IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini» ed in particolare l'articolo 15,
comma 25-bis, il quale prevede che: 
    ai fini della attivazione dei programmi nazionali di  valutazione
sull'applicazione  delle  norme  di  cui  al  presente  articolo,  il
Ministero della salute provvede  alla  modifica  ed  integrazione  di
tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario  nazionale,  anche
quando gestiti  da  diverse  amministrazioni  dello  Stato,  ed  alla
interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su
base individuale; 
    il complesso delle informazioni  e  dei  dati  individuali  cosi'
ottenuti  e'  reso  disponibile  per  le  attivita'  di   valutazione
esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
    il  Ministero  della  salute  si  avvale   dell'AGENAS   per   lo
svolgimento  delle  funzioni  di  valutazione   degli   esiti   delle
prestazioni  assistenziali  e  delle   procedure   medico-chirurgiche
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.  A  tal  fine  l'AGENAS
accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi  informativi
interconnessi del Servizio sanitario nazionale  di  cui  al  presente
comma in modalita' anonima; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi», ed in particolare l'articolo 35 il quale prevede che: 
    con decreto del Ministro della salute, al fine  di  migliorare  i
sistemi informativi e statistici della sanita' e per il loro migliore
utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione  dei  livelli
di assistenza, vengono stabilite le procedure di anonimizzazione  dei
dati individuali presenti nei flussi informativi, gia' oggi acquisiti
in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con  la
trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca  per  scopi  di
statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito  algoritmo
biunivoco,  in  modo  da  tutelare  l'identita'  dell'assistito   nel
procedimento di elaborazione dei dati; 
    i dati cosi'  anonimizzati  sono  utilizzati  per  migliorare  il
monitoraggio e la valutazione della  qualita'  e  dell'efficacia  dei
percorsi di cura, con un pieno  utilizzo  degli  archivi  informatici
dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del  Paese»,  e  successive
modificazioni, e in particolare l'articolo 12, il quale prevede  che,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui
al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,   il   fascicolo   sanitario
elettronico, i sistemi di sorveglianza e i  registri  sono  istituiti
anche ai fini di  studio  e  ricerca  scientifica  in  campo  medico,
biomedico ed epidemiologico,  nonche'  di  programmazione  sanitaria,
verifica delle qualita'  delle  cure  e  valutazione  dell'assistenza
sanitaria; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni,   recante   «Istituzione   del   servizio    sanitario
nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  «Riordino  della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni,  e  in
particolare l'articolo 47-ter,  comma  1,  lettera  b-bis)  il  quale
prevede che il Ministero della salute  svolga,  tra  le  funzioni  di
spettanza statale, il monitoraggio  della  qualita'  delle  attivita'
sanitarie regionali  con  riferimento  ai  livelli  essenziali  delle
prestazioni erogate; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  febbraio  2002,
n. 33, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»; 
  Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 2000, n.  56,  recante
«Disposizioni  in   materia   di   federalismo   fiscale,   a   norma
dell'articolo 10 della legge del 13  maggio  1999,  n.  133»,  ed  in
particolare l'articolo 9 concernente  le  procedure  di  monitoraggio
dell'assistenza sanitaria; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)», ed in particolare l'articolo 87, come  modificato
dall'articolo  2  del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.   347,
convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il
quale prevede che al fine di  migliorare  a  livello  nazionale  e  a
livello regionale il monitoraggio della  spesa  sanitaria  nelle  sue
componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica,  e'  introdotta
la  gestione  informatizzata   delle   prescrizioni   relative   alle
prestazioni    farmaceutiche,    diagnostiche,    specialistiche    e
ospedaliere, erogate da  soggetti  pubblici  e  privati  accreditati,
nell'ambito del nuovo sistema  informativo  nazionale  del  Ministero
della salute; 
  Visto l'accordo-quadro tra il Ministro della sanita', le regioni  e
le province autonome, sancito  dalla  Conferenza  permanente  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1158) relativo al piano  di
azione coordinato per  lo  sviluppo  del  Nuovo  sistema  informativo
sanitario nazionale, che, all'articolo 6, stabilisce che le  funzioni
di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione  del
Nuovo  sistema  informativo  sanitario,  debbano  essere   esercitate
congiuntamente attraverso un organismo denominato Cabina di regia; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002,  con
il quale e' stata istituita la Cabina di regia per  lo  sviluppo  del
Nuovo sistema informativo sanitario nazionale; 
  Visto l'articolo 50, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
ed in particolare: 
    il  comma  9,  ai  sensi  del  quale  si  demanda  al   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
salute, ai fini dell'allineamento dell'archivio  dei  codici  fiscali
con quello degli assistiti, e per disporre le codifiche  relative  al
prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali, di stabilire i  dati  che  le  regioni,
nonche' i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza  nazionale
che li detengono, trasmettono  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, con modalita' telematica; 
    il comma 10, il quale dispone, tra l'altro,  che  con  protocollo
approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal  Ministero
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
stabiliti i dati contenuti negli  archivi  di  cui  al  comma  9  che
possono essere trasmessi al Ministero della salute  e  alle  regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 23 marzo 2005 (Rep. atti n. 2271), in attuazione dell'articolo 1,
commi 173 e 180, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  la  quale
dispone all'articolo 3 che: 
    per le misure  di  qualita',  efficienza  ed  appropriatezza  del
Servizio sanitario nazionale, come indicato al comma 1, ci si  avvale
del  Nuovo  sistema  informativo  sanitario,  istituito   presso   il
Ministero della salute; 
    il Nuovo sistema informativo sanitario, come indicato al comma 2,
ricomprende i dati dei sistemi  di  monitoraggio  delle  prescrizioni
previsti dall'articolo 87 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
successive modificazioni, e dall'articolo  50  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326; 
    per le finalita' dei livelli  nazionale  e  regionale  del  Nuovo
sistema informativo sanitario, come indicato al comma 3, va  previsto
il trattamento di dati individuali, in grado di associare  il  codice
fiscale del cittadino alle prestazioni sanitarie erogate, ai soggetti
prescrittori e alle strutture erogatrici; 
    la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti
informativi e delle modalita'  di  alimentazione  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario, come indicato al comma 5, sono  affidati  alla
Cabina di regia e vengono recepiti dal  Ministero  della  salute  con
propri decreti attuativi, compresi i flussi  informativi  finalizzati
alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi  dei  Livelli
essenziali di assistenza; 
    il conferimento dei dati al Sistema informativo  sanitario,  come
indicato al comma 6, e'  ricompreso  tra  gli  adempimenti  cui  sono
tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2004, n. 311; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 3 dicembre 2009 (Rep. atti n. 243) sul Nuovo patto per la  salute
2010-2012 che: 
    all'articolo 4, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo
del  Servizio  sanitario  nazionale,  stabilisce  che   costituiscono
adempimento regionale gli adempimenti  derivanti  dalla  legislazione
vigente e quelli derivanti dagli accordi e dalle  intese  intervenute
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
    all'articolo 17 sul Nuovo sistema informativo  sanitario  dispone
una proroga dei compiti e della composizione della  Cabina  di  regia
del Nuovo sistema informativo sanitario fino alla stipula  del  nuovo
accordo di riadeguamento della  composizione  e  delle  modalita'  di
funzionamento della stessa; 
  Considerato che  il  Nuovo  sistema  informativo  sanitario  ha  la
finalita' di supportare il monitoraggio  dei  livelli  essenziali  di
assistenza,  attraverso  gli  obiettivi  strategici  approvati  dalla
Cabina di regia nella seduta dell'11 settembre 2002; 
  Considerato che, tra gli obiettivi  strategici  del  Nuovo  sistema
informativo  sanitario   una   delle   componenti   fondamentali   e'
rappresentata  dal  «Sistema  di  integrazione   delle   informazioni
sanitarie individuali»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita'  27  ottobre  2000,  n.
380, recante «Regolamento recante norme  concernenti  l'aggiornamento
della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di
ricovero pubblici e privati», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349,
recante:  «Regolamento  recante  "Modificazioni  al  certificato   di
assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanita'  pubblica
e  statistici  di  base  relativi  agli  eventi  di   nascita,   alla
nati-mortalita' ed ai nati affetti da malformazioni"»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  31  luglio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n.  229,  recante
«Istituzione del flusso informativo delle  prestazioni  farmaceutiche
effettuate in  distribuzione  diretta  o  per  conto»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  17  dicembre  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale 9 gennaio 2009, n.  6,  recante  «Istituzione  del  sistema
informativo  per  il  monitoraggio  dell'assistenza  domiciliare»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  17  dicembre  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 2009, n. 9,  recante  «Istituzione  del  sistema
informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito
dell'assistenza  sanitaria  in   emergenza-urgenza»,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  17  dicembre  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale 9 gennaio 2009, n. 6, recante «Istituzione della banca dati
finalizzata  alla  rilevazione  delle  prestazioni   residenziali   e
semiresidenziali», e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  11  giugno  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2010, n.  160,  recante
«Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  15  ottobre  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2010, n. 254,  recante
«Istituzione del sistema informativo salute mentale»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  6  giugno   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2012, n.  142,  recante
«Istituzione   del   sistema   informativo   per   il    monitoraggio
dell'assistenza erogata presso gli Hospice»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  recante
«Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario»,  ed  in
particolare: 
    l'articolo 27 comma 2, il quale prevede che per la determinazione
dei costi per i fabbisogni standard regionali si fa riferimento  agli
elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario
del Ministero della salute; 
    l'articolo 30, comma 2, il quale prevede che il  Ministero  della
salute implementi un sistema adeguato di valutazione  della  qualita'
delle cure e dell'uniformita' dell'assistenza in tutte le regioni  ed
effettui un monitoraggio costante  dell'efficacia  e  dell'efficienza
dei servizi; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione  dei  dati
personali», e successive modificazioni, ed in particolare  l'articolo
85, comma 1, lettera b), concernente i trattamenti di dati  personali
in ambito sanitario, e l'articolo 98, comma 1, lettera  b),  relativo
ai trattamenti per scopi statistici; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  12  dicembre  2007,  n.
277, recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 20, commi 2  e
3, dell'articolo 21 e dell'articolo 181, comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante:  ''Codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali''»,  con  il  quale  si
individuano i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari  effettuati
dal Ministero della salute; 
  Visto, in particolare,  l'allegato  C-01  del  citato  decreto  del
Ministro della salute n. 277 del 2007 che prevede il  trattamento  di
dati sensibili per finalita' di programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell'assistenza sanitaria,  ai  sensi  dell'articolo  85,
comma 1, lettera b), del citato Codice in materia di  protezione  dei
dati personali, senza elementi identificativi diretti; 
  Visti i  regolamenti  per  il  trattamento  dei  dati  sensibili  e
giudiziari adottati dalle regioni e province autonome in  conformita'
allo schema tipo di regolamento volto a  disciplinare  i  trattamenti
dei dati sensibili e giudiziari effettuati presso  le  regioni  e  le
province  autonome,  le  aziende  sanitarie,  gli  enti   e   agenzie
regionali/provinciali,  gli  enti  vigilati  dalle  regioni  e  dalle
province autonome, ai sensi  degli  articoli  20  e  21  del  decreto
legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e  successive  modificazioni,
approvato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 26
luglio 2012; 
  Rilevato,  in  particolare,  che  il  suddetto   schema   tipo   di
regolamento prevede: 
    nella scheda 12 dell'allegato A, che  i  dati  provenienti  dalle
aziende sanitarie locali siano privati degli elementi  identificativi
diretti subito dopo la loro acquisizione da parte della regione; che,
ai fini della verifica della non duplicazione  delle  informazioni  e
della eventuale interconnessione  con  altre  banche  dati  sanitarie
della regione,  la  specifica  struttura  tecnica  individuata  dalla
Regione,  alla  quale  viene  esplicitamente  affidata  la   funzione
infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni  soggetto  un  codice
univoco che non consente la identificazione dell'interessato  durante
il trattamento dei dati;  che,  qualora  le  regioni  e  le  province
autonome non dispongano di sistemi di codifica, coerenti  con  quanto
stabilito nello schema tipo di Regolamento, i dati saranno inviati in
forma anonima; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di  statistica,  ai  sensi  dell'articolo  24
della legge 23 agosto 1988, n. 400», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Ritenuto di dover definire, in attuazione del citato  articolo  15,
comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  e  del  citato
articolo 35 del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  le
procedure per l'interconnessione  a  livello  nazionale  dei  sistemi
informativi su base individuale  del  Servizio  sanitario  nazionale,
anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato,  per  le
finalita' indicate nelle disposizioni teste' citate; 
  Sentita la Cabina di regia del Nuovo sistema informativo  sanitario
in data 24 marzo 2015; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 19 marzo 2015  ai  sensi  dell'articolo  154,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  4,   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 gennaio  2016
(Rep. atti n. 8/CSR); 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n.
