IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante
«Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei
diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante
misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche
emesse in un altro Stato membro» e, in particolare, l'articolo 11,
comma 4, il quale dispone che «(...) Al fine di dare piena attuazione
al principio di mutua assistenza e cooperazione tra Stati in materia
di assistenza sanitaria transfrontaliera e alle disposizioni di cui
agli articoli 4, 5 e 9, comma 6, lettera c), del presente decreto, il
Ministero della salute, in osservanza dell'articolo 15, comma 25-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e attraverso la
revisione del flusso informativo relativo alla scheda di dimissione
ospedaliera (SDO), promuove un sistema di monitoraggio delle
attivita' e delle reti assistenziali che permetta la rilevazione
degli standard di qualita' e di sicurezza della rete ospedaliera e
dei volumi e degli esiti delle cure erogate dai prestatori di
assistenza sanitaria, persone giuridiche e/o persone fisiche,
affinche' questi siano conformi agli standard e agli orientamenti di
qualita' e di sicurezza definiti dalla legislazione vigente e dalla
normativa dell'Unione europea»;
Visto l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
il quale dispone che «(...) ciascuna regione promuove, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un sistema di
monitoraggio delle attivita' assistenziali e della loro qualita'
finalizzato a verificare la qualita' delle prestazioni delle singole
unita' assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate, in raccordo con il programma nazionale valutazione esiti
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e con il
coinvolgimento dei direttori di dipartimento»;
Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;
Visto l'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, alla cui osservanza l'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo n. 38 del 2014 subordina l'adeguamento del contenuto
informativo della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) oggetto del
decreto in esame, che prevede che ai fini dell'attivazione dei
programmi nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme per
l'equilibrio del settore sanitario e di governo della spesa
farmaceutica, il Ministero della salute provveda alla modifica ed
integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario
nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello
Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale;
Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
che prevede che il complesso delle informazioni e dei dati
individuali ottenuti ai sensi del sopracitato articolo 15, comma
25-bis, sia reso disponibile per le attivita' di valutazione
esclusivamente in forma anonimizzata;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, e, in particolare gli articoli 20, 21, 22 e 26;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 dicembre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1992, n. 13, con il
quale e' stata istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale
strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad
ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati
esistenti sul territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 180,
concernente la «Disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli
istituti di ricovero pubblici e privati»;
Vista la circolare del Ministero della sanita' n. 900.2/2.7/190 del
14 marzo 1996, in materia di «Registro operatorio» e la successiva
nota integrativa del 18 febbraio 1997;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n.
380, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante norme
concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo
sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati»;
Visto l'Accordo quadro sancito, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22
febbraio 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, tra
il Ministro della sanita', le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo
sanitario nazionale (rep. atti n. 1158 del 22 febbraio 2001);
Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002, con cui
e' stata istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo del Nuovo
Sistema Informativo Sanitario nazionale (NSIS);
Visto l'articolo 3, comma 5, dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in
attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti
n. 2271 del 23 marzo 2005), il quale dispone che la definizione ed il
continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle
modalita' di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario
sono affidati alla Cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero
della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi
informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e
quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;
Visto l'Accordo, sancito, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 aprile 2010
(rep. atti 64/CSR del 29 aprile 2010) dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, concernente l'aggiornamento delle linee guida per
la codifica delle informazioni cliniche della scheda di dimissione
ospedaliera (SDO), di cui all'Accordo Stato-Regioni del 6 giugno 2002
rep. atti 1457;
Considerata l'esigenza che la raccolta delle informazioni avvenga
in modo omogeneo ai fini della validita' e comparabilita' dei dati e
degli indicatori, anche per una corretta applicazione del «Sistema di
garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria», di cui al
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, 12 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 febbraio 2002,
S.O. n. 34;
Considerato che la scheda di dimissione ospedaliera, integrata ed
interconnessa con gli altri sistemi informativi del Servizio
sanitario nazionale (SSN) assume funzioni primarie come strumento per
il monitoraggio e la valutazione del SSN, anche ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 38 del
2014;
Visti i verbali delle sedute della Cabina di regia per lo sviluppo
del Nuovo sistema informativo sanitario del 21 maggio 2013, del 9
luglio 2013 e del 24 marzo 2015, in merito all'approvazione
dell'aggiornamento della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) con
l'integrazione dei campi concernenti l'adeguamento del contenuto
informativo della SDO alle esigenze di valutazione e monitoraggio
della programmazione sanitaria e con l'individuazione della relativa
tempistica;
Ritenuto, quindi, di dover aggiornare il contenuto informativo
della scheda di dimissione ospedaliera, il relativo flusso e le
relative regole di compilazione e codifica di cui al citato decreto
del Ministro della sanita' n. 380 del 2000, anche ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 38 del
2014;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 26 marzo 2015 (registro dei provvedimenti n.
178) ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 20 gennaio 2016, rep. atti n. 9/CSR;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2016;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
Acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 novembre
2016, prot. 384/16/UL/P;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 e
successive modificazioni, effettuata in data 14 luglio 2016, prot. n.
4579 e la nota del 9 novembre 2016, prot. n. 10724 con la quale il
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio dei ministri ha preso atto della comunicazione
effettuata;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380
1. All'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre
2000, n. 380, e successive modificazioni, recante «Regolamento
recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso
informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e
privati», e' premesso il seguente articolo:
«Art. 01 (Finalita'). - 1. Il presente decreto integra le
informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e
disciplina il relativo flusso informativo al fine di adeguare il
contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera (SDO)
alle esigenze di monitoraggio, valutazione e pianificazione della
programmazione sanitaria, anche in considerazione degli orientamenti
definiti dalla normativa dell'Unione europea.
