Art. 1 Istituzione e durata della Commissione parlamentare di inchiesta 1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, e' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione dura in carica un anno ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all'art. 3, comma 10.