8399 del 12 agosto 2016; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) NSIS: il Nuovo sistema  informativo  sanitario  del  Ministero
della   salute,    gestito    dalla    Direzione    generale    della
digitalizzazione,  del  sistema   informativo   sanitario   e   della
statistica; 
    b) livello nazionale: il Ministero della salute; 
    c) fornitori dei dati per il livello nazionale: le regioni  e  le
province autonome, e il Ministero dell'economia e delle finanze; 
    d) codice identificativo: codice che identifica  l'assistito  nei
rapporti con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  ovvero  il  codice
fiscale, il  codice  Straniero  temporaneamente  presente  (STP),  il
codice Europeo non iscritto (ENI)  o  il  numero  di  identificazione
personale della Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM); 
    e) codice univoco: codice  assegnato,  attraverso  una  procedura
automatica, ad ogni assistito a partire  dal  codice  identificativo,
tale da non consentire la  identificazione  diretta  dell'interessato
durante il trattamento dei dati personali; 
    f) SPC: il sistema pubblico di connettivita' di cui agli articoli
73 e  seguenti  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e
successive modificazioni; 
    g) regole tecniche SPC: le disposizioni di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  1°  aprile  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21  giugno  2008,  n.  144,  recante  regole
tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico  di
connettivita' previste dall'articolo 71,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' le  modalita'  definite  nei
documenti  tecnico-operativi  pubblicati  dall'Agenzia  per  l'Italia
Digitale a decorrere dal 14 ottobre 2005 e successivi aggiornamenti; 
    h)  cooperazione  applicativa:  l'interazione   tra   i   sistemi
informatici delle pubbliche amministrazioni disciplinata dalle regole
tecniche SPC di cui alla lettera f), che avviene tramite le porte  di
dominio; 
    i) accordo di servizio: atto tecnico che ha lo scopo di  definire
le prestazioni del servizio e le modalita'  di  erogazione/fruizione,
ovvero le funzionalita' del servizio, le interfacce  di  scambio  dei
messaggi tra erogatore  e  fruitore,  i  requisiti  di  qualita'  del
servizio  dell'erogazione/fruizione,  e  i  requisiti  di   sicurezza
dell'erogazione/fruizione.    E'    redatto     dall'erogatore     in
collaborazione con i fruitori secondo le regole tecniche di cui  alla
lettera  f)  e  viene  reso  pubblico  dall'erogatore  attraverso  le
infrastrutture condivise dal  SPC  (registro  SICA).  L'erogatore  e'
inoltre responsabile della gestione del  ciclo  di  vita  dei  propri
accordi di servizio e dell'erogazione del servizio in conformita' con
gli accordi; 
    l) credenziali di autenticazione:  i  dati  e  i  dispositivi  in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa  univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; 
    m) porta di dominio: componente architetturale del SPC attraverso
il quale si accede al dominio  applicativo  dell'Amministrazione  per
l'utilizzo dei servizi applicativi; 
    n)  profilo  di  autorizzazione:  l'insieme  delle  informazioni,
univocamente associate a una persona, che consente di  individuare  a
quali  dati  essa  puo'  accedere,  nonche'  i  trattamenti  ad  essa
consentiti; 
    o) registrazione delle operazioni di  trattamento:  registrazione
in  appositi  file,  detti  «file  di  log»,  delle   operazioni   di
trattamento  con  identificazione  dell'utente  incaricato   che   le
effettua; 
    p)  Tessera  Sanitaria:  il  sistema  informativo  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, istituito ai sensi delle  disposizioni
dell'articolo 50,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
    q) CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    r) FSE: il fascicolo sanitario elettronico, di  cui  all'articolo
12 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni; 
    s) AGENAS: l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; 
    t) CUNI: il codice univoco non invertibile; 
    u) CUNA: il codice univoco nazionale dell'assistito; 
    v) SDO: le schede di dimissione ospedaliera di cui al decreto del
Ministro della sanita' del 27 ottobre  2000,  n.  380,  e  successive
modificazioni. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle  disposizioni  modificate  o  alle  quali  e'
          operato  il  rinvio.  Restano   invariati   il   valore   e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il testo dell'art. 15, comma 25-bis del decreto-legge
          6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con  modificazioni,
          dall'art. 1, comma 1 della legge  7  agosto  2012,  n.  135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  6  luglio
          2012, n. 156, supplemento ordinario, e' il seguente: 
              «Art. 15 (Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica). - (Omissis). 
              25-bis.  Ai  fini  della  attivazione   dei   programmi
          nazionali di valutazione sull'applicazione delle  norme  di
          cui  al  presente  articolo,  il  Ministero  della   salute
          provvede alla modifica ed integrazione di tutti  i  sistemi
          informativi del Servizio sanitario nazionale, anche  quando
          gestiti da diverse amministrazioni  dello  Stato,  ed  alla
          interconnessione a livello  nazionale  di  tutti  i  flussi
          informativi  su  base  individuale.  Il   complesso   delle
          informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e'  reso
          disponibile per le attivita' di valutazione  esclusivamente
          in  forma  anonima  ai  sensi  dell'art.  35  del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011,  n.  118.  Il  Ministero  della
          salute si  avvale  dell'AGENAS  per  lo  svolgimento  delle
          funzioni  di  valutazione  degli  esiti  delle  prestazioni
          assistenziali   e   delle   procedure    medico-chirurgiche
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A  tal  fine,
          AGENAS accede, in tutte le fasi  della  loro  gestione,  ai
          sistemi informativi interconnessi  del  Servizio  sanitario
          nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.». 
              - Il testo dell'art.  35  del  decreto  legislativo  23
          giugno  2011,  n.   118   (Disposizioni   in   materia   di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
          luglio 2011, n. 172, e' il seguente: 
              «Art.  35  (Sistemi  informativi  e  statistici   della
          Sanita') - 1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e
          statistici della sanita' e per il loro migliore utilizzo in
          termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli  di
          assistenza,  con  procedure  analoghe  a  quanto   previsto
          dall'art. 34, con decreto del Ministro della salute vengono
          stabilite  le  procedure  di   anonimizzazione   dei   dati
          individuali presenti  nei  flussi  informativi,  gia'  oggi
          acquisiti in modo univoco sulla  base  del  codice  fiscale
          dell'assistito, con la trasformazione del  codice  fiscale,
          ai fini di ricerca per scopi di  statistica  sanitaria,  in
          codice anonimo, mediante apposito algoritmo  biunivoco,  in
          modo   da   tutelare   l'identita'    dell'assistito    nel
          procedimento  di  elaborazione  dei  dati.  I  dati   cosi'
          anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio
          e  la  valutazione  della  qualita'  e  dell'efficacia  dei
          percorsi di cura,  con  un  pieno  utilizzo  degli  archivi
          informatici  dell'assistenza  ospedaliera,   specialistica,
          farmaceutica.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, Supplemento Ordinario, e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il testo dell'art. 12 del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del
          Paese), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma
          1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 ottobre  2012,  n.  245,  supplemento
          ordinario, e' il seguente: 
              «Art. 12 (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi  di
          sorveglianza nel settore  sanitario).  -  1.  Il  fascicolo
          sanitario  elettronico  (FSE)  e'  l'insieme  dei  dati   e
          documenti digitali  di  tipo  sanitario  e  socio-sanitario
          generati  da   eventi   clinici   presenti   e   trascorsi,
          riguardanti l'assistito. 
              2.  Il  FSE  e'  istituito  dalle  regioni  e  province
          autonome, conformemente a quanto disposto  dai  decreti  di
          cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
          normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei   dati
          personali, a fini di: 
                a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 
                b) studio e  ricerca  scientifica  in  campo  medico,
          biomedico ed epidemiologico; 
                c) programmazione sanitaria, verifica delle  qualita'
          delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria. 
              Il FSE deve consentire anche  l'accesso  da  parte  del
          cittadino ai servizi sanitari  on  line  secondo  modalita'
          determinate nel decreto di cui al comma 7. 
              2-bis.  Per  favorire  la  qualita',  il  monitoraggio,
          l'appropriatezza  nella  dispensazione  dei  medicinali   e
          l'aderenza  alla  terapia  ai  fini  della  sicurezza   del
          paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale  parte
          specifica del FSE, aggiornato a  cura  della  farmacia  che
          effettua la dispensazione. 
              3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa,  senza
          ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  che
          prendono  in  cura  l'assistito  nell'ambito  del  Servizio
          sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali,
          nonche', su richiesta del cittadino, con i dati  medici  in
          possesso dello stesso. 
              3-bis. Il FSE  puo'  essere  alimentato  esclusivamente
          sulla  base  del  consenso  libero  e  informato  da  parte
          dell'assistito, il quale puo'  decidere  se  e  quali  dati
          relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel
          fascicolo medesimo. 
              4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
          perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale  e
          dei servizi socio-sanitari regionali che prendono  in  cura
          l'assistito. 
              5. La consultazione dei dati e documenti  presenti  nel
          FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera
          a) del comma 2, puo'  essere  realizzata  soltanto  con  il
          consenso dell'assistito e sempre nel rispetto  del  segreto
          professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria  secondo
          modalita' individuate a riguardo. Il mancato  consenso  non
          pregiudica  il  diritto  all'erogazione  della  prestazione
          sanitaria. 
              6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
          sono perseguite dalle regioni e  dalle  province  autonome,
          nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          e dal Ministero della salute nei  limiti  delle  rispettive
          competenze attribuite dalla  legge,  senza  l'utilizzo  dei
          dati  identificativi  degli  assistiti  presenti  nel  FSE,
          secondo  livelli  di  accesso,  modalita'  e   logiche   di
          organizzazione ed elaborazione dei dati  definiti,  con  il
          decreto di cui al comma 7, in conformita'  ai  principi  di
          proporzionalita',  necessita'   e   indispensabilita'   nel
          trattamento dei dati personali. 
              6-bis. La consultazione dei dati e  documenti  presenti
          nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
          realizzata soltanto in forma protetta e  riservata  secondo
          modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma  7.  Le
          interfacce, i sistemi e le applicazioni  software  adottati
          devono assicurare piena interoperabilita' tra le  soluzioni
          secondo modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma
          7. 
              7. Fermo restando quanto previsto dall'art.  15,  comma
          25-bis, di cui al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, con uno  o
          piu' decreti del  Ministro  della  salute  e  del  Ministro
          delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  e  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  acquisito  il  parere  del  Garante  per   la
          protezione dei dati  personali,  ai  sensi  dell'art.  154,
          comma 4, del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
          sono  stabiliti:  i  contenuti  del  FSE  e   del   dossier
          farmaceutico  nonche'  i  limiti  di  responsabilita'  e  i
          compiti   dei   soggetti   che    concorrono    alla    sua
          implementazione,  i  sistemi  di  codifica  dei  dati,   le
          garanzie  e  le  misure  di  sicurezza  da   adottare   nel
          trattamento dei dati personali  nel  rispetto  dei  diritti
          dell'assistito, le modalita' e i livelli  diversificati  di
          accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
          6, la definizione e le relative modalita'  di  attribuzione
          di un codice identificativo univoco dell'assistito che  non
          consenta  l'identificazione  diretta  dell'interessato,   i
          criteri  per  l'interoperabilita'   del   FSE   a   livello
          regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle  regole
          tecniche del sistema pubblico di connettivita'. 
              8. Le disposizioni recate  dal  presente  articolo  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica e le amministrazioni interessate  provvedono  alle
          attivita' di competenza nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              9. La cabina  di  regia  per  l'attuazione  dell'Agenda
          digitale  italiana,  di  cui  all'art.  47,  comma  2,  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   e
          successive modificazioni,  e'  integrata  per  gli  aspetti
          relativi al settore sanitario con un  componente  designato
          dal Ministro della salute, il  cui  incarico  e'  svolto  a
          titolo gratuito. 
              10.  I  sistemi  di  sorveglianza  e  i   registri   di
          mortalita', di tumori e di altre patologie, di  trattamenti
          costituiti da trapianti di cellule e tessuti e  trattamenti
          a base di medicinali per terapie  avanzate  o  prodotti  di
          ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
          ai fini di prevenzione, diagnosi,  cura  e  riabilitazione,
          programmazione sanitaria,  verifica  della  qualita'  delle
          cure, valutazione dell'assistenza sanitaria  e  di  ricerca
          scientifica in ambito medico, biomedico  ed  epidemiologico
          allo scopo di  garantire  un  sistema  attivo  di  raccolta
          sistematica di dati anagrafici, sanitari ed  epidemiologici
          per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
          la salute, di una particolare malattia o di una  condizione
          di salute rilevante in una popolazione definita. 
