IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  38,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei
diritti    dei    pazienti    relativi    all'assistenza    sanitaria
transfrontaliera, nonche'  della  direttiva  2012/52/UE,  comportante
misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche
emesse in un altro Stato membro» e, in  particolare,  l'articolo  11,
comma 4, il quale dispone che «(...) Al fine di dare piena attuazione
al principio di mutua assistenza e cooperazione tra Stati in  materia
di assistenza sanitaria transfrontaliera e alle disposizioni  di  cui
agli articoli 4, 5 e 9, comma 6, lettera c), del presente decreto, il
Ministero della salute, in osservanza dell'articolo 15, comma 25-bis,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  attraverso  la
revisione del flusso informativo relativo alla scheda  di  dimissione
ospedaliera  (SDO),  promuove  un  sistema  di   monitoraggio   delle
attivita' e delle reti  assistenziali  che  permetta  la  rilevazione
degli standard di qualita' e di sicurezza della  rete  ospedaliera  e
dei volumi e  degli  esiti  delle  cure  erogate  dai  prestatori  di
assistenza  sanitaria,  persone  giuridiche  e/o   persone   fisiche,
affinche' questi siano conformi agli standard e agli orientamenti  di
qualita' e di sicurezza definiti dalla legislazione vigente  e  dalla
normativa dell'Unione europea»; 
  Visto l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13  settembre  2012,
n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
il quale dispone che «(...) ciascuna regione promuove, senza nuovi  o
maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  un  sistema  di
monitoraggio delle attivita'  assistenziali  e  della  loro  qualita'
finalizzato a verificare la qualita' delle prestazioni delle  singole
unita' assistenziali delle strutture sanitarie  pubbliche  e  private
accreditate, in raccordo con il programma nazionale valutazione esiti
dell'Agenzia nazionale per i servizi  sanitari  regionali  e  con  il
coinvolgimento dei direttori di dipartimento»; 
  Vista la legge 15 marzo 2010,  n.  38,  recante  «Disposizioni  per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»; 
  Visto l'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135,  alla  cui  osservanza  l'articolo  11,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 38 del  2014  subordina  l'adeguamento  del  contenuto
informativo della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) oggetto  del
decreto in esame,  che  prevede  che  ai  fini  dell'attivazione  dei
programmi nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme  per
l'equilibrio  del  settore  sanitario  e  di  governo   della   spesa
farmaceutica, il Ministero della salute  provveda  alla  modifica  ed
integrazione di tutti i sistemi informativi  del  Servizio  sanitario
nazionale, anche quando  gestiti  da  diverse  amministrazioni  dello
Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale; 
  Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118
che  prevede  che  il  complesso  delle  informazioni  e   dei   dati
individuali ottenuti ai sensi  del  sopracitato  articolo  15,  comma
25-bis,  sia  reso  disponibile  per  le  attivita'  di   valutazione
esclusivamente in forma anonimizzata; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, e, in particolare gli articoli 20, 21, 22 e 26; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  28  dicembre  1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1992, n.  13,  con  il
quale e' stata istituita la scheda di dimissione  ospedaliera,  quale
strumento ordinario per la raccolta delle  informazioni  relative  ad
ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici  e  privati
esistenti sul territorio nazionale; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  26  luglio  1993,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3  agosto   1993,   n.   180,
concernente la «Disciplina del flusso informativo sui  dimessi  dagli
istituti di ricovero pubblici e privati»; 
  Vista la circolare del Ministero della sanita' n. 900.2/2.7/190 del
14 marzo 1996, in materia di «Registro operatorio»  e  la  successiva
nota integrativa del 18 febbraio 1997; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita'  27  ottobre  2000,  n.
