IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni e, in particolare, l'art. 7, il
quale prevede che: «Gli Stati membri provvedono ad ultimare e
pubblicare i Piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22
dicembre 2015»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in
particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del
suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;
Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di
valutazione ambientale strategica;
Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo n.
152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n.
221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione del rischio di
alluvioni previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e'
considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui
all'art. 65»;
Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato
«Valore, finalita' e contenuti del Piano di bacino distrettuale»,
nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita' di adozione e
approvazione del Piano di bacino distrettuale;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il
comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo 152 del 2006) ha
previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici
(...) e della eventuale revisione della relativa disciplina
legislativa» la proroga delle Autorita' di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare, l'art. 7
relativo al «Piano di gestione del rischio di alluvioni», che al
comma 3 prevede che: «Sulla base delle mappe di cui all'art. 6: a) le
Autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 predispongono, secondo le modalita'
e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, Piani di gestione,
coordinati a livello di distretto idrografico; b) le regioni, in
coordinamento tra loro, nonche' con il Dipartimento nazionale della
protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e
secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei Piani di gestione
per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di
allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico
ai fini della protezione civile. Detti Piani sono predisposti
nell'ambito delle attivita' di pianificazione di bacino di cui agli
articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152»;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di
«Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di
qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica
della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE
che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche
tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b), ai sensi
del quale, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle
direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione
delle Autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «le autorita' di bacino di rilievo
nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le regioni,
ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono
all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23
febbraio 2010, n. 49. Ai fini della predisposizione degli strumenti
di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del
2010, le autorita' di bacino di rilievo nazionale svolgono la
funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di
appartenenza», nonche' l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione
di atti di rilevanza distrettuale e' effettuata dai Comitati
istituzionali e tecnici delle Autorita' di bacino di rilievo
nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui
territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si
riferiscono se non gia' rappresentate nei medesimi Comitati»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art.
51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorita' di bacino»,
sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima
attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le
funzioni di Autorita' di bacino distrettuale sono esercitate dalle
Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si
avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse
strumentali delle Autorita' di bacino regionali e interregionali
comprese nel proprio distretto»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24
febbraio 2015, recante «Indirizzi operativi inerenti la
predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema
di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio
idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo
23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE»;
Vista la deliberazione n. 3 del 23 dicembre 2013, con la quale il
Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Tevere,
costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 18 maggio
1989, n. 183 e integrato da componenti designati dalle regioni il cui
territorio ricade nel distretto idrografico non gia' rappresentati
nel medesimo comitato, ha preso atto delle mappe della pericolosita'
e del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino
centrale, approvandole ai soli fini dei successivi adempimenti
comunitari;
Vista la deliberazione n. 5 del 22 dicembre 2014, con la quale il
Comitato istituzionale integrato ha preso atto dell'iter procedurale
compiuto relativamente al Piano di gestione del rischio di alluvioni
del distretto idrografico dell'Appennino centrale e del documento di
progetto annesso alla medesima deliberazione;
Vista la deliberazione n. 6 del 17 dicembre 2015, con la quale e'
stato adottato, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il Piano di gestione
del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino
centrale e, nelle more della conclusione della procedura di VAS, e'
stato individuato un cronoprogramma di azioni finalizzato
all'approvazione definitiva del Piano, ai sensi dell'art. 4, comma 3,
del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e al successivo
reporting alla Commissione europea;
Vista la deliberazione del Comitato istituzionale n. 9 del 3 marzo
2016 di approvazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, del Piano di gestione del
rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino
centrale;
Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva
2007/60/CE e dall'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, e' stata promossa la partecipazione
attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del Piano di
gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico
dell'Appennino centrale e si e' provveduto a pubblicare e rendere
disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:
il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del
Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla
elaborazione del Piano medesimo;
la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle
acque del distretto;
la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo
di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;
Considerata l'attivita' di coordinamento svolta dall'Autorita' di
bacino del fiume Tevere nei confronti delle regioni comprese nel
territorio distrettuale, che ha portato alla individuazione di
criteri generali di indirizzo valevoli per l'intero territorio
distrettuale;
Considerato che il Piano di gestione del rischio di alluvioni, ai
sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, e' stato sottoposto a VAS in sede
statale secondo la procedura prevista dalla parte seconda del
medesimo decreto;
Considerato altresi' che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, in data 27 luglio 2015 e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
167 apposito avviso relativo all'attivazione della consultazione ai
fini della VAS sulla proposta di Piano di gestione, sul rapporto
ambientale e sulla sintesi non tecnica del medesimo;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, n. 49 del 2 marzo 2016, con il
quale e' stato espresso parere motivato positivo di compatibilita'
ambientale sul Piano di gestione del rischio di alluvioni del
distretto idrografico dell'Appennino centrale, sul relativo Rapporto
ambientale e sul Piano di monitoraggio, con una serie di
raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni; il decreto
tiene conto del parere della Commissione tecnica VIA-VAS n. 1934 del
4 dicembre 2015 e del parere del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e del turismo n. 1656 del 22 gennaio 2016, che vengono
riportati in allegato allo stesso;
Considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla
base delle risultanze del parere motivato di compatibilita'
ambientale sono state individuate dall'Autorita' di bacino e dalle
Regioni, in qualita' di Autorita' procedenti, le opportune revisioni
da apportare al Piano, come risulta dalla dichiarazione di sintesi
allegata alla documentazione di Piano;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 27 ottobre 2016;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato il Piano di gestione del rischio di alluvioni del
distretto idrografico dell'Appennino centrale, predisposto ai sensi
dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.