              11. I sistemi di sorveglianza e i registri  di  cui  al
          comma 10 sono istituiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano e acquisito il  parere  del  Garante
          per la protezione  dei  dati  personali.  Gli  elenchi  dei
          sistemi di sorveglianza e dei registri  di  mortalita',  di
          tumori e di altre patologie, di trattamenti  costituiti  da
          trapianti di cellule e tessuti  e  trattamenti  a  base  di
          medicinali per terapie avanzate o  prodotti  di  ingegneria
          tessutale  e  di   impianti   protesici   sono   aggiornati
          periodicamente con  la  stessa  procedura.  L'attivita'  di
          tenuta e aggiornamento dei  registri  di  cui  al  presente
          comma e' svolta con le risorse disponibili in via ordinaria
          e rientra tra le attivita' istituzionali  delle  aziende  e
          degli enti del Servizio sanitario nazionale. 
              12. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano possono istituire con  propria  legge  registri  di
          tumori e di altre patologie, di mortalita'  e  di  impianti
          protesici di rilevanza regionale e provinciale  diversi  da
          quelli di cui al comma 10. 
              13. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15,  comma
          25-bis, di cui al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,  su  proposta  del  Ministro  della  salute,
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali e previa intesa in sede di Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          individuati, in conformita' alle disposizioni di  cui  agli
          articoli 20, 22 e 154 del codice in materia  di  protezione
          dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
          2003, n. 196, e successive modificazioni,  i  soggetti  che
          possono avere  accesso  ai  registri  di  cui  al  presente
          articolo, e i dati che possono conoscere, nonche' le misure
          per la custodia e la sicurezza dei dati. 
              14. I contenuti del regolamento  di  cui  al  comma  13
          devono in ogni caso informarsi ai principi  di  pertinenza,
          non eccedenza, indispensabilita' e necessita' di  cui  agli
          articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei
          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196. 
              15. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
          nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
          spesa  informatica,  anche  mediante  la   definizione   di
          appositi    accordi    di    collaborazione,     realizzare
          infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a  livello
          sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
          sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  delle
          infrastrutture tecnologiche per il FSE  a  tale  fine  gia'
          realizzate  da  altre  regioni  o  dei  servizi  da  queste
          erogate, ovvero partecipare alla definizione, realizzazione
          ed    utilizzo    dell'infrastruttura     nazionale     per
          l'interoperabilita'  per  il  FSE   conforme   ai   criteri
          stabiliti dai decreti di cui al comma 7,  resa  disponibile
          dall'Agenzia per l'Italia digitale. 
              15-bis. Entro il  30  giugno  2014,  le  regioni  e  le
          province  autonome  presentano  all'Agenzia  per   l'Italia
          digitale e al Ministero della salute il piano  di  progetto
          per la realizzazione del  FSE,  redatto  sulla  base  delle
          linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia  e  dal
          Ministero della salute, anche avvalendosi di enti  pubblici
          di ricerca, entro il 31 marzo 2014. 
              15-ter. L'Agenzia per  l'Italia  digitale,  sulla  base
          delle esigenze avanzate  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome,  nell'ambito  dei  rispettivi  piani,  cura,   in
          accordo con il Ministero della salute, con le regioni e  le
          province autonome,  la  progettazione  e  la  realizzazione
          dell'infrastruttura  nazionale   necessaria   a   garantire
          l'interoperabilita' dei FSE. 
              15-quater.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale   e   il
          Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti
          di  rispettiva  competenza,  al  fine  di:  a)  valutare  e
          approvare, entro  sessanta  giorni,  i  piani  di  progetto
          presentati dalle regioni e dalle province autonome  per  la
          realizzazione  del  FSE,  verificandone  la  conformita'  a
          quanto stabilito dai decreti  di  cui  al  comma  7  ed  in
          particolare  condizionandone  l'approvazione   alla   piena
          fruibilita' dei dati regionali  a  livello  nazionale,  per
          indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri
          nazionali e raccolta  di  dati  a  fini  di  programmazione
          sanitaria nazionale; b)  monitorare  la  realizzazione  del
          FSE, da parte delle  regioni  e  delle  province  autonome,
          conformemente  ai   piani   di   progetto   approvati.   La
          realizzazione del FSE in conformita' a quanto disposto  dai
          decreti di cui al comma 7 e' compresa tra  gli  adempimenti
          cui sono tenute le  regioni  e  le  province  autonome  per
          l'accesso  al  finanziamento  integrativo  a   carico   del
          Servizio sanitario nazionale da  verificare  da  parte  del
          Comitato di cui all'art. 9 dell'intesa sancita il 23  marzo
          2005 dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
              15-quinquies. Per il  progetto  FSE  di  cui  al  comma
          15-ter,  da  realizzare  entro  il  31  dicembre  2015,  e'
          autorizzata una spesa non superiore a 10  milioni  di  euro
          per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2015, da definire su base annua con decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per
          l'Italia digitale.». 
              - La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          recante disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n.  189
          - supplemento ordinario n. 173. 
              - La legge 23 dicembre 1978, n.  833  (Istituzione  del
          servizio sanitario nazionale) e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario. 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
          (Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a  norma
          dell'art. 1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1992,  n.
          305, supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421 (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  e  la
          revisione  delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di
          pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  1992,  n.
          257, supplemento ordinario, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Sanita').  -  1.  Ai  fini  della  ottimale  e
          razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio
          sanitario  nazionale,  del  perseguimento  della   migliore
          efficienza  del  medesimo  a  garanzia  del  cittadino,  di
          equita'  distributiva  e  del  contenimento   della   spesa
          sanitaria, con riferimento all'art. 32 della  Costituzione,
          assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure
          e la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i  criteri
          previsti dalla normativa vigente  in  materia,  il  Governo
          della Repubblica, sentita la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi
          contributivi, di cui all'art. 31 della  legge  28  febbraio
          1986, n. 41, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          sulla base del principio  dell'uguaglianza  di  trattamento
          dei    cittadini,    anche    attraverso     l'unificazione
          dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale  entro
          un livello massimo di reddito; 
                b) rafforzare le  misure  contro  le  evasioni  e  le
          elusioni contributive  e  contro  i  comportamenti  abusivi
          nella   utilizzazione   dei   servizi,   anche   attraverso
          l'introduzione di  limiti  e  modalita'  personalizzate  di
          fruizione delle esenzioni; 
                c) completare il riordinamento del Servizio sanitario
          nazionale,  attribuendo  alle  regioni  e   alle   province
          autonome la  competenza  in  materia  di  programmazione  e
          organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando  allo
          Stato,  in  questa  materia,  la  programmazione  sanitaria
          nazionale,  la  determinazione  di  livelli   uniformi   di
          assistenza sanitaria e delle relative  quote  capitarie  di
          finanziamento,  secondo   misure   tese   al   riequilibrio
          territoriale e  strutturale,  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; ove  tale  intesa
          non intervenga entro  trenta  giorni  il  Governo  provvede
          direttamente; 
                d) definire i  principi  organizzativi  delle  unita'
          sanitarie   locali   come   aziende   infraregionali    con
          personalita' giuridica, articolate secondo i principi della
          legge 8 giugno 1990, n. 142 , stabilendo comunque che  esse
          abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore
          generale e un  collegio  dei  revisori  i  cui  membri,  ad
          eccezione della rappresentanza del  Ministero  del  tesoro,
          devono essere scelti  tra  i  revisori  contabili  iscritti
          nell'apposito registro previsto  dall'art.  1  del  decreto
          legislativo 27  gennaio  1992,  n.  88  .  La  definizione,
          nell'ambito della programmazione regionale, delle linee  di
          indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita',
          l'esame del bilancio di previsione e del  conto  consuntivo
          con la remissione alla regione delle relative osservazioni,
          le verifiche generali sull'andamento  delle  attivita'  per
          eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee
          di  indirizzo  per   le   ulteriori   programmazioni   sono
          attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci  ovvero
          dei  presidenti   delle   circoscrizioni   di   riferimento
          territoriale. Il direttore generale,  che  deve  essere  in
          possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata
          professionalita' ed esperienza gestionale e  organizzativa,
          e' nominato con  scelta  motivata  dalla  regione  o  dalla
          provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da
          istituire presso il Ministero della sanita' ed  e'  assunto
          con contratto di diritto privato a termine;  e'  coadiuvato
          da un direttore amministrativo e da un direttore  sanitario
          in possesso  dei  medesimi  requisiti  soggettivi,  assunti
          anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed e'
          assistito  per  le  attivita'   tecnico-sanitarie   da   un
          consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza,
          e da altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza
          dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per  la
          provincia autonoma di Bolzano e' istituito apposito  elenco
          provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle  vigenti
          disposizioni  in   materia   di   bilinguismo   e   riserva
          proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la  Valle
          d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla
          regione stessa nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di
          bilinguismo; 
                e) ridurre il numero delle unita'  sanitarie  locali,
          attraverso un aumento della loro  estensione  territoriale,
          tenendo conto delle specificita' delle aree montane; 
                f) definire i principi relativi ai poteri di gestione
          spettanti al direttore generale; 
                g)  definire  principi   relativi   ai   livelli   di
          assistenza sanitaria uniformi e obbligatori,  tenuto  conto
          della peculiarita' della  categoria  di  assistiti  di  cui
          all'articolo 37 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
          espressi per le attivita' rivolte agli individui in termini
          di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione  della
          soglia minima  di  riferimento,  da  garantire  a  tutti  i
          cittadini, e il parametro  capitario  di  finanziamento  da
          assicurare  alle  regioni  e  alle  province  autonome  per
          l'organizzazione di detta assistenza, in  coerenza  con  le
          risorse stabilite dalla legge finanziaria; 
                h)  emanare,  per  rendere  piene  ed  effettive   le
          funzioni  che  vengono  trasferite  alle  regioni  e   ella
          province autonome, entro il 30 giugno 1993,  norme  per  la
          riforma del Ministero della sanita' cui rimangono  funzioni
          di indirizzo e di coordinamento, nonche' tutte le  funzioni
          attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.
          Le stesse norme  debbono  prevedere  altresi'  il  riordino
          dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore
          per la prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL)
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico e degli istituti zooprofilattici.  Dette  norme
          non devono comportare oneri a carico dello Stato;  
                i)  prevedere  l'attribuzione,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 1993, alle regioni e  alle  province  autonome  dei
          contributi  per  le  prestazioni  del  Servizio   sanitario
          nazionale localmente riscossi con riferimento al  domicilio
          fiscale del contribuente e  la  contestuale  riduzione  del
          Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art.
          51 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833  ,  e  successive
          modificazioni;  imputare  alle  regioni  e  alle   province
          autonome gli effetti finanziari per gli  eventuali  livelli
          di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
          dotazioni  di  presidi  e  di  posti  letto  eccedenti  gli
          standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione
          da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le
          regioni e le  province  autonome  potranno  far  fronte  ai
          predetti  effetti  finanziari  con  il  proprio   bilancio,
          graduando l'esonero dai ticket,  salvo  restando  l'esonero
          totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il
          limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi  al  lordo
          delle quote di contributo fiscalizzate per  le  prestazioni
          del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75
          per  cento  l'aliquota  dei  tributi   regionali   vigenti;
          stabilire le modalita' ed i termini per la riscossione  dei
          prelievi contributivi; 
                l) introdurre norme volte, nell'arco di un  triennio,
          alla revisione e al superamento dell'attuale  regime  delle
          convenzioni sulla base di criteri di  integrazione  con  il
          servizio pubblico, di incentivazione  al  contenimento  dei
          consumi sanitari, di valorizzazione  del  volontariato,  di
          acquisizione  delle  prestazioni,  da  soggetti  singoli  o
          consortili, secondo principi di qualita'  ed  economicita',
          che  consentano  forme  di  assistenza  differenziata   per
          tipologie spettanti al direttore generale; 
                m) prevedere che con  decreto  interministeriale,  da
          emanarsi  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, siano  individuate  quote  di  risorse
          disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui
          alla lettera l); 
                n) stabilire i criteri per  le  individuazioni  degli
          ospedali di rilievo nazionale e di  alta  specializzazione,
          compresi i policlinici universitari, e degli  ospedali  che
          in ogni regione saranno destinati a centro  di  riferimento
          della rete dei servizi di emergenza,  ai  quali  attribuire
          personalita'   giuridica   e   autonomia    di    bilancio,
          finanziaria, gestionale e tecnica e  prevedere,  anche  per
          gli altri presidi delle unita'  sanitarie  locali,  che  la
          relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia
          economico-finanziaria e dei  preventivi  e  consuntivi  per
          centri di costo, basato sulle prestazioni  effettuate,  con
          appropriate forme di incentivazione  per  il  potenziamento
          dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione  dei
          lungodegenti; 
                o) prevedere nuove modalita' di rapporto tra Servizio
          sanitario nazionale ed universita' sulla base  di  principi
          che,    nel    rispetto    delle    attribuzioni    proprie
          dell'universita',    regolino    l'apporto    all'attivita'
          assistenziale  delle  facolta'  di  medicina,  secondo   le
          modalita'  stabilite  dalla  programmazione  regionale   in
          analogia  con  quanto  previsto,  anche   in   termini   di
          finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di
          tali modalita' va peraltro regolamentato  il  rapporto  tra
          Servizio  sanitario  nazionale  ed   universita'   per   la
          formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario  e
          per le specializzazioni post-laurea; 
                p)   prevedere   il   trasferimento   alle    aziende
          infraregionali  e  agli  ospedali  dotati  di  personalita'
          giuridica  e  di  autonomia  organizzativa  del  patrimonio
          mobiliare e immobiliare gia' di  proprieta'  dei  disciolti
          enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in
          vigore della presente legge fa  parte  del  patrimonio  dei
          comuni; 
                q) prevedere che il rapporto di lavoro del  personale
          dipendente  sia  disciplinato  in  base  alle  disposizioni
          dell'art.  2  della   presente   legge,   individuando   in
          particolare  i  livelli  dirigenziali  secondo  criteri  di
          efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche  di
          ciascuna delle attuali posizioni funzionali e  di  rigorosa
          selezione negli accessi ai nuovi livelli  dirigenziali  cui
          si perverra' soltanto per pubblico  concorso,  configurando
          il livello dirigenziale apicale,  per  quanto  riguarda  il
          personale medico e per le altre professionalita' sanitarie,
          quale incarico da conferire a dipendenti forniti di  nuova,
          specifica idoneita' nazionale all'esercizio delle  funzioni
          di direzione  e  rinnovabile,  definendo  le  modalita'  di
          accesso, le attribuzioni e le responsabilita' del personale
          dirigenziale, ivi  incluse  quelle  relative  al  personale
          medico,  riguardo  agli  interventi  preventivi,   clinici,
          diagnostici e  terapeutici,  e  la  regolamentazione  delle
          attivita' di tirocinio e formazione di tutto il personale; 
                r) definire i principi per garantire  i  diritti  dei
          cittadini  nei  confronti  del  servizio  sanitario   anche
          attraverso gli organismi di volontariato e  di  tutela  dei
          diritti, favorendo la presenza e l'attivita'  degli  stessi
          all'interno  delle  strutture  e  prevedendo  modalita'  di
          partecipazione   e   di   verifica   nella   programmazione
          dell'assistenza  sanitaria  e  nella   organizzazione   dei
          servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni  delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
                s)  definire  i  principi  ed  i   criteri   per   la
          riorganizzazione,  da  parte  delle  regioni   e   province
          autonome, su base dipartimentale, dei  presidi  multizonali
          di prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23  dicembre
          1978, n. 833 , cui competono le funzioni  di  coordinamento
          tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali,  nonche'
          di consulenza  e  supporto  in  materia  di  prevenzione  a
          comuni, province o altre amministrazioni  pubbliche  ed  al
          Ministero dell'ambiente;  prevedere  che  i  servizi  delle
          unita' sanitarie locali, cui competono le funzioni  di  cui
          agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833 , siano organizzati nel dipartimento di prevenzione,
          articolato almeno nei servizi  di  prevenzione  ambientale,
          igiene  degli  alimenti,  prevenzione  e  sicurezza   degli
          ambienti di lavoro, igiene e sanita' pubblica,  veterinaria
          in  riferimento  alla   sanita'   animale,   all'igiene   e
          commercializzazione degli alimenti  di  origine  animale  e
          all'igiene   degli   allevamenti   e    delle    produzioni
          zootecniche; 
                t) destinare una quota del Fondo sanitario  nazionale
          ad attivita' di  ricerca  di  biomedica  finalizzata,  alle
          attivita' di ricerca  di  istituti  di  rilievo  nazionale,
          riconosciuti come tali dalla normativa vigente in  materia,
          dell'Istituto  superiore   di   sanita'   e   dell'Istituto
          superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro
          (ISPESL), nonche' ad iniziative centrali previste da  leggi
          nazionali riguardanti programmi  speciali  di  interesse  e
          rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato
          di previsione del Ministero della sanita'; 
                u) allo scopo di  garantire  la  puntuale  attuazione
          delle misure attribuite alla  competenza  delle  regioni  e
          delle  province  autonome,  prevedere  che   in   caso   di
          inadempienza  da  parte  delle  medesime   di   adempimenti
          previsti  dai  decreti  legislativi  di  cui  al   presente
          articolo,  il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  della  sanita',  disponga,  previa  diffida,   il
          compimento  degli  atti  relativi  in  sostituzione   delle
          predette amministrazioni regionali o provinciali; 
                v) prevedere l'adozione, da  parte  delle  regioni  e
          delle province autonome, entro  il  1°  gennaio  1993,  del
          sistema  di  lettura  ottica  delle  prescrizioni  mediche,
          attivando, secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma
          4, della legge 30 dicembre  1991,  n.  412  ,  le  apposite
          commissioni professionali di verifica. Qualora  il  termine
          per l'attivazione del  sistema  non  fosse  rispettato,  il
          Ministro della sanita', sentito il parere della  Conferenza
          permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, attiva  i  poteri
          sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia
          espresso  entro  trenta   giorni   il   Ministro   provvede
          direttamente; 
                z) restano salve  le  competenze  e  le  attribuzioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. 
              2. Sono prorogate fino al 31  dicembre  1993  le  norme
          dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n.  412
          ,  concernenti  l'ammissione  nel  prontuario   terapeutico
          nazionale di nuove specialita' che rappresentino  modifiche
          di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di
          specialita' gia' presenti nel prontuario e  che  comportino
          un aumento del costo del ciclo terapeutico. 
              3. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge  il  Governo  trasmette  alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
          dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  al   fine
          dell'espressione del  parere  da  parte  delle  Commissioni
          permanenti competenti per la materia  di  cui  al  presente
          articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione. 
              4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti  di
          cui al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo  parere
          delle Commissioni  di  cui  al  comma  3,  potranno  essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  fino  al  31
          dicembre 1993.». 
              - Il testo dell'art. 47-ter, comma  1,  lettera  b-bis)
          del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, e'
          il seguente: 
              «Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il  Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti aree funzionali: 
              (Omissis). 
              b-bis)  monitoraggio  della  qualita'  delle  attivita'
          sanitarie regionali con riferimento ai  livelli  essenziali
          delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro  riferisce
          annualmente al Parlamento.». 
              - Il testo dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59 (Delega al Governo per il  conferimento  di  funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa). pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, e' il seguente: 
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi  diretti
          a: 
                a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
                c)  riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e   gli
          strumenti di monitoraggio e di valutazione dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche; 
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a  promuovere  e  sostenere  il   settore   della   ricerca
          scientifica e tecnologica nonche'  gli  organismi  operanti
          nel settore stesso. 
              2. I decreti legislativi  sono  emanati  previo  parere
          della Commissione di  cui  all'art.  5,  da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
              3. Disposizioni correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
              4. Anche al fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421  ,  a
          partire dal  principio  della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni  di  cui  all'art.  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
                b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di  cui
          alla  lettera  a),  l'istituzione   di   un   ruolo   unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
                c) semplificare e rendere piu' spedite  le  procedure
          di  contrattazione  collettiva;  riordinare  e   potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
                d)  prevedere  che  i  decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e  successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
                e) garantire a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
                f)   prevedere   che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei   costi   contrattuali   sia   dall'ARAN    sottoposta,
          limitatamente alla certificazione delle compatibilita'  con
          gli strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui
          all'art. 1-bis della legge  5  agosto  1978,  n.  468  ,  e
          successive modificazioni, alla Corte dei  conti,  che  puo'
          richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad  un
          nucleo   di   tre   esperti,   designati,   per    ciascuna
          certificazione   contrattuale,   con   provvedimento    del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro; prevedere che la Corte  dei  conti  si
          pronunci entro il termine di quindici  giorni,  decorso  il
          quale la certificazione si  intende  effettuata;  prevedere
          che  la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo   siano
          trasmessi  al  comitato  di  settore   e,   nel   caso   di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
                g) devolvere, entro il 30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
                h) prevedere procedure facoltative  di  consultazione
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
              4-bis. I decreti legislativi di cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
              5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549 , e' riaperto fino  al  31  luglio
          1997. 
              6.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le
          parole:  «ai  dirigenti  generali   ed   equiparati»   sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  «prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato»;  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 
              7. Sono abrogati gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso.". 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          9 novembre 2001  (Definizione  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   8
          febbraio 2002, n. 33, supplemento ordinario. 
              - Il testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  18
          febbraio  2000,  n.  56   (Disposizioni   in   materia   di
          federalismo fiscale, a norma dell'art. 10  della  legge  13
          maggio 1999, n. 133), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 marzo 2000, n. 62, e' il seguente: 
              «Art.  9  (Procedure  di  monitoraggio  dell'assistenza
          sanitaria). -  1.  Al  fine  di  consentire  la  tempestiva
          attivazione di procedure  di  monitoraggio  dell'assistenza
          sanitaria effettivamente erogata in ogni  regione,  nonche'
          di permettere la verifica del rispetto  delle  garanzie  di
          cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e  delle
          compatibilita' finanziarie di cui all'art. 1, comma 3,  del
          citato decreto legislativo n. 502  del  1992,  il  Ministro
          della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, d'intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
          definisce con uno o piu' decreti, entro centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  un
          sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna  regione
          degli obiettivi  di  tutela  della  salute  perseguiti  dal
          Servizio sanitario nazionale. 
              2. Il sistema di garanzia di cui al comma 1 comprende: 
                a) un insieme minimo di  indicatori  e  parametri  di
          riferimento, relativi a  elementi  rilevanti  ai  fini  del
          monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli
          essenziali ed uniformi di assistenza, nonche'  dei  vincoli
          di bilancio delle regioni a statuto ordinario, anche tenuto
          conto di quanto previsto  dall'art.  28,  comma  10,  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
                b) le regole e le convenzioni per la rilevazione,  la
          validazione e l'elaborazione delle informazioni e dei  dati
          statistici necessari per l'applicazione del sistema di  cui
          alla lettera a); 
                c) le procedure per la pubblicizzazione periodica dei
          risultati   dell'attivita'   di    monitoraggio    e    per
          l'individuazione delle regioni che  non  rispettano  o  non
          convergono verso i parametri di cui alla lettera a),  anche
          prevedendo limiti di  accettabilita'  entro  intervalli  di
          oscillazione dei valori di riferimento. 
              3. Il Governo, sentita la Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano, adotta  le  raccomandazioni  al  fine  di
          correggere le anomalie riscontrate attraverso il sistema di
          monitoraggio  di  cui  al  presente  articolo  e   per   la
          individuazione di forme di  sostegno  alle  regioni,  anche
          attraverso  la  sottoscrizione  di  convenzioni  ai   sensi
          dell'art. 19-ter,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
              4. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte
          della regione, delle misure di garanzia fissate a norma dei
          commi 1 e 2, il Governo, su  proposta  del  Ministro  della
          sanita', con le procedure e le garanzie di cui all'art.  2,
          comma 2-octies, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502, e successive modificazioni, dispone la  progressiva
          riduzione   dei   trasferimenti   perequativi    e    delle
          compartecipazioni, in misura non superiore al 3  per  cento
          della  quota  capitaria  stabilita  dal   Piano   sanitario
          nazionale  e   la   loro   contestuale   sostituzione   con
          trasferimenti  erariali  finalizzati  all'attivazione   del
          sistema di garanzie. 