380, e successive modificazioni, recante «Regolamento  recante  norme
concernenti l'aggiornamento della disciplina del  flusso  informativo
sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati»; 
  Visto l'Accordo  quadro  sancito,  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nella  seduta  del  22
febbraio 2001 dalla Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, tra
il Ministro della sanita', le  regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, per  lo  sviluppo  del  Nuovo  sistema  informativo
sanitario nazionale (rep. atti n. 1158 del 22 febbraio 2001); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002, con  cui
e' stata istituita la Cabina di  Regia  per  lo  sviluppo  del  Nuovo
Sistema Informativo Sanitario nazionale (NSIS); 
  Visto l'articolo 3, comma 5, dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in
attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  (rep.  atti
n. 2271 del 23 marzo 2005), il quale dispone che la definizione ed il
continuo adeguamento nel tempo  dei  contenuti  informativi  e  delle
modalita' di alimentazione del Nuovo  sistema  informativo  sanitario
sono affidati alla Cabina di regia e vengono recepiti  dal  Ministero
della  salute  con  propri  decreti  attuativi,  compresi  i   flussi
informativi finalizzati alla verifica degli  standard  qualitativi  e
quantitativi dei livelli essenziali di assistenza; 
  Visto l'Accordo, sancito, ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29  aprile  2010
(rep. atti 64/CSR del 29 aprile 2010) dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, concernente l'aggiornamento delle linee  guida  per
la codifica delle informazioni cliniche della  scheda  di  dimissione
ospedaliera (SDO), di cui all'Accordo Stato-Regioni del 6 giugno 2002
rep. atti 1457; 
  Considerata l'esigenza che la raccolta delle  informazioni  avvenga
in modo omogeneo ai fini della validita' e comparabilita' dei dati  e
degli indicatori, anche per una corretta applicazione del «Sistema di
garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria»,  di  cui  al
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, 12  dicembre  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  9  febbraio  2002,
S.O. n. 34; 
  Considerato che la scheda di dimissione ospedaliera,  integrata  ed
interconnessa  con  gli  altri  sistemi  informativi   del   Servizio
sanitario nazionale (SSN) assume funzioni primarie come strumento per
il  monitoraggio  e  la  valutazione  del   SSN,   anche   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n.  38  del
2014; 
  Visti i verbali delle sedute della Cabina di regia per lo  sviluppo
del Nuovo sistema informativo sanitario del 21  maggio  2013,  del  9
luglio  2013  e  del  24  marzo  2015,  in  merito   all'approvazione
dell'aggiornamento della scheda di dimissione ospedaliera  (SDO)  con
l'integrazione dei  campi  concernenti  l'adeguamento  del  contenuto
informativo della SDO alle esigenze  di  valutazione  e  monitoraggio
della programmazione sanitaria e con l'individuazione della  relativa
tempistica; 
  Ritenuto, quindi, di  dover  aggiornare  il  contenuto  informativo
della scheda di dimissione  ospedaliera,  il  relativo  flusso  e  le
relative regole di compilazione e codifica di cui al  citato  decreto
del  Ministro  della  sanita'  n.  380  del  2000,  anche  ai   sensi
dell'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n.  38  del
2014; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 26 marzo 2015 (registro dei provvedimenti  n.
178) ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 20 gennaio 2016, rep. atti n. 9/CSR; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2016; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  e
successive modificazioni; 
  Acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica  amministrazione  in  data  3  novembre
2016, prot. 384/16/UL/P; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  n.  400  del  1988  e
successive modificazioni, effettuata in data 14 luglio 2016, prot. n.
4579 e la nota del 9 novembre 2016, prot. n. 10724 con  la  quale  il
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  ha  preso  atto  della   comunicazione
effettuata; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Modifiche al decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 
 
  1. All'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre
2000,  n.  380,  e  successive  modificazioni,  recante  «Regolamento
recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso
informativo  sui  dimessi  dagli  istituti  di  ricovero  pubblici  e
privati», e' premesso il seguente articolo: 
  «Art.  01  (Finalita').  -  1.  Il  presente  decreto  integra   le
informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera  (SDO)  e
disciplina il relativo flusso informativo  al  fine  di  adeguare  il
contenuto informativo della scheda di  dimissione  ospedaliera  (SDO)
alle esigenze di monitoraggio,  valutazione  e  pianificazione  della
programmazione sanitaria, anche in considerazione degli  orientamenti
definiti dalla normativa dell'Unione europea. 
  2. Il presente decreto indica le finalita' di  rilevante  interesse
pubblico perseguite; in particolare dispone anche che il  trattamento
dei dati acquisiti sia funzionale a: 
  a) supportare i processi di «programmazione, gestione, controllo  e
valutazione    dell'assistenza    sanitaria»,    (come    individuato
all'articolo 85, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196); 
  b) perseguire le finalita' relative ai trattamenti  effettuati  per
scopi statistici dai soggetti pubblici che fanno parte del  SISTAN  e
ai trattamenti effettuati per scopi scientifici (articolo  98,  comma
1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); 
  c) consentire una rilevazione sistematica a scopi epidemiologici.». 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle  disposizioni  modificate  o  alle  quali  e'
          operato  il  rinvio.  Restano   invariati   il   valore   e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  Il  decreto  legislativo  4  marzo   2014,   n.   38
          (Attuazione   della   direttiva   2011/24/UE    concernente
          l'applicazione   dei   diritti   dei   pazienti    relativi
          all'assistenza sanitaria  transfrontaliera,  nonche'  della
          direttiva  2012/52/UE,  comportante  misure  destinate   ad
          agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in
          un  altro  Stato  membro)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 marzo 2014, n. 67. 
              -  Il  decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158
          (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese
          mediante un piu' alto  livello  di  tutela  della  salute),
          convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
          legge 8 novembre 2012, n. 189, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214. 
              - La legge 15  marzo  2010,  n.  38  (Disposizioni  per
          garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
          dolore) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  19  marzo
          2010, n. 65. 
              - Il decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
          con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1  della  legge  7
          agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore  bancario)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  6  luglio  2012,  n.  156,  supplemento
          ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
          (Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29   luglio   2003,   n.   174,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Ministro  della  sanita'  28  dicembre
          1991 (Istituzione della scheda di  dimissione  ospedaliera)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1992,  n.
          13. 
              - Il decreto del Ministro della sanita' 26 luglio  1993
          (Disciplina  del  flusso  informativo  sui  dimessi   dagli
          istituti di ricovero  pubblici  e  privati)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 180. 
              - Il decreto del  Ministro  della  sanita'  27  ottobre
          2000,  n.  380  (Regolamento  recante   norme   concernenti
          l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui
          dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e  privati)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19  dicembre  2000,  n.
          295. 
              - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»  (Pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1988,  n.   214,
          supplemento ordinario) e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'art. 1 del  decreto  del  Ministro  della
          sanita' 27  ottobre  2000,  n.  380,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1. - 1. La scheda di  dimissione  ospedaliera  si
          compone delle seguenti sezioni: 
              A. la  sezione  prima,  che  contiene  le  informazioni
          anagrafiche di seguito riportate: 
              1) codice istituto di cura; 
              2) numero progressivo della scheda SDO; 
              2-bis) numero progressivo scheda SDO della puerpera; 
              3) cognome e nome del paziente; 
              4) sesso; 
              5) data di nascita; 
              6) comune di nascita; 
              6-bis) livello di istruzione; 
              7) stato civile; 
              8) comune di residenza; 
              9) cittadinanza; 
              10) codice identificativo del paziente; 
              11) regione di residenza; 
              12) ASL di residenza; 
              B. la sezione seconda, che contiene le informazioni del
          seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue  la
          numerazione dell'elenco di cui alla precedente lettera A): 
              1) codice istituto di cura; 
              2) numero progressivo della scheda SDO; 
              13) regime di ricovero; 
              13-bis) data di prenotazione; 
              13-ter) classe di priorita'; 
              14) data di ricovero; 
              14-bis) ora di ricovero; 
              15) unita' operativa di ammissione; 
              16) onere della degenza; 
              17) provenienza del paziente; 
              18) tipo di ricovero; 
              19) traumatismi o intossicazioni; 
              19-bis) codice causa esterna; 
              20) trasferimenti interni; 
              20-bis) trasferimenti esterni; 
              20-ter) unita' operativa trasferimento esterno; 
              21) unita' operativa di dimissione; 
              22) data di dimissione o morte; 
              22-bis) ora di dimissione o morte; 
              23) modalita' di dimissione; 
              24) riscontro autoptico; 
              25) motivo del ricovero in regime diurno; 
              26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno; 
              27) peso alla nascita; 
              28) diagnosi principale di dimissione; 
              28-bis) diagnosi principale di dimissione  presente  al
          ricovero; 
              29) diagnosi secondarie di dimissione; 
              29-bis) diagnosi secondarie presenti al ricovero; 
              30) intervento principale; 
              30-bis) intervento principale esterno; 
              30-ter) data intervento principale 
              30-quater) ora inizio intervento principale; 
              30-quinquies)   identificativo   chirurgo    intervento
          principale; 
              30-sexies)   identificativo   anestesista    intervento
          principale; 
              30-septies)  check  list  sala  operatoria   intervento
          principale; 
              31) interventi secondari; 
              31-bis) interventi secondari esterni; 
              32) data intervento secondario; 
              33) ora inizio intervento secondario; 
              34) identificativo chirurgo intervento secondario; 
              35) identificativo anestesista intervento secondario; 
              36) check list sala operatoria intervento secondario; 
              37) rilevazione del dolore; 
              38) stadiazione condensata; 
              39) pressione arteriosa sistolica; 
              40) creatinina serica; 
              41) frazione eiezione. 
