IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Vista  la  direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2007,  relativa  alla  valutazione  e  alla
gestione dei rischi di alluvioni; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  s.m.i.,
recante «Norme in materia ambientale» e in particolare la parte terza
del medesimo, recante «Norme in materia di difesa del suolo  e  lotta
alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento  e  di
gestione  delle  risorse  idriche»,  nell'ambito  della  quale   sono
inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorita'
di bacino e ai distretti idrografici; 
  Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.  49,  emanato  in
attuazione della direttiva 2007/60/CE, relativo  alla  valutazione  e
alla gestione dei rischi di alluvioni; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221  recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che all'art.  51
detta  «Norme  in  materia  di  Autorita'  di   bacino»   sostituendo
integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152; 
  Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma  2  della  legge  28
dicembre 2015, n. 221, che: 
    al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui  e'
ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del  medesimo
decreto, l'Autorita' di bacino  distrettuale  di  seguito  denominata
«Autorita' di bacino», ente  pubblico  non  economico  che  opera  in
conformita' agli obiettivi della parte terza del decreto  legislativo
n. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria  attivita'  a  criteri  di
efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'; 
    al  comma  2  prevede  che  «nel   rispetto   dei   principi   di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza nonche' di  efficienza
e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui  territorio
coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare
il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono
l'Autorita' di bacino distrettuale,  che  esercita  i  compiti  e  le
funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima  Autorita'  di
bacino distrettuale sono  altresi'  attribuite  le  competenze  delle
regioni di cui alla presente  parte.  Il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA,
assume le funzioni di indirizzo dell'Autorita' di bacino distrettuale
e di coordinamento con le altre Autorita' di bacino distrettuali»; 
    al comma 3 prevede che «con decreto del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   e   con   il   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati  l'attribuzione  e
il trasferimento alle Autorita' di bacino  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo del personale  e  delle  risorse  strumentali,  ivi
comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione
e i livelli occupazionali, previa consultazione delle  organizzazioni
sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza  pubblica  e
nell'ambito  dei  contingenti  numerici  da  ultimo  determinati  dai
provvedimenti attuativi delle disposizioni  di  cui  all'art.  2  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni.  Al
fine di garantire un piu' efficiente esercizio delle  funzioni  delle
Autorita' di bacino di cui al  comma  1  del  presente  articolo,  il
decreto di cui al periodo precedente puo' prevederne un'articolazione
territoriale a livello  regionale,  utilizzando  le  strutture  delle
soppresse Autorita' di bacino regionali e interregionali»; 
    al comma 4 prevede  che  «entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui al  comma  3,  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
d'intesa con le regioni e le province autonome il cui  territorio  e'
interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unita'  di
personale trasferite alle Autorita' di bacino e sono  determinate  le
dotazioni organiche delle medesime Autorita'. I dipendenti trasferiti
mantengono  l'inquadramento  previdenziale  di   provenienza   e   il
trattamento economico fondamentale e accessorio,  limitatamente  alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento  risulti  piu'  elevato  rispetto  a
quello  previsto  per  il  personale   dell'ente   incorporante,   e'
attribuito, per la differenza, un assegno ad  personam  riassorbibile
con  i  successivi  miglioramenti  economici   a   qualsiasi   titolo
conseguiti. Con il decreto di cui al primo  periodo  sono,  altresi',
individuate  e  trasferite  le   inerenti   risorse   strumentali   e
finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio»; 
  Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e
s.m.i. che: 
    al comma 2-bis, come da ultimo modificato dall'art.  51  comma  9
della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede che «Nelle  more  della
costituzione dei distretti idrografici di  cui  al  titolo  II  della
parte terza del presente decreto  e  dell'eventuale  revisione  della
relativa disciplina legislativa, le Autorita' di bacino di  cui  alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di  entrata  in
vigore del decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di cui al comma 3  dell'art.  63  del  presente
decreto»; 
    al comma 11 prevede che «Fino  all'emanazione  di  corrispondenti
atti adottati in attuazione della parte  III  del  presente  decreto,
restano validi ed efficaci i provvedimenti  e  gli  atti  emanati  in
attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»; 
  Visto l'art. 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e
s.m.i.; 
  Visto, altresi', l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n.