2. Il presente decreto indica le finalita' di rilevante interesse
pubblico perseguite; in particolare dispone anche che il trattamento
dei dati acquisiti sia funzionale a:
a) supportare i processi di «programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell'assistenza sanitaria», (come individuato
all'articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196);
b) perseguire le finalita' relative ai trattamenti effettuati per
scopi statistici dai soggetti pubblici che fanno parte del SISTAN e
ai trattamenti effettuati per scopi scientifici (articolo 98, comma
1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
c) consentire una rilevazione sistematica a scopi epidemiologici.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38
(Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della
direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad
agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in
un altro Stato membro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2014, n. 67.
- Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 8 novembre 2012, n. 189, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214.
- La legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo
2010, n. 65.
- Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 7
agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Ministro della sanita' 28 dicembre
1991 (Istituzione della scheda di dimissione ospedaliera)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1992, n.
13.
- Il decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1993
(Disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli
istituti di ricovero pubblici e privati) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 180.
- Il decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre
2000, n. 380 (Regolamento recante norme concernenti
l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui
dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2000, n.
295.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri» (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario) e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro della
sanita' 27 ottobre 2000, n. 380, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. La scheda di dimissione ospedaliera si
compone delle seguenti sezioni:
A. la sezione prima, che contiene le informazioni
anagrafiche di seguito riportate:
1) codice istituto di cura;
2) numero progressivo della scheda SDO;
2-bis) numero progressivo scheda SDO della puerpera;
3) cognome e nome del paziente;
4) sesso;
5) data di nascita;
6) comune di nascita;
6-bis) livello di istruzione;
7) stato civile;
8) comune di residenza;
9) cittadinanza;
10) codice identificativo del paziente;
11) regione di residenza;
12) ASL di residenza;
B. la sezione seconda, che contiene le informazioni del
seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue la
numerazione dell'elenco di cui alla precedente lettera A):
1) codice istituto di cura;
2) numero progressivo della scheda SDO;
13) regime di ricovero;
13-bis) data di prenotazione;
13-ter) classe di priorita';
14) data di ricovero;
14-bis) ora di ricovero;
15) unita' operativa di ammissione;
16) onere della degenza;
17) provenienza del paziente;
18) tipo di ricovero;
19) traumatismi o intossicazioni;
19-bis) codice causa esterna;
20) trasferimenti interni;
20-bis) trasferimenti esterni;
20-ter) unita' operativa trasferimento esterno;
21) unita' operativa di dimissione;
22) data di dimissione o morte;
22-bis) ora di dimissione o morte;
23) modalita' di dimissione;
24) riscontro autoptico;
25) motivo del ricovero in regime diurno;
26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
27) peso alla nascita;
28) diagnosi principale di dimissione;
28-bis) diagnosi principale di dimissione presente al
ricovero;
29) diagnosi secondarie di dimissione;
29-bis) diagnosi secondarie presenti al ricovero;
30) intervento principale;
30-bis) intervento principale esterno;
30-ter) data intervento principale
30-quater) ora inizio intervento principale;
30-quinquies) identificativo chirurgo intervento
principale;
30-sexies) identificativo anestesista intervento
principale;
30-septies) check list sala operatoria intervento
principale;
31) interventi secondari;
31-bis) interventi secondari esterni;
32) data intervento secondario;
33) ora inizio intervento secondario;
34) identificativo chirurgo intervento secondario;
35) identificativo anestesista intervento secondario;
36) check list sala operatoria intervento secondario;
37) rilevazione del dolore;
38) stadiazione condensata;
39) pressione arteriosa sistolica;
40) creatinina serica;
41) frazione eiezione.
2. Le regioni e le province autonome possono prevedere
ulteriori informazioni da rilevare attraverso la scheda di
dimissione ospedaliera, fermo restando il contenuto
informativo minimo di cui al comma 1.».
- Il testo degli articoli 85 e 98 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' il seguente:
«Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale). -
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalita' che rientrano nei compiti del Servizio
sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attivita':
a) attivita' amministrative correlate a quelle di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti
assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa
l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini
italiani all'estero, nonche' di assistenza sanitaria
erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di
rilevanza sanitaria;
d) attivita' certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene
e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute
della popolazione;
f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti
d'organo e di tessuti, nonche' alle trasfusioni di sangue
umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n.
107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo
dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati del Servizio sanitario
nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da
esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari
pubblici per finalita' di tutela della salute o
dell'incolumita' fisica dell'interessato, di un terzo o
della collettivita', per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell'interessato o
all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'art. 76.
3. All' identificazione dei tipi di dati idonei a
rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi
eseguibili e' assicurata ampia pubblicita', anche tramite
affissione di una copia o di una guida illustrativa presso
ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi
dell'interessato e' lecito da parte dei soli soggetti che
perseguono direttamente le finalita' di cui al comma 1.
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati e'
consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso,
alle specifiche fasi delle attivita' di cui al medesimo
comma, secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati
di volta in volta trattati.».
«Art. 98 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). -
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalita' relative ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti
negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti
pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale
(Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.».