IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che il predetto decreto ministeriale  7  novembre  2012
contempla anche disposizioni applicative  del  citato  reg.  (CE)  n.
607/2009,  in  particolare  per  quanto  concerne  talune   modalita'
procedurali di esame e di  comunicazione  relative  alle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; 
  Considerato che sono tuttora in corso le procedure  per  l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione della Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, par. 3, e  dall'art.  110  del  citato  reg.  (UE)  n.
1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di  esame,
di  approvazione  e  di  trasmissione  alla  Commissione  U.E.  delle
proposte di modifica  del  disciplinare  che  non  comportano  alcuna
modifica  al  documento  unico,  nell'ambito  dei   quali   sono   da
riprendere,  opportunamente   aggiornate   e   semplificate,   talune
disposizioni  del  preesistente  reg.   (CE)   n.   1234/2007,   art.
118-octodecies, par. 3, e del citato reg. (CE) n. 607/2009; 
  Ritenuto che, nelle more  dell'adozione  dei  predetti  atti  della
Commissione UE  e  delle  conseguenti  norme  applicative  nazionali,
continuano ad essere vigenti per la procedura  preliminare  nazionale
di  cui  trattasi  le   disposizioni   di   cui   al   citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, applicativo della  citata  preesistente
normativa dell'Unione europea; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP -
Vini DOP  e  IGP,  concernente  l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte
per conformare gli stessi  alla  previsione  degli  elementi  di  cui
all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e
l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici  ai  fini  dell'inoltro
alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3,
del regolamento (CE)  n.  1234/2007,  ivi  compreso  il  disciplinare
consolidato  ed  il  relativo  fascicolo  tecnico  della  DOP  «Soave
Superiore»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il
disciplinare di produzione della predetta DOCG; 
  Vista la domanda presentata  in  data  24  novembre  2016,  per  il
tramite della Regione Veneto, nel rispetto  della  procedura  di  cui
all'art. 6  del  decreto  ministeriale  7  novembre  2012,  e  previo
pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della   Regione   medesima
dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda,
su istanza del Consorzio tutela Vini Soave e Recioto  di  Soave,  con
sede in Soave (Verona), