IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modificazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136»;
Visto l'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n.
190, concernenti l'istituzione presso le prefetture - Ufficio
territoriale del Governo di un elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a
rischio;
Visto l'art. 1, comma 56, della legge n. 190 del 2012, che demanda
ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e
dello sviluppo economico, la definizione delle modalita' per
l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
aprile 2013, recante: «Modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento
degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1,
comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
che ha modificato la disciplina dell'elenco dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di
inquinamento mafioso, operanti nei settori esposti a maggior rischio,
istituito presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo ai
sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012,
n. 190;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2014, n. 193, recante: «Regolamento recante disposizioni
concernenti le modalita' di funzionamento, accesso, consultazione e
collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante:
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Ritenuta la necessita' di modificare il predetto decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, alla luce delle
disposizioni introdotte dall'art. 29 del decreto-legge n. 90 del
2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti e' stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture
e dei trasporti e dello sviluppo economico.
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile
2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi
di cui all'art. 1, comma 52, della legge, la stipula, l'approvazione
o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori,
servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della
comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria,
all'iscrizione dell'impresa nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco e'
soggetta alle seguenti condizioni:
a) l'assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia;
b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di
cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia.»;
b) dopo l'art. 3, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Obblighi
dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia).
- 1. La consultazione dell'elenco, secondo le modalita' stabilite
dall'art. 7, e' la modalita' obbligatoria attraverso la quale i
soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia
acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini
della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e
subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi
ad oggetto le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, indipendentemente
dal loro valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati
nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione
nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2
e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all'art. 83,
commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale
unica.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge, i soggetti di
cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, con
le modalita' previste dal comma 1, la documentazione antimafia anche
in relazione ad attivita' diverse da quelle per le quali e' stata
disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla
composizione del capitale sociale.
3. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia
comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli
estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno
acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione
dell'elenco»;
c) all'art. 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai sensi
dell'art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge l'iscrizione nell'elenco
tiene luogo della documentazione antimafia:
a) per l'esercizio delle attivita' per cui l'impresa ha
conseguito l'iscrizione;
b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di
contratti o subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per
le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco.»;
d) all'art. 8, comma 3, le parole «di cui all'art. 6-bis del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'art. 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50».