              2. Le regioni e le province autonome possono  prevedere
          ulteriori informazioni da rilevare attraverso la scheda  di
          dimissione  ospedaliera,  fermo   restando   il   contenuto
          informativo minimo di cui al comma 1.». 
              - Il testo degli articoli 85 e 98  del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' il seguente: 
              «Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale).  -
          1. Fuori dei casi di cui al  comma  2,  si  considerano  di
          rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20  e
          21, le finalita' che rientrano  nei  compiti  del  Servizio
          sanitario  nazionale  e  degli  altri  organismi   sanitari
          pubblici relative alle seguenti attivita': 
              a)  attivita'  amministrative  correlate  a  quelle  di
          prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione  dei  soggetti
          assistiti dal Servizio sanitario  nazionale,  ivi  compresa
          l'assistenza degli stranieri  in  Italia  e  dei  cittadini
          italiani  all'estero,  nonche'  di   assistenza   sanitaria
          erogata al personale navigante ed aeroportuale; 
              b) programmazione, gestione,  controllo  e  valutazione
          dell'assistenza sanitaria; 
              c) vigilanza sulle  sperimentazioni,  farmacovigilanza,
          autorizzazione    all'immissione     in     commercio     e
          all'importazione di  medicinali  e  di  altri  prodotti  di
          rilevanza sanitaria; 
              d) attivita' certificatorie; 
              e) l'applicazione della normativa in materia di  igiene
          e sicurezza nei luoghi di lavoro e di  sicurezza  e  salute
          della popolazione; 
              f) le attivita' amministrative correlate  ai  trapianti
          d'organo e di tessuti, nonche' alle trasfusioni  di  sangue
          umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990,  n.
          107; 
              g) instaurazione, gestione, pianificazione e  controllo
          dei  rapporti   tra   l'amministrazione   ed   i   soggetti
          accreditati  o   convenzionati   del   Servizio   sanitario
          nazionale. 
              2. Il comma 1 non si applica  ai  trattamenti  di  dati
          idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  effettuati   da
          esercenti le professioni sanitarie o da organismi  sanitari
          pubblici  per  finalita'   di   tutela   della   salute   o
          dell'incolumita' fisica dell'interessato,  di  un  terzo  o
          della  collettivita',  per  i   quali   si   osservano   le
          disposizioni  relative  al  consenso   dell'interessato   o
          all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'art. 76. 
              3. All' identificazione  dei  tipi  di  dati  idonei  a
          rivelare lo  stato  di  salute  e  di  operazioni  su  essi
          eseguibili e' assicurata ampia pubblicita',  anche  tramite
          affissione di una copia o di una guida illustrativa  presso
          ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di
          medicina generale e dei pediatri di libera scelta. 
              4.    Il    trattamento    di    dati    identificativi
          dell'interessato e' lecito da parte dei soli  soggetti  che
          perseguono direttamente le finalita' di  cui  al  comma  1.
          L'utilizzazione  delle  diverse  tipologie   di   dati   e'
          consentita ai soli incaricati,  preposti,  caso  per  caso,
          alle specifiche fasi delle attivita'  di  cui  al  medesimo
          comma, secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati
          di volta in volta trattati.». 
              «Art. 98 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). -
          1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
          degli  articoli  20  e  21,  le   finalita'   relative   ai
          trattamenti effettuati da soggetti pubblici: 
              a) per scopi  storici,  concernenti  la  conservazione,
          l'ordinamento e la  comunicazione  dei  documenti  detenuti
          negli archivi di Stato e negli archivi storici  degli  enti
          pubblici, secondo quanto disposto dal  decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
          materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
          presente codice; 
              b) che fanno parte  del  sistema  statistico  nazionale
          (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989,
          n. 322, e successive modificazioni; 
              c) per scopi scientifici.».