblicazione a livello nazionale degli avvisi e
dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98, 122 e 127;
Visto il comma 4 del medesimo art. 73 che prevede che con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
l'ANAC, siano definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al
fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati
livelli di trasparenza e di conoscibilita', anche con l'utilizzo
della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata;
Visto l'art. 29, commi 1 e 2, del suddetto decreto legislativo, che
prevede che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento
di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di
concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di
concessioni sono pubblicati e aggiornati, oltre che sul profilo del
committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», anche sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla
piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi
informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement
interconnesse tramite cooperazione applicativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
aprile 2011, recante «Pubblicazione nei siti informatici di atti e
provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di
bilanci», adottato ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69;
Considerato che il predetto decreto di cui all'art. 73, comma 4,
del Codice dei contratti pubblici debba individuare la data fino alla
quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa
ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a
quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio
inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato;
Ritenuto, pertanto, di dover definire gli indirizzi e le modalita'
applicative di cui sopra, in coerenza con la disciplina recata in
materia dal codice;
Vista la nota 17857 del 1° dicembre 2016 con la quale l'Autorita'
nazionale anticorruzione ha espresso il proprio avviso, concordando
sui contenuti del provvedimento;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 73, comma 4 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce gli indirizzi
generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data
di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilita', anche con l'utilizzo della stampa quotidiana
maggiormente diffusa nell'area interessata. Il decreto individua,
altresi', la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche
essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno
feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da
parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello
Stato.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) avvisi e bandi di gara: gli avvisi e i bandi di gara di cui
agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 del codice;
c) piattaforma ANAC: la piattaforma di cui all'art. 73, comma 4,
del codice.