IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio
2016, n. 76, che delega il Governo all'adozione di modificazioni ed
integrazioni normative per il necessario coordinamento con la
presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti
aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 14 gennaio 2017;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 307, quarto comma, dopo le parole: «il coniuge,»
sono inserite le seguenti: «la parte di un'unione civile tra persone
dello stesso sesso,»;
b) dopo l'articolo 574-bis e' inserito il seguente:
«Art. 574-ter. (Costituzione di un'unione civile agli effetti della
legge penale). - Agli effetti della legge penale il termine
matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione
civile tra persone dello stesso sesso.
Quando la legge penale considera la qualita' di coniuge come
elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa
si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone
dello stesso sesso. »;
c) all'articolo 649, primo comma, dopo il numero 1) e' inserito
il seguente: «1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso;»;
d) all'articolo 649, secondo comma, dopo le parole: «del coniuge
legalmente separato» sono inserite le seguenti: «o della parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui
sia stata manifestata la volonta' di scioglimento dinanzi
all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo
scioglimento della stessa».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della
legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze):
«28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi in materia di unione civile tra
persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) adeguamento alle previsioni della presente legge
delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in
materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
b) modifica e riordino delle norme in materia di
diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione
della disciplina dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie
formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto
all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto
analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il
necessario coordinamento con la presente legge delle
disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza
di legge, nei regolamenti e nei decreti. ».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 307 del codice penale,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 307. (Assistenza ai partecipi di cospirazione o
di banda armata). - Chiunque, fuori dei casi di concorso
nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce
vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di
comunicazione a taluna delle persone che partecipano
all'associazione o alla banda indicate nei due articoli
precedenti, e' punito con la reclusione fino a due anni.
La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata
continuatamente.
Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per i
prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il
coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello
stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello
stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella
denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli
affini, allorche' sia morto il coniuge e non vi sia
prole.».