221 secondo cui «il decreto di  cui  al  comma  3  dell'art.  63  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal  comma
2 del presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata  in  vigore  della  presente  legge;  da  tale  data  sono
soppresse le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183. In fase di prima attuazione, dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge le funzioni di Autorita' di bacino  distrettuale
sono esercitate dalle Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n.  219,  che  a
tal fine si avvalgono delle strutture,  del  personale,  dei  beni  e
delle risorse strumentali  delle  Autorita'  di  bacino  regionali  e
interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione  del
decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorita'  di  bacino  di
rilievo nazionale di  cui  all'art.  4  del  decreto  legislativo  10
dicembre 2010, n. 219, sono incaricati  anche  dell'attuazione  dello
stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non  oltre  la
nomina dei segretari generali di cui al  comma  7  dell'art.  63  del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006»; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre  2010,  n.  219,
che detta disposizioni transitorie per l'adempimento  degli  obblighi
derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE  nelle  more  della
costituzione delle Autorita' di bacino distrettuali di  cui  all'art.
63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio  2003,
n.  97,  recante  «Regolamento  concernente  l'amministrazione  e  la
contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975,  n.
70»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  recante
«Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31  dicembre
2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei  sistemi
contabili»; 
  Considerato che con l'emanazione del presente decreto si provvede a
stabilire: 
    1) le modalita' e i criteri di attribuzione e  trasferimento  del
personale delle  Autorita'  di  bacino  nazionali,  interregionali  e
regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati
dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. alle Autorita' di  bacino
distrettuali; 
    2) le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento delle
risorse   strumentali   delle   Autorita'   di   bacino    nazionali,
interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle  Autorita'  di
bacino distrettuali; 
    3) le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento delle
risorse   finanziarie   delle   Autorita'   di   bacino    nazionali,
interregionali e regionali alle Autorita' di bacino distrettuali; 
    4) la salvaguardia dell'organizzazione delle Autorita' di  bacino
nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 e  i
relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica; 
    5) le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza  da  parte
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Considerato che in esito alla riunione tecnica del 22 giugno  2016,
tenutasi presso la  segreteria  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare ha trasmesso una nuova stesura dello schema di decreto che
recepisce le  proposte  emendative  formulate  dalle  Regioni  e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Vista la nota prot. 12686 del 5 luglio 2016 di  trasmissione  dello
schema di decreto alle organizzazioni sindacali; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
Repertorio n. 117/CSR del 7 luglio 2016; 
  Vista la nota prot. 279/16/UL/P del 2 agosto 2016 con la  quale  il
Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  ha
espresso il proprio concerto; 
  Vista la nota prot. 69654  del  1°  settembre  2016  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento   della   ragioneria
generale dello Stato con la  quale  sono  state  formulate,  ai  fini
dell'acquisizione del concerto, specifiche richieste di integrazioni,
debitamente apportate al testo del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 63,  comma  3,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina  l'attribuzione
e il trasferimento  alle  Autorita'  di  bacino  istituite  ai  sensi
dell'art.  63,  comma  1,  del  medesimo  decreto  legislativo,   del
personale e delle  risorse  strumentali,  ivi  comprese  le  sedi,  e
finanziarie delle Autorita' di bacino di cui alla legge del 18 maggio
1989 n. 183. 
  2. In particolare,  ai  fini  del  comma  1,  il  presente  decreto
stabilisce: 
    1. le modalita' e i criteri di attribuzione e  trasferimento  del
personale delle  Autorita'  di  bacino  nazionali,  interregionali  e
regionali, nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati
dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. alle Autorita' di  bacino
distrettuali; 
    2. le modalita' e i criteri di attribuzione e trasferimento delle
risorse   strumentali   delle   Autorita'   di   bacino    nazionali,
interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle  Autorita'  di
bacino distrettuali; 
  3. le modalita' e i criteri di attribuzione e  trasferimento  delle
risorse   finanziarie   delle   Autorita'   di   bacino    nazionali,
interregionali e regionali alle Autorita' di bacino distrettuali; 
  4. la salvaguardia dell'organizzazione delle  Autorita'  di  bacino
nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 e  i
relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica; 
  5. le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.