IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive  modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera, e in particolare
gli articoli 19 e 24, che prevedono l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione
della legge 25 novembre 1971, n. 1096; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 218 del  17  settembre  2013,  concernente  il
regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014,  registrato  alla  Corte  dei  conti,
recante individuazione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  16946  del  7  agosto   2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  195
del 24 agosto 2015, con il  quale  e'  stata  iscritta  nel  relativo
registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varieta'
riportata nel presente dispositivo, per la quale e' stato indicato  a
suo tempo la relativa denominazione; 
  Considerata la richiesta degli  interessati  volta  a  ottenere  la
variazione  di  detta  denominazione  per  motivazioni  di  strategia
commerciale; 
  Considerati i motivi che hanno determinato la necessita'  di  detta
variazione; 
  Considerato concluso l'esame della nuova denominazione proposta; 
  Ritenuto di accogliere la proposta di nuova denominazione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  La denominazione della sotto elencata varieta', gia' assegnata  con
precedente decreto, viene modificata come di seguito riportato: 
    
 
====================================================================
|         |Codice|        |                        |     Nuova     |
|  Specie |Sian  |Varieta | DM iscrizione/rinnovo  | denominazione |
+=========+======+========+========================+===============+
| Girasole| 15392| UHO 100|  16946 del 07/08/2015  |  Altasun 100  |
+---------+------+--------+------------------------+---------------+
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 novembre 2016 
 
                                         Il direttore generale: Gatto 
 
              Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto  al  visto
          di controllo preventivo  di  legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,  art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.