              5. Le determinazioni incidenti sui  fattori  generatori
          della spesa sanitaria, ed in particolare quelle riguardanti
          la spesa per il personale,  la  spesa  farmaceutica  e  gli
          oneri per la cura dei non residenti, sono  assunte,  ognuna
          secondo  il  rispettivo  regime,   in   modo   da   rendere
          trasparenti le responsabilita' di dette determinazioni, con
          riguardo ai diversi livelli di governo, centrale, regionale
          e locale e da consentire il confronto nelle competenti sedi
          istituzionali, nonche' da evidenziare i prevedibili effetti
          finanziari  delle  determinazioni  medesime   sui   diversi
          livelli di governo, assicurando che gli eventuali  maggiori
          oneri a carico delle regioni a statuto ordinario, derivanti
          da disposizioni legislative assunte  a  livello  nazionale,
          siano correlati  ad  un  corrispondente  adeguamento  della
          quota di compartecipazione regionale all'IVA.". 
              - Il testo dell'art. 10 decreto-legge 13  maggio  1999,
          n.  133   (Disposizioni   in   materia   di   perequazione,
          razionalizzazione e federalismo fiscale), pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17  maggio  1999,  n.  113,  supplemento
          ordinario, e' il seguente: 
              «Art.  10  (Disposizioni  in  materia  di   federalismo
          fiscale). - 1. Il Governo e'  delegato  ad  emanare,  entro
          nove mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
          finanziamento  delle  regioni   a   statuto   ordinario   e
          l'adozione di  meccanismi  perequativi  interregionali,  in
          base ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) abolizione dei vigenti  trasferimenti  erariali  a
          favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione  di
          quelli destinati a finanziare interventi nel settore  delle
          calamita'  naturali,  nonche'   di   quelli   a   specifica
          destinazione per i quali sussista  un  rilevante  interesse
          nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
          soppressi quelli destinati al finanziamento  del  trasporto
          pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
          422, e della  spesa  sanitaria  corrente;  quest'ultima  e'
          computata  al  netto  delle  somme  vincolate  da   accordi
          internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle
          attivita'  degli  istituti   di   ricerca   scientifica   e
          sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali
          o  dal  piano  sanitario  nazionale  riguardanti  programmi
          speciali di interesse e rilievo nazionale e  internazionale
          per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione  dei
          servizi e alle tecnologie  e  biotecnologie  sanitarie,  in
          misura non inferiore alla  relativa  spesa  storica.  Fermo
          restando quanto previsto dal  comma  2  dell'art.  121  del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112   ,   sono
          determinati, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,   i   criteri   per   il   raccordo
          dell'attivita'  degli  istituti  di  ricovero  e   cura   a
          carattere  scientifico  con  la  programmazione  regionale,
          nonche' le modalita' per il finanziamento  delle  attivita'
          assistenziali; 
                b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera
          a) e di quelli connessi al conferimento  di  funzioni  alle
          regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n.  59,
          mediante  un  aumento  dell'aliquota  di  compartecipazione
          dell'addizionale regionale all'IRPEF, con  riduzione  delle
          aliquote erariali in modo  tale  da  mantenere  il  gettito
          complessivo dell'IRPEF  inalterato;  aumento  dell'aliquota
          della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la  quale
          non potra' comunque essere superiore a 450 lire  al  litro;
          istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non
          inferiore al 20 per cento del gettito IVA  complessivo.  Le
          assegnazioni    alle    regioni    del    gettito     delle
          compartecipazioni, al netto di quanto  destinato  al  fondo
          perequativo  di  cui  alla  lettera   e),   avvengono   con
          riferimento  a  dati  indicativi  delle   rispettive   basi
          imponibili regionali; 
                c) determinazione delle esatte misure delle  aliquote
          di cui alla lettera b) in modo tale da  assicurare,  tenuto
          conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai
          sensi dell'art. 26, comma 2,  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997,  n.  446  ,  la  copertura  complessiva  dei
          trasferimenti aboliti; 
                d) previsione di meccanismi perequativi  in  funzione
          della capacita' fiscale relativa ai  principali  tributi  e
          compartecipazioni  a  tributi   erariali,   nonche'   della
          capacita'  di  recupero   dell'evasione   fiscale   e   dei
          fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di  un  eventuale
          periodo transitorio, non  superiore  ad  un  triennio,  nel
          quale la perequazione  possa  essere  effettuata  anche  in
          funzione della spesa storica; cio' al fine di consentire  a
          tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
          funzioni e di  erogare  i  servizi  di  loro  competenza  a
          livelli essenziali  ed  uniformi  su  tutto  il  territorio
          nazionale,   tenendo   conto   delle   capacita'    fiscali
          insufficienti a far  conseguire  tali  condizioni  e  della
          esigenza  di   superare   gli   squilibri   socio-economici
          territoriali; 
                e)  previsione  di  istituire  un  fondo  perequativo
          nazionale  finanziato  attingendo  alla   compartecipazione
          all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando
          a questa finalizzazione  anche  quota  parte  dell'aliquota
          della compartecipazione all'accisa  sulla  benzina  di  cui
          alla medesima lettera b); 
                f) revisione del sistema dei  trasferimenti  erariali
          agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione
          connesse  all'aumento  dell'autonomia  impositiva  e   alla
          capacita' fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione
          all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi  su
          quote capitarie definite in relazione alle  caratteristiche
          territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonche' alle
          situazioni economiche e sociali e puo'  essere  effettuata,
          per  un  periodo  transitorio,  anche   in   funzione   dei
          trasferimenti storici; 
                g)  [previsione  di  un   periodo   transitorio   non
          superiore  al  triennio  nel  quale  ciascuna  regione   e'
          vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle  prestazioni
          del Servizio sanitario nazionale,  una  spesa  definita  in
          funzione  della  quota  capitaria   stabilita   dal   piano
          sanitario nazionale; la rimozione del vincolo  e'  comunque
          coordinata con l'attivazione del sistema  di  controllo  di
          cui alla  lettera  i);  gli  eventuali  risparmi  di  spesa
          sanitaria rimangono attribuiti in ogni  caso  alla  regione
          che li ha ottenuti]; 
                h) estensione dei meccanismi di finanziamento di  cui
          alla  lettera  b)  alla  copertura  degli  oneri   per   lo
          svolgimento delle funzioni e dei  compiti  trasferiti  alle
          regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997,  n.
          59 , ad esito del  procedimento  di  identificazione  delle
          risorse di cui all'art. 7 della predetta legge  n.  59  del
          1997, tenuto  conto  dei  criteri  definiti  nelle  lettere
          precedenti, nonche'  dei  criteri  previsti  dall'art.  48,
          comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , in  quanto
          applicabile; 
                i) previsione  di  procedure  di  monitoraggio  e  di
          verifica dell'assistenza  sanitaria  erogata,  in  base  ad
          appropriati parametri qualitativi e  quantitativi,  nonche'
          di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
          condizionando al loro rispetto la misura dei  trasferimenti
          perequativi e  delle  compartecipazioni;  razionalizzazione
          della normativa e delle  procedure  vigenti  in  ordine  ai
          fattori generatori della spesa sanitaria,  con  particolare
          riguardo alla spesa  del  personale,  al  fine  di  rendere
          trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
          ciascun livello di governo; 
                l)  previsione  di   una   revisione   organica   del
          trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per  i
          contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria
          versati ad enti o casse, al fine di: 
                  1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente
          agevolazione in favore dei fondi integrativi  del  Servizio
          sanitario nazionale, come disciplinati  dalle  disposizioni
          attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419 ; 
                  2) assicurare la parita' di trattamento fiscale tra
          i fondi diversi da quelli di cui al numero 1); 
                  3) garantire l'invarianza complessiva  del  gettito
          ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
                m) coordinamento  della  disciplina  da  emanare  con
          quella attualmente vigente in  materia  per  le  regioni  a
          statuto speciale, salvo i  profili  attribuiti  alle  fonti
          previste dagli statuti di autonomia; 
                n) estensione anche alle regioni  della  possibilita'
          di partecipare alle attivita' di accertamento  dei  tributi
          erariali, in analogia a quanto gia' previsto per  i  comuni
          dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600; 
                o) abolizione della compartecipazione  dei  comuni  e
          delle province al gettito dell'IRAP  di  cui  all'art.  27,
          commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446 , e conseguente rideterminazione  dei  trasferimenti
          erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da
          garantire la neutralita' finanziaria per i suddetti enti  e
          la  copertura  degli  oneri  di  cui  all'art.  1-bis   del
          decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.  Ai  fini
          della suddetta  rideterminazione  si  fa  riferimento  alla
          compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998; 
                p)  previa  verifica  della  compatibilita'  con   la
          normativa comunitaria, facolta' per le  regioni  a  statuto
          ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
          benzine, nei  limiti  della  quota  assegnata  alle  stesse
          regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni,
          in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione
          di  misure  di  compartecipazione  regionale  all'eventuale
          aumento del gettito della quota statale  dell'accisa  sulle
          benzine accertato nelle regioni per effetto della  prevista
          riduzione della quota regionale; 
                q) definizione delle modalita' attraverso le quali le
          regioni  e  gli   enti   locali   siano   coinvolti   nella
          predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
          cui al presente comma; 
                r)  previsione,  anche  in  attuazione  delle   norme
          vigenti, di misure idonee  al  conseguimento  dei  seguenti
          principi e obiettivi: 
                  1) le misure organiche e strutturali  corrispondano
          alle  accresciute  esigenze  conseguenti  ai   conferimenti
          operati con i decreti legislativi attuativi della legge  15
          marzo 1997, n. 59; 
                  2) le  regioni  siano  coinvolte  nel  processo  di
          individuazione di  conseguenti  trasferimenti  erariali  da
          sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione
          di tributi erariali e  di  predisposizione  della  relativa
          disciplina. 
              2. L'attuazione del comma 1 non deve  comportare  oneri
          aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci  del
          complesso delle regioni a statuto  ordinario,  deve  essere
          coordinata con gli obiettivi di finanza  pubblica  relativi
          al patto  di  stabilita'  interno  di  cui  alla  legge  23
          dicembre 1998, n. 448  ,  e  deve  essere  coerente  con  i
          principi e  i  criteri  direttivi  di  cui  alla  legge  30
          novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento  con
          i predetti obiettivi, principi e  criteri,  entro  un  anno
          dalla data di entrata in  vigore  dei  decreti  legislativi
          attuativi della  citata  legge  n.  419  del  1998,  e  nel
          rispetto delle procedure, dei principi e criteri  direttivi
          stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con  uno  o
          piu'   decreti   legislativi   possono    essere    emanate
          disposizioni correttive e integrative. 
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi al Parlamento per l'espressione  del  parere
          da   parte   delle   competenti   Commissioni   permanenti,
          successivamente   all'acquisizione   degli   altri   pareri
          previsti,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza
          prevista per l'esercizio della delega.  Le  Commissioni  si
          esprimono entro trenta giorni dalla data  di  trasmissione.
          Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
          decreti legislativi, nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi previsti dal presente articolo  e  previo  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti,  possono  essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  disposizioni
          integrative o correttive. 
              4. All'art. 17, comma 6, lettera b), del  decreto-legge
          23 febbraio 1995, n. 41 ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art.
          4, comma 1, lettera b-bis),  del  decreto-legge  2  ottobre
          1995, n. 415 , convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          29 novembre 1995, n. 507,  le  parole:  «ad  eccezione  dei
          consumi  di   energia   elettrica   relativi   ad   imprese
          industriali ed alberghiere» sono soppresse. 
              5. All'art. 4 del decreto-legge 30 settembre  1989,  n.
          332  ,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge   27
          novembre 1989, n. 384,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                a) (Omissis); 
                b) il comma 2 e' abrogato. 
              6.  Al  fine  di  agevolare  il  raggiungimento   degli
          obiettivi di cui al Protocollo sui  cambiamenti  climatici,
          adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997,  l'energia  elettrica
          prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle  imprese  di
          autoproduzione e per  qualsiasi  uso  in  locali  e  luoghi
          diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
          addizionali  erariali  di  cui  al  comma  5.  Agli   oneri
          derivanti dall'attuazione del presente comma, pari  a  lire
          26 miliardi  per  ciascuno  degli  anni  2000  e  2001,  si
          provvede, quanto a lire 6  miliardi  mediante  le  maggiori
          entrate derivanti dal comma 5,  e  per  la  parte  restante
          mediante utilizzazione delle risorse  di  cui  all'art.  8,
          comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n.  448
          . 
              7. L'esercizio di  impianti  da  fonti  rinnovabili  di
          potenza elettrica non superiore a 20  kW,  anche  collegati
          alla rete, non e' soggetto agli obblighi  di  cui  all'art.
