IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12
dicembre 2016 con il quale la senatrice dott.ssa Anna Finocchiaro e'
stata nominata Ministra senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 2016 con il quale alla
predetta Ministra senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per
i rapporti con il Parlamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016
con il quale l'on. dott.ssa Maria Teresa Amici e il sen. Luciano
Pizzetti sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante: «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare, l'art. 22 relativo al Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento;
Ritenuto opportuno delegare alla Ministra per i rapporti con il
Parlamento le funzioni di cui al presente decreto;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
Delega di funzioni in materia
di rapporti con il Parlamento
1. A decorrere dal 12 dicembre 2016 la Ministra senza portafoglio
per i rapporti con il Parlamento sen. dott.ssa Anna Finocchiaro e'
delegata ad esercitare le seguenti funzioni:
a) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi
parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di
carattere regolamentare relative al ruolo e alle prerogative del
Governo in Parlamento;
b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la
programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorita'
governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;
c) fornire al Presidente del Consiglio dei ministri una costante
e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;
d) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione alle
Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando
che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori
parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficolta'
riscontrate;
e) esercitare la facolta' del Governo di cui all'art. 72, terzo
comma, della Costituzione e le facolta' conseguenti nelle forme
previste dai Regolamenti parlamentari e dall'art. 14, comma 5, del
Regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive
modificazioni;
f) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo
nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di
mozioni e risoluzioni;
g) autorizzare la presentazione da parte dei Ministri nel corso
dei procedimenti di esame parlamentare di emendamenti del Governo,
ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio,
dopo aver effettuato la relativa attivita' istruttoria con gli altri
Ministri competenti, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno al
Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni;
h) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli
emendamenti di iniziativa parlamentare;
i) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle
relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi
dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni;
l) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di
relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione,
richieste dalle Commissioni parlamentari a norma dell'art. 5, comma
2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
m) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva
predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di
relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari
nel corso dei procedimenti legislativi;
n) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del
Governo competenti nelle sedi parlamentari, comprese le sedute del
Comitato per la legislazione;
o) curare gli adempimenti riguardanti gli atti di sindacato
ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del
Consiglio dei ministri o al Governo nel suo complesso e provvedendo
alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia fra
i Dicasteri;
p) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la
trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi,
assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e
con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
q) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle
Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina
governativa di competenza del Consiglio dei ministri, da sottoporre
al parere parlamentare;
r) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il
Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea.
2. La Ministra esercita le altre funzioni attribuitegli dal capo
III del Regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e
successive modificazioni.
3. La Ministra, per le finalita' di cui al presente articolo, si
avvale del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.