IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile»,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  25  agosto  2016,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e
1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in
conseguenza  dell'eccezionale  evento  sismico  che  ha   colpito   i
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo  in  data  24
agosto 2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
con la quale  sono  stati  estesi,  in  conseguenza  degli  ulteriori
eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente  i  territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  in  data  26  ottobre
2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con  la  citata
delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
con la quale sono stati  ulteriormente  estesi,  in  conseguenza  dei
nuovi ed eccezionali eventi sismici che  hanno  colpito  i  territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  in  data  30  ottobre
2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta
delibera del 25 agosto 2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1°  settembre  2016,  n.
392 del 6 settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19
settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del  10  ottobre
2016, n. 400 del 31 ottobre 2016, n. 405 del 10 novembre 2016, n. 406
del 12 novembre 2016, n. 408 del 15 novembre  2016,  n.  414  del  19
novembre 2016, n. 415 del 21 novembre 2016, n. 418  del  29  novembre
2016, n. 422 del 16 dicembre 2016, n. 427 del 20  dicembre  2016,  n.
431 dell'11 gennaio 2017, nonche' n. 436 del 22 gennaio 2017, recanti
ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli
eccezionali eventi sismici di cui trattasi; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre 2016  recante  nomina  del  Commissario  straordinario  del
Governo per la ricostruzione nei  territori  interessati  dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, di cui  al  comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale  reiterarsi  di
eventi sismici in concomitanza  con  il  verificarsi  di  eccezionali
condizioni  climatiche  avverse  e  calamita'  naturali   che   hanno
interessato le medesime regioni nonche' di  adottare  misure  urgenti
per il mantenimento della capacita' operativa del Servizio  Nazionale
della Protezione Civile; 
  Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti da
eventi imprevedibili che rendono indispensabile l'adozione di  misure
derogatorie e per l'accelerazione delle  procedure  di  realizzazione
degli interventi  funzionali  a  superare  la  fase  emergenziale,  a
garantire  condizioni  socio  abitative  adeguate  alle   popolazioni
interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per  la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la
ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 2 febbraio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico, delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, del lavoro e  delle  politiche  sociali,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, della giustizia, dei beni  e  delle  attivita'
culturali e  del  turismo,  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione,  per  gli  affari   regionali   e   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti 
 
  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo  la  lettera  l)  e'  aggiunta  la  seguente:
«l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato  a
dotare  i  Comuni  individuati  ai  sensi   dell'articolo   1   della
microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi
e criteri per la microzonazione sismica»  approvati  il  13  novembre
2008 dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione  di  contributi  a
cio' finalizzati ai Comuni interessati,  con  oneri  a  carico  delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui  all'articolo
4, comma 3, entro il  limite  di  euro  5  milioni,  e  definendo  le
relative  modalita'  e  procedure  di  attuazione  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
  1) effettuazione degli studi secondo i  sopra  citati  indirizzi  e
criteri, nonche' secondo  gli  standard  definiti  dalla  Commissione
tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma  7,  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3907  del  13  novembre
2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  281  del  1°  dicembre
2010; 
  2) affidamento degli incarichi da parte  dei  Comuni,  mediante  la
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera  a),  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti  ivi  previsti,  ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione  in  materia  di
prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli  ed  apprezzamento
della   sussistenza   di   un'adeguata    esperienza    professionale
nell'elaborazione  di  studi  di  microzonazione   sismica,   purche'
iscritti nell'elenco speciale  di  cui  all'articolo  34  ovvero,  in
mancanza, purche' attestino, nei modi  e  nelle  forme  di  cui  agli
articoli 46 e 47 del Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  il
possesso dei requisiti per  l'iscrizione  nell'elenco  speciale  come
individuati nel citato articolo 34  e  nelle  ordinanze  adottate  ai
sensi del comma 2 ed abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione  al
medesimo elenco; 
  3) supporto e coordinamento scientifico  ai  fini  dell'omogeneita'
nell'applicazione  degli  indirizzi  e  dei  criteri  nonche'   degli
standard  di  cui  al  numero  1,  da  parte  del   Centro   per   la
microzonazione sismica (Centro M S)  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche,  sulla  base  di  apposita  convenzione  stipulata  con  il
Commissario straordinario,  al  fine  di  assicurare  la  qualita'  e
l'omogeneita' degli studi.»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'affidamento
degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a  quelli  di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,
avviene,   mediante   procedure   negoziate   con    almeno    cinque
professionisti iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo
34.». 
  2.  All'articolo  14  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite
le seguenti: «oppure i Comuni e le Province interessate»; 
  b) al comma 5, le parole: «dai soggetti attuatori» sono  sostituite
dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 4».