          53,  comma  1,  del  testo  unico  approvato  con   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata,
          sia autoprodotta che ricevuta  in  conto  scambio,  non  e'
          sottoposta   all'imposta   erariale   ed   alle    relative
          addizionali   sull'energia   elettrica.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas stabilisce le  condizioni  per
          lo scambio dell'energia elettrica fornita dal  distributore
          all'esercente dell'impianto. 
              8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26
          ottobre 1995, n. 504, all'art. 52, comma 5, lettera a),  le
          parole:  «e  sempreche'  non  cedano  l'energia   elettrica
          prodotta alla rete pubblica» sono soppresse. 
              9. (Omissis); 
              10. Nel comma  7  dell'art.  17  del  decreto-legge  23
          febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 marzo 1995, n.  85,  le  parole:  «affluiscono  ad
          appositi  capitoli  dell'entrata  del  bilancio  statale  e
          restano  acquisite  all'erario»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «sono versate direttamente ai comuni». 
              11. I trasferimenti alle  province  sono  decurtati  in
          misura pari al maggior gettito derivante  dall'applicazione
          dell'aliquota  di  18   lire   per   kWh   dell'addizionale
          provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel  caso  in
          cui la capienza dei trasferimenti  fosse  insufficiente  al
          recupero  dell'intero  ammontare   dell'anzidetto   maggior
          gettito, si provvede mediante una riduzione  dell'ammontare
          di  devoluzione  dovuta   dell'imposta   sull'assicurazione
          obbligatoria per la responsabilita' civile derivante  dalla
          circolazione dei  veicoli  a  motore.  I  trasferimenti  ai
          comuni sono variati in diminuzione o in aumento  in  misura
          pari  alla  somma   del   maggiore   o   minore   derivante
          dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere  a)  e
          b) del comma 2 dell'art. 6 del  decreto-legge  28  novembre
          1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          gennaio 1989, n.  20,  come  sostituito  dal  comma  9  del
          presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
          disposizione di cui al  comma  10  del  presente  articolo,
          diminuita del  mancato  gettito  derivante  dall'abolizione
          dell'addizionale comunale sul consumo di energia  elettrica
          nei luoghi diversi dalle abitazioni. 
              12. L'ente liquidatore e' tenuto a garantire agli  enti
          locali  interessati  il  diritto  di  verificare,  mediante
          l'accesso  alle  relative  informazioni,  la  procedura  di
          accertamento  e  liquidazione  delle  addizionali  di  loro
          competenza sui consumi di energia elettrica. 
              13. Le operazioni di conferimento d'azienda o  di  rami
          d'azienda poste in essere  in  esecuzione  della  normativa
          nazionale  di  recepimento  della  direttiva  96/92/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  19  dicembre  1996,
          concernente   norme   comuni   per   il   mercato   interno
          dell'energia  elettrica,  e  ogni  altra  operazione  della
          medesima  natura  concernente  il  riassetto  del   settore
          elettrico nazionale prevista  da  tale  normativa,  non  si
          considerano  atti  di  alienazione  ai  fini   dell'imposta
          sull'incremento di valore degli immobili e si applicano  ad
          esse le disposizioni dell'art. 3,  secondo  comma,  secondo
          periodo, e dell'art. 6,  settimo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  643  ,  e
          successive modificazioni. 
              14. Al comma 149, lettera d) dell'art. 3 della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato. 
              15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10  e  11  si
          applicano a partire dal 1° gennaio 2000. 
              16. Fino al 31  dicembre  1999,  all'energia  elettrica
          consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per
          ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali: 
                a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
          abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire; 
                b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
          abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000
          kW: 10,5 lire; 
                c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
          abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire. 
              17. L'art. 60 del testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  si  interpreta  nel
          senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'art. 52,
          comma 2, dello stesso testo unico, previste  per  l'imposta
          di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro  non
          applicabilita' alle addizionali  comunali,  provinciali  ed
          erariali all'imposta  di  consumo  sull'energia  elettrica,
          come stabilito dall'art. 6, comma 4, del  decreto-legge  28
          novembre 1988, n.  511  ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di  addizionali
          comunali e provinciali all'imposta di consumo  sull'energia
          elettrica, e dall'art. 4, comma  3,  del  decreto-legge  30
          settembre 1989, n. 332  ,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  27  novembre  1989,  n.  384,  in   tema   di
          addizionali erariali all'imposta  di  consumo  sull'energia
          elettrica. 
              18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.  507  ,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 5 dell'art. 3 sono soppresse  le  parole:
          «e, qualora non modificate entro il  suddetto  termine,  si
          intendano prorogate di anno in anno»; 
                b) al comma 1 dell'art. 37 sono soppresse  le  parole
          da: «, nel limite della variazione percentuale»  fino  alla
          fine del comma.". 
              - Il testo dell'art. 87 della legge 23 dicembre 2000 n.
          388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -   legge   finanziaria   2001),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2000,  n.
          302, supplemento ordinario, e' il seguente: 
              «Art.  87  (Monitoraggio  delle  prescrizioni  mediche,
          farmaceutiche, specialistiche  e  ospedaliere).  -  1.  Nel
          quadro delle competenze di governo della spesa da parte del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza
          ed  efficacia  delle  prestazioni  di  cura  da  parte  del
          Ministero  della  sanita',  e  nel  rispetto  dei   compiti
          attribuiti alle regioni in materia sanitaria,  al  fine  di
          migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle  sue
          componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e  di
          semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori
          e  le  istituzioni  preposte,  e'  introdotta  la  gestione
          informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni
          farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e  ospedaliere,
          erogate da soggetti pubblici e privati  accreditati.  Tutte
          le  procedure  informatiche  devono  garantire   l'assoluto
          anonimato del cittadino che usufruisce  delle  prestazioni,
          rispettando la normativa a tutela  della  riservatezza.  Ai
          dati oggetto della gestione  informatizzata  possono  avere
          accesso solo gli operatori da identificare  secondo  quanto
          disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282. 
              2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici  e
          gli  altri  operatori  sanitari  di  cui  al  comma  1,  il
          Ministero della  sanita',  il  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, le  regioni,  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  le
          aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in
          linea  e  ai   diversi   livelli   di   competenza,   delle
          informazioni relative: 
                a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale; 
                b)   alle    diverse    prestazioni    farmaceutiche,
          diagnostiche e specialistiche erogabili; 
                c) all'andamento dei  consumi  dei  farmaci  e  delle
          prestazioni; 
                d) all'andamento della spesa relativa. 
              3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge  il  Ministero  della  sanita',   di
          concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione   economica,   e   sentita   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   emana   i
          regolamenti e i decreti attuativi, individuando le  risorse
          finanziarie nell'ambito di quelle indicate  dall'art.  103,
          definendo le modalita' operative e i relativi  adempimenti,
          le modalita' di trasmissione dei dati ed  il  flusso  delle
          informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2. 
              4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare  le  norme
          sulla sicurezza e sulla riservatezza dei  dati  secondo  le
          leggi vigenti e risultare coerenti con  le  linee  generali
          del processo di evoluzione  dell'utilizzo  dell'informatica
          nell'amministrazione. 
              5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite
          con i decreti  attuativi  di  cui  al  comma  3,  tutte  le
          prescrizioni  citate  dovranno   essere   trasmissibili   e
          monitorabili per via telematica. 
              5-bis. Le regioni adottano le necessarie iniziative per
          attivare, nel proprio  territorio,  il  monitoraggio  delle
          prescrizioni  mediche,  farmaceutiche,  specialistiche   ed
          ospedaliere previsto dal presente articolo, assicurando  la
          tempestiva disponibilita' delle informazioni, anche per via
          telematica, ai Ministeri della  salute  e  dell'economia  e
          delle finanze, nonche' alla Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri - Dipartimento per gli affari regionali. 
              5-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei
          dati e  l'interoperabilita'  delle  soluzioni  tecnologiche
          adottate con quelle che verranno definite  nell'ambito  del
          nuovo sistema informativo  nazionale  del  Ministero  della
          salute. 
              5-quater. Le regioni determinano  le  modalita'  e  gli
          strumenti  del  monitoraggio.   Le   regioni   determinano,
          inoltre, le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che
          abbiano omesso gli adempimenti connessi al  monitoraggio  o
          che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore  al
          livello appropriato. 
              6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo  nazionale
          del  Ministero  della  sanita',  nonche'  per  l'estensione
          dell'impiego sperimentale della  carta  sanitaria  prevista
          dal progetto europeo "NETLINK" e'  autorizzata  per  l'anno
          2001 la spesa, rispettivamente, di lire 10  miliardi  e  di
          lire 4 miliardi. 
              7. All'art. 38, quarto comma, del  regolamento  per  il
          servizio  farmaceutico,  approvato  con  regio  decreto  30
          settembre 1938, n. 1706, le parole: "I  farmacisti  debbono
          conservare per la durata di cinque anni copia di  tutte  le
          ricette  spedite"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "I
          farmacisti debbono  conservare  per  sei  mesi  le  ricette
          spedite concernenti preparazioni estemporanee".». 
              Il testo dell'art. 2  del  decreto-legge  18  settembre
          2001, n.  347  (Interventi  urgenti  in  materia  di  spesa
          sanitaria),  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   19
          settembre  2001,  n.  218  e  convertito  in   legge,   con
          modificazioni, dall'art. 1, legge 16 novembre 2001, n.  405
          (Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2001, n. 268),  entrata  in
          vigore  il   giorno   successivo   a   quello   della   sua
          pubblicazione, e' il seguente: 
              «Art. 2 (Disposizioni in materia di spesa  nel  settore
          sanitario). - ‰1. Le regioni adottano le  iniziative  e  le
          disposizioni necessarie affinche' le aziende  sanitarie  ed
          ospedaliere, nell'acquisto di beni  e  servizi,  attuino  i
          principi di cui all'art. 26 della legge 23  dicembre  1999,
          n. 488, e all'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ovvero  altri  strumenti  di   contenimento   della   spesa
          sanitaria approvati dal CIPE, su  parere  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome. Le regioni, inoltre, prevedono con legge
          le sanzioni da applicare nei confronti degli amministratori
          che non  si  adeguino.  Le  regioni,  in  conformita'  alle
          direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione
          e le tecnologie, di concerto con i Ministri della salute  e
          dell'economia  e  delle  finanze,  adottano  le   opportune
          iniziative  per  favorire   lo   sviluppo   del   commercio
          elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi  in
          materia sanitari. 
              1-bis. 
              2. 
              3. Le  regioni,  attraverso  le  proprie  strutture  ed
          unita' di controllo, attivano sistemi informatizzati per la
          raccolta di dati ed informazioni riguardanti la  spesa  per
          beni e servizi, e realizzano, entro il  31  dicembre  2001,
          l'Osservatorio regionale dei prezzi in  materia  sanitaria,
          rendendo disponibili i relativi dati su  un  apposito  sito
          internet. 
              4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle
          singole regioni si attribuisce separata evidenza: 
              a)  agli  acquisti  effettuati  al   di   fuori   delle
          convenzioni  e  per  importi   superiori   ai   prezzi   di
          riferimento; 
              b) alla spesa complessiva per il personale del comparto
          sanita', ivi compreso il personale dirigente, superiore  al
          livello  registrato  nell'anno  2000,   fatti   salvi   gli
          incrementi previsti dai rinnovi contrattuali. 
              5. (Omissis); 
              5-bis.  Al  comma  3  dell'art.  15-bis   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, sono aggiunte,  prima  delle  parole:  «Sono
          soppressi» le seguenti: «A far data dal 1° febbraio 2002». 
              6. All'art. 85, comma 3, della legge 23 dicembre  2000,
          n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2002»  sono
          sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2003»; 
                b) le parole: «dal 1° gennaio 2003»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2004».». 
              - La legge 16 novembre 2001,  n.  405  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del  decreto-legge  18  settembre
          2001, n. 347, recante  interventi  urgenti  in  materia  di
          spesa sanitaria), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
          novembre 2001, n. 268. 
              L'accordo-quadro tra  il  Ministro  della  sanita',  le
          regioni e le province autonome,  sancito  dalla  Conferenza
          permanente tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano nella seduta del  22  febbraio  2001
          (Rep. atti n. 1158) concerne il piano di azione  coordinato
          per lo sviluppo del  Nuovo  Sistema  Informativo  Sanitario
          Nazionale. 
