IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13, il
quale dispone, al comma 1, che «per ciascun distretto idrografico
interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a
far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico», e, al
comma 7, che «i piani di gestione dei bacini idrografici sono
riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della
presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in
particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del
suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;
Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di
valutazione ambientale strategica;
Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
concernenti le modalita' di adozione e approvazione del Piano di
bacino distrettuale;
Visto l'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015,
ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto
dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e' considerato «stralcio del
piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;
Visti l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato
«Valore, finalita' e contenuti del Piano di bacino distrettuale», e
il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione, che prevede
che «per ciascun distretto idrografico e' adottato un Piano di
gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino
distrettuale di cui all'art. 65»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il
comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo 152 del 2006), ha
previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici
(...) e della eventuale revisione della relativa disciplina
legislativa» la proroga delle Autorita' di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di
«Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di
qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica
della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE
che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche
tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera a), ai sensi
del quale «ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle
direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione
delle Autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei Piani di gestione
previsti all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette
Autorita' svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle
regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici», nonche'
l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione di atti di rilevanza
distrettuale e' effettuata dai Comitati istituzionali e tecnici delle
Autorita' di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti
designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto
idrografico a cui gli atti si riferiscono se non gia' rappresentate
nei medesimi comitati»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art.
51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorita' di bacino»,
sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima
attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le
funzioni di Autorita' di bacino distrettuale sono esercitate dalle
Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si
avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse
strumentali delle Autorita' di bacino regionali e interregionali
comprese nel proprio distretto»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
novembre 2013, con il quale e' stato approvato il primo Piano di
gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino
Settentrionale;
Vista la deliberazione n. 228 del 22 dicembre 2014 con la quale il
Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Arno,
costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183 del
1989 e integrato da componenti designati dalle regioni il cui
territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino
Settentrionale non gia' rappresentati nel medesimo Comitato (di
seguito: Comitato istituzionale integrato), ha preso atto, ai fini
dei successivi adempimenti, del progetto di secondo Piano di gestione
delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale,
predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE;
Vista la deliberazione n. 230 del 17 dicembre 2015 con la quale il
medesimo Comitato istituzionale integrato ha adottato, ai sensi
dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il
secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico
dell'Appennino settentrionale e ha contestualmente individuato un
cronoprogramma stringente di azioni, finalizzato all'approvazione
definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di
coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto
richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva
2000/60/CE;
Vista la deliberazione n. 234 del 3 marzo 2016 con la quale, a
seguito della verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di
gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi
della direttiva 2000/60/CE, e' stato approvato, ai sensi dell'art. 4
del decreto legislativo n. 219 del 2010, il secondo Piano di gestione
delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;
Considerato che, con determinazione prot. n. 32651 del 10 ottobre
2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, in qualita'
di Autorita' competente, su parere della Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 16161 del 19 settembre
2014, ha stabilito di escludere da VAS il secondo Piano di gestione
delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale,
fissando alcune raccomandazioni per l'aggiornamento del medesimo;
Considerato che l'Autorita' di bacino del fiume Arno, in
ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, ha
promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate
all'elaborazione del secondo Piano di gestione delle acque del
distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, provvedendo a
pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico,
inclusi gli utenti:
il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del
Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla
elaborazione del Piano medesimo;
la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle
acque del distretto;
la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo
di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;
Considerata l'attivita' di coordinamento svolta dall'Autorita' di
bacino del fiume Arno nei confronti delle regioni comprese nel
territorio distrettuale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo
n. 219 del 2010;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 27 ottobre 2016;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato il secondo Piano di gestione delle acque del
distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, predisposto ai
sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.