              - Il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30  settembre
          2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
          e per la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici),
          convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma
          1, della legge 24 novembre 2003, n. 326,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2  ottobre  2003,  n.  229,  supplemento
          ordinario, e' il seguente: 
              «Art.  50  (Disposizioni  per   l'accelerazione   della
          liquidazione dei rimborsi ai soggetti erogatori di  servizi
          sanitari nonche' per  il  monitoraggio  e  controllo  della
          spesa sanitaria). - 1. In attesa  della  realizzazione  del
          processo  sperimentale   di   utilizzazione   della   carta
          nazionale dei servizi per le finalita' stabilite dal  comma
          9 dell'art. 52 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  per
          una piu' rapida liquidazione dei  rimborsi  alle  farmacie,
          pubbliche e private, ai dispensari  di  farmaci  aperti  al
          pubblico, ai  laboratori  di  analisi  e  agli  altri  enti
          erogatori di servizi sanitari, nonche' di un  piu'  attento
          monitoraggio e controllo della spesa pubblica  nel  settore
          sanitario, il Ministero dell'economia e delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro della salute e con  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione
          e le tecnologie, approva, entro quindici giorni dalla  data
          di entrata in vigore dei presente decreto,  il  modello  di
          ricetta  medica  a  lettura  ottica  di  cui   all'allegato
          disciplinare del decreto  del  Ministro  della  sanita'  11
          luglio 1989, n. 350, valido per il S.S.N. a  decorrere  dal
          sesto mese successivo alla data della suo approvazione;  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  cura  altresi'  la
          stampa e la consegna delle ricette ai medici del S.S.N. che
          operano sull'intero territorio nazionale. Nelle ricette  e'
          riportato, in aggiunta alle nomenclature ovvero agli  spazi
          di  compilazione  dei   dati   prescritti   dalle   vigenti
          disposizioni in materia, un codice a barre recante  i  dati
          di identificazione dei medici del S.S.N. e delle rispettive
          AA.SS.LL.,  di  appartenenza.  Nella   compilazione   della
          ricetta   e'   sempre   riportato   il    codice    fiscale
          dell'assistito, anche in  formato  codice  a  barre.  Detto
          codice sara'  rilevabile,  superato  il  periodo  di  prima
          applicazione, attraverso apposita tessera. 
              2. In occasione  della  spedizione  della  ricetta,  le
          farmacie, pubbliche e private, e i  dispensari  di  farmaci
          aperti al pubblico, dal sesto mese successivo alla data  di
          approvazione del modello di  cui  al  comma  1,  nonche'  i
          laboratori di analisi e gli altri enti erogatori di servizi
          sanitari,  a  partire  dal  decimo  mese  successivo   alla
          predetta approvazione,  effettuano  la  rilevazione  ottica
          della ricetta e l'invio della  sua  immagine  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze. La rilevazione dell'immagine
          della ricetta ed il suo invio al Ministero dell'economia  e
          delle finanze e' effettuata con  cadenza  giornaliera,  non
          oltre le ventiquattro  ore  dal  momento  della  spedizione
          della ricetta; in  caso  di  interruzione  accidentale  del
          servizio  di  trasmissione  dati,   l'invio   dell'immagine
          avviene entro le ventiquattro ore  successive  dal  momento
          del ripristino del servizio. 
              3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede,
          a sua cura e spese,  ad  installare  e  rendere  operativi,
          presso le farmacie, i dispensari, i laboratori e gli  altri
          enti  di  cui  al  comma  1,  le   apparecchiature   ed   i
          collegamenti  telematici  occorrenti  per  la   rilevazione
          ottica e l'invio delle immagini  di  cui  al  comma  2.  In
          nessun caso le apparecchiature consentono la raccolta o  la
          conservazione  dei  dati  in  ambiente  residente  dopo  la
          conferma della  ricezione  telematica  dell'immagine  della
          ricetta  da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Al momento  della  ricezione  dell'immagine  della
          ricetta, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  con
          modalita' esclusivamente automatiche, inserisce i  dati  da
          essa desumibili in archivi distinti  e  non  interconnessi,
          uno per ogni Regione o Provincia autonoma, in modo che  sia
          assolutamente separato il codice fiscale dell'assistito  da
          tutti gli altri dati desunti dall'immagine  della  relativa
          ricetta. In ogni caso, prima dell'acquisizione  del  codice
          fiscale dell'assistito nel relativo archivio, il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  verifica,  con  modalita'
          esclusivamente automatica, attraverso l'anagrafe tributaria
          e sulla base dei parametri integrativi o correttivi  a  tal
          fine eventualmente forniti dalle Regioni e  dalle  Province
          autonome, il diritto di ciascun assistito alla  prestazione
          sanitaria economicamente agevolata, cancellando subito e in
          via definitiva il codice fiscale dell'assistito che risulta
          privo di tale diritto. A  questo  fine,  con  provvedimento
          dirigenziale del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          adottato entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabili  i  dati  che  il
          Ministero della salute, le Regioni, le  Province  autonome,
          le AA.SS.LL. e il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali trasmettono  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  con  modalita'  telematica,  nei  trenta   giorni
          successivi alla data  del  predetto  provvedimento.  4.  Al
          Ministero dell'economia e delle finanze non  e'  consentito
          trattare i dati acquisiti nell'archivio relativo ai  codici
          fiscali degli assisiti; allo stesso e' consentito  trattare
          gli altri dati desunti dalle  immagini  delle  ricette  per
          fornire mensilmente alle Regioni e alle  Province  autonome
          gli schemi di proposta di rimborso dovuto alle farmacie, ai
          dispensari, ai laboratori e agli altri  enti  erogatori  di
          servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 3  sono  resi
          disponibili   all'accesso   esclusivo,   anche   attraverso
          interconnessione, delle AA.SS.LL.  di  ciascuna  Regione  e
          Provincia autonoma per la verifica ed il riscontro dei dati
          occorrenti  alla   liquidazione   periodica   delle   somme
          spettanti,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,   alle
          farmacie, pubbliche e private,  ai  dispensari  di  farmaci
          aperti al pubblico, ai laboratori di analisi e  agli  altri
          enti  erogatori  di  servizi  sanitari.  5.   L'adempimento
          regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera  a),  della
          legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  ai  fini  dell'accesso
          all'adeguamento del finanziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale per gli  anni  2003,  2004  e  2005,  si  ritiene
          rispettato dalle regioni e province autonome anche aderendo
          alle disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso  in
          cui le regioni e province autonome provvedano  ad  attivare
          direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio
          delle prescrizioni mediche, le stesse  hanno  l'obbligo  di
          trasmettere,  con  modalita'   telematica,   al   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  copia  dei  dati  da  esse
          acquisiti, cosi' come stabilito dal decreto dirigenziale di
          cui al comma 1 del presente articolo. 6. Per  le  finalita'
          di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa  di  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2003.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2003-2005, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di conto capitale "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2003,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero".   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.». 
              - La legge 24 novembre 2003,  n.  326  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire  lo
          sviluppo e  per  la  correzione  dell'andamento  dei  conti
          pubblici)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   25
          novembre 2003, n. 274, supplemento ordinario. 
              - L'intesa sancita dalla Conferenza permanente  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271),
          in  attuazione  dell'art.  1,  comma  173  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 maggio 2005, n. 105 supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 1, comma 173 e 180 della legge  30
          dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2005)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31
          dicembre  2004,  n.  306,  supplemento  ordinario,  e'   il
          seguente: 
              «173 (Finanziamento integrativo a  carico  dello  Stato
          per  la  spesa  del  SSN).  -  L'accesso  al  finanziamento
          integrativo  a  carico  dello  Stato  derivante  da  quanto
          disposto  al  comma  164,  rispetto  al  livello   di   cui
          all'accordo Stato-regioni dell'8  agosto  2001,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre  2001,  per
          l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento  su  base  annua  a
          decorrere dal 2005, e'  subordinato  alla  stipula  di  una
          specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'art.  8,
          comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  che  contempli
          ai fini del contenimento della dinamica dei costi: 
                a)  gli  adempimenti  gia'  previsti  dalla   vigente
          legislazione; 
                b) i casi nei quali debbano essere previste modalita'
          di affiancamento dei  rappresentanti  dei  Ministeri  della
          salute e dell'economia e  delle  finanze  ai  fini  di  una
          migliore definizione delle misure da adottare; 
                c)   ulteriori   adempimenti   per   migliorare    il
          monitoraggio della spesa sanitaria  nell'ambito  del  Nuovo
          sistema informativo sanitario; 
                d) il rispetto degli  obblighi  di  programmazione  a
          livello regionale, al fine di garantire l'effettivita'  del
          processo  di  razionalizzazione  delle   reti   strutturali
          dell'offerta ospedaliera e della domanda  ospedaliera,  con
          particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di  posti
          letto per acuti e per lungodegenza e  riabilitazione,  alla
          promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
          diurno,  nonche'  alla   realizzazione   degli   interventi
          previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal  Piano
          nazionale  dell'aggiornamento  del   personale   sanitario,
          coerentemente con il Piano sanitario nazionale; 
                e) il vincolo di crescita delle  voci  dei  costi  di
          produzione, con esclusione di quelli per il  personale  cui
          si applica  la  specifica  normativa  di  settore,  secondo
          modalita' che garantiscano che, complessivamente,  la  loro
          crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2  per
          cento annuo rispetto  ai  dati  previsionali  indicati  nel
          bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali  costi
          di personale di competenza di precedenti esercizi; 
                f) in ogni caso, l'obbligo in capo  alle  regioni  di
          garantire   in   sede    di    programmazione    regionale,
          coerentemente con gli  obiettivi  sull'indebitamento  netto
          delle     amministrazioni      pubbliche,      l'equilibrio
          economico-finanziario  delle  proprie  aziende   sanitarie,
          aziende ospedaliere, aziende ospedaliere  universitarie  ed
          Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia  in
          sede  di  preventivo  annuale  che  di  conto   consuntivo,
          realizzando forme di verifica  trimestrale  della  coerenza
          degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento  netto
          delle    amministrazioni     pubbliche     e     prevedendo
          l'obbligatorieta'   dell'adozione   di   misure   per    la
          riconduzione  in   equilibrio   della   gestione   ove   si
          prospettassero situazioni di squilibrio, nonche'  l'ipotesi
          di decadenza del direttore generale.». 
              (Omissis). 
              «180 (Ricognizione da parte della regione  delle  cause
          di inefficienza). La  regione  interessata,  nelle  ipotesi
          indicate ai commi 174 e 176  nonche'  in  caso  di  mancato
          adempimento  per  gli  anni  2004   e   precedenti,   anche
          avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi
          sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause
          ed elabora un programma operativo di  riorganizzazione,  di
          riqualificazione o di potenziamento del Servizio  sanitario
          regionale, di durata non superiore al triennio. I  Ministri
          della salute e dell'economia e delle finanze e  la  singola
          regione  stipulano  apposito  accordo  che  individui   gli
          interventi necessari per il  perseguimento  dell'equilibrio
          economico,  nel  rispetto   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa  prevista
          dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
          necessaria per la riattribuzione alla  regione  interessata
          del maggiore finanziamento  anche  in  maniera  parziale  e
          graduale, subordinatamente alla  verifica  della  effettiva
          attuazione del programma.». 
              - Il testo dell'art. 1, comma 164 della citata legge 30
          dicembre 2004, n. 311 e' il seguente: 
              «164 (Livello complessivo di  spesa  del  SSN).  -  Per
          garantire  il  rispetto  degli  obblighi  comunitari  e  la
          realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il
          triennio 2005-2007 il livello complessivo della  spesa  del
          Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre
          lo Stato, e' determinato in  88.195  milioni  di  euro  per
          l'anno 2005, 89.960 milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e
          91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti  importi
          ricomprendono anche quello  di  50  milioni  di  euro,  per
          ciascuno  degli  anni  indicati,  a  titolo  di   ulteriore
          finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale  «Bambino
          Gesu'». Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4,
          comma 3, del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001,  n.  405,  concorre  al  ripiano  dei  disavanzi  del
          Servizio sanitario nazionale per  gli  anni  2001,  2002  e
          2003. A tal fine e' autorizzata, a  titolo  di  regolazione
          debitoria, la spesa di 2.000 milioni  di  euro  per  l'anno
          2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano  dei
          disavanzi della regione Lazio per  l'anno  2003,  derivanti
          dal  finanziamento  dell'ospedale   «Bambino   Gesu'».   Le
          predette disponibilita' finanziarie sono ripartite  tra  le
          regioni con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
          la Conferenza Stato-Regioni.». 
              - L'intesa sancita dalla Conferenza permanente  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243)
          concerne il Nuovo Patto per la salute 2010-2012. 
              - Il decreto del  Ministro  della  sanita'  27  ottobre
          2000,  n.  380  (Regolamento  recante   norme   concernenti
          l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui
          dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e  privati)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19  dicembre  2000,  n.
          295. 
              - Il decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001,
          n. 349 (Regolamento recante: «Modificazioni al  certificato
          di assistenza al parto, per  la  rilevazione  dei  dati  di
          sanita' pubblica e statistici di base relativi agli  eventi
          di nascita, alla nati-mortalita'  ed  ai  nati  affetti  da
          malformazioni») e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19
          settembre 2001, n. 218. 
              - Il decreto del Ministro della salute 31  luglio  2007
          recante   "Istituzione   del   flusso   informativo   delle
          prestazioni  farmaceutiche  effettuate   in   distribuzione
          diretta o per conto" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          2 ottobre 2007, n. 229. 
              - Il decreto del Ministero del lavoro, della  salute  e
          delle  politiche   sociali   17   dicembre   2008   recante
          "Istituzione del sistema informativo  per  il  monitoraggio
          dell'assistenza domiciliare" e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 gennaio 2009, n. 6. 
              - Il decreto del Ministero del lavoro, della  salute  e
          delle  politiche   sociali   17   dicembre   2008   recante
          "Istituzione del sistema informativo  per  il  monitoraggio
          delle  prestazioni  erogate   nell'ambito   dell'assistenza
          sanitaria  in  emergenza-urgenza"   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2009, n. 9. 
              - Il decreto del Ministero del lavoro, della  salute  e
          delle politiche sociali 17 dicembre 2008 (Istituzione della
          banca dati finalizzata alla rilevazione  delle  prestazioni
          residenziali  e  semiresidenziali)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2009, n. 6. 
              - Il decreto del Ministro della salute 11  giugno  2010
          (Istituzione  del  sistema  informativo  nazionale  per  le
          dipendenze)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          luglio 2010, n. 160. 
              - Il decreto del Ministro della salute 15 ottobre  2010
          (Istituzione  del  sistema  informativo  nazionale  per  le
          dipendenze)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          ottobre 2010, n. 160. 
              - Il decreto del Ministro della salute  6  giugno  2012
          (Istituzione del sistema informativo  per  il  monitoraggio
          dell'assistenza erogata presso gli Hospice)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2012, n. 142. 
              - Il testo dell'art. 27, comma 2 e dell'art. 30,  comma
          2  del  decreto  legislativo   6   maggio   2011,   n.   68
          (Disposizioni in materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario),pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  12
          maggio 2011, n. 109, e' il seguente: 
              «Art. 27 (Determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard regionali). - 1. (Omissis). 
              2. Per la determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard  regionali  si  fa   riferimento   agli   elementi
          informativi  presenti   nel   Nuovo   sistema   informativo
          sanitario (NSIS) del Ministero della salute.». 
              «Art.   30   (Disposizioni    relative    alla    prima
          applicazione). - 1. (Omissis). 
              2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza
          Stato-Regioni,   implementa   un   sistema   adeguato    di
          valutazione della qualita' delle  cure  e  dell'uniformita'
          dell'assistenza  in  tutte  le  regioni  ed   effettua   un
          monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia  dei
          servizi, anche al fine degli adempimenti  di  cui  all'art.
          27, comma 11.». 
              - Il testo degli articoli 85, comma 1, lettera b) e 98,
          comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 2003,
          n.  196  e  successive  modificazioni  recante  "Codice  in
          materia di protezione dei dati  personali",  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29   luglio   2003,   n.   174,
          Supplemento Ordinario, e' il seguente: 
              «Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale).  -
          1. Fuori dei casi di cui al  comma  2,  si  considerano  di
          rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20  e
          21, le finalita' che rientrano  nei  compiti  del  Servizio
          sanitario  nazionale  e  degli  altri  organismi   sanitari
          pubblici relative alle seguenti attivita': 
              (Omissis); 
              b) programmazione, gestione,  controllo  e  valutazione
          dell'assistenza sanitaria;». 
              «Art. 98 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). -
          1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
          degli  articoli  20  e  21,  le   finalita'   relative   ai
          trattamenti effettuati da soggetti pubblici: 
              (Omissis); 
              b) che fanno parte  del  sistema  statistico  nazionale
          (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989,
          n. 322, e successive modificazioni;». 
              - Il testo dell'art. 20, commi 2 e 3,  dell'art.  21  e
          dell'art. 181, comma 1, lettera  a)  del  suddetto  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' il seguente: 
              «Art. 20 (Principi applicabili al trattamento  di  dati
          sensibili). - 1. (Omissis); 
              2. Nei casi in cui una disposizione di legge  specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di  dati  sensibili  e   di   operazioni   eseguibili,   il
          trattamento e' consentito solo in riferimento  ai  tipi  di
          dati e di operazioni identificati e resi  pubblici  a  cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto dei principi di  cui  all'art.  22,  con  atto  di
          natura regolamentare  adottato  in  conformita'  al  parere
          espresso dal Garante  ai  sensi  dell'art.  154,  comma  1,
          lettera g), anche su schemi tipo. 
              3. Se il trattamento non e' previsto  espressamente  da
          una disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici  possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle demandate ai  medesimi  soggetti  dalla  legge,  che
          perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e  per
          le  quali  e'  conseguentemente   autorizzato,   ai   sensi
          dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei  dati  sensibili.
          Il trattamento e' consentito solo se il  soggetto  pubblico
          provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i  tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.». 
              (Omissis). 
              «Art. 21 (Principi applicabili al trattamento  di  dati
          giudiziari). - 1. Il  trattamento  di  dati  giudiziari  da
          parte  di  soggetti  pubblici   e'   consentito   solo   se
          autorizzato   da   espressa   disposizione   di   legge   o
          provvedimento del Garante che specifichino le finalita'  di
          rilevante interesse pubblico del  trattamento,  i  tipi  di
          dati trattati e di operazioni eseguibili. 
              1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari  e'  altresi'
          consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli
          d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni  di
          criminalita'  organizzata  stipulati   con   il   Ministero
          dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'art.
          15, comma 2, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          300, previo parere del Garante per la protezione  dei  dati
          personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e
          delle operazioni eseguibili. 
              2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4,  si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.». 
              «Art. 181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per  i
          trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
          2004, in sede di prima applicazione del presente codice: 
                a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
          dei tipi di dati e di operazioni ai  sensi  degli  articoli
          20, commi 2  e  3,  e  21,  comma  2,  e'  effettuata,  ove
          mancante, entro il 28 febbraio 2007;». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322
          (Norme   sul   sistema   statistico   nazionale   e   sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto  1988  n.  400)  e
          successive  modificazioni,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222. 
              - Il testo dell'art. 24 della citata  legge  23  agosto
          1988, n. 400 e' il seguente: 
              «Art. 24 (Delega per la riforma degli enti pubblici  di
          informazione statistica). - 1. Il Governo  e'  delegato  ad
          emanare, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  norme  aventi  valore   di   legge
          ordinaria per la  riforma  degli  enti  e  degli  organismi
          pubblici di informazione statistica  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) che sia  attuato  il  sistematico  collegamento  e
          l'interconnessione di tutte  le  fonti  pubbliche  proposte
          alla raccolta e alla elaborazione  dei  dati  statistici  a
          livello centrale e locale; 
                b) che sia istituito un ufficio di statistica  presso
          ogni  amministrazione  centrale  dello  Stato,  incluse  le
          aziende autonome, e che gli uffici  cosi'  istituiti  siano
          posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT; 
                c)  che  siano  attribuiti  all'ISTAT  i  compiti  di
          indirizzo e coordinamento; 
                d) che sia garantito il principio  dell'imparzialita'
          e della completezza nella raccolta,  nella  elaborazione  e
          nella diffusione dei dati; 
                e) che sia garantito l'acceso diretto  da  parte  del
          Parlamento, delle regioni,  di  enti  pubblici,  di  organi
          dello  Stato,  di  persone  giuridiche  di  associazioni  e
          singoli  cittadini  ai  dati   elaborati   con   i   limiti
          espressamente previsti  dalla  legge  e  nel  rispetto  dei
          diritti fondamentali della persona; 
                f)  che  sia  informato  annualmente  il   Parlamento
          sull'attivita' dell'ISTAT, sulla  raccolta,  trattamento  e
          diffusione dei dati  statistici  da  parte  della  pubblica
          amministrazione; 
                g)  che  sia  garantita  l'autonomia  dell'ISTAT   in
          materia  di  strutture,  di  organizzazione  e  di  risorse
          finanziarie. 
              2. I decreti delegati di cui al comma  1  sono  emanati
          previo parere delle  Commissioni  permanenti  delle  Camere
          competenti per materia. Il Governo  procede  comunque  alla
          emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia
          espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.". 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e successive  modificazioni,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio  2005,  n.
          112, supplemento ordinario n. 93. 
              - Il testo dell'art. 154, comma 4 del suddetto  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' il seguente: 
              «Art. 154 (Compiti). - (Omissis). 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 73 del citato decreto  legislativo
          7 marzo 2005,  n.  82  e  successive  modificazioni  e'  il
          seguente: 
              «Art. 73 (Sistema pubblico di connettivita'  (SPC)).  -
          1. Nel rispetto dell'art. 117, secondo comma,  lettera  r),
          della   Costituzione,   e   nel   rispetto   dell'autonomia
          dell'organizzazione  interna  delle  funzioni   informative
          delle regioni e delle autonomie  locali  il  presente  Capo
          definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita'
          e  cooperazione  (SPC),  quale  insieme  di  infrastrutture
          tecnologiche   e   di   regole   tecniche   che    assicura
          l'interoperabilita'  tra  i   sistemi   informativi   delle
          pubbliche  amministrazioni,   permette   il   coordinamento
          informativo e informatico dei dati tra  le  amministrazioni
          centrali, regionali e locali  e  tra  queste  e  i  sistemi
          dell'Unione europea ed e' aperto all'adesione da parte  dei
          gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati. 
              2. Il SPC garantisce la  sicurezza  e  la  riservatezza
          delle informazioni, nonche' la salvaguardia  e  l'autonomia
          del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente. 
              3. La realizzazione del SPC avviene  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
                a) sviluppo architetturale  e  organizzativo  atto  a
          garantire la federabilita' dei sistemi; 
                b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di
          interoperabilita'   e   di   supporto   alla   cooperazione
          applicativa; 
                b-bis) aggiornamento continuo del sistema e  aderenza
          alle migliori pratiche internazionali; 
                c) sviluppo  del  mercato  e  della  concorrenza  nel
          settore  delle   tecnologie   dell'informazione   e   della
          comunicazione. 
              3-bis. 
              3-ter. Il SPC e' costituito da un insieme  di  elementi
          che comprendono: 
                a)   infrastrutture,   architetture   e    interfacce
          tecnologiche; 
                b)  linee  guida  e  regole  per  la  cooperazione  e
          l'interoperabilita'; 
                c) catalogo di servizi e applicazioni. 
              3-quater. Ai sensi dell'art. 71 sono dettate le  regole
          tecniche  del   Sistema   pubblico   di   connettivita'   e
          cooperazione,  al  fine  di  assicurarne:   l'aggiornamento
          rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza  alle
          linee  guida  europee  in  materia  di   interoperabilita';
          l'adeguatezza  rispetto  alle  esigenze   delle   pubbliche
          amministrazioni e dei  suoi  utenti;  la  piu'  efficace  e
          semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici  e
          privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          1° aprile 2008 (Regole  tecniche  e  di  sicurezza  per  il
          funzionamento  del  Sistema   pubblico   di   connettivita'
          previste dall'art. 71, comma 1-bis del decreto  legislativo
          7   marzo    2005,    n.    82,    recante    il    «Codice
          dell'amministrazione  digitale»),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2008, n. 144. 
              - Il testo dell'art. 71, comma 1-bis del citato decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive  modificazioni
          e' il seguente: 
              «Art. 71 (Regole tecniche). - 1-bis.  Entro  nove  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri emanati su  proposta  del  Ministro  delegato  per
          l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro  per  la
          funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il
          funzionamento del sistema pubblico di connettivita'.». 
              - Per  il  testo  dell'art.  50  del  decreto-legge  30
          settembre 2003, n. 269 vedasi nelle note alle premesse. 
              - Per la legge 24 novembre 2003, n.  326  vedasi  nelle
          note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 vedasi
          nelle note alle premesse 
              - Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 18
          ottobre 2012, n. 179, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Per la legge 17 dicembre 2012, n. 221,  e  successive
          modificazioni, vedasi nelle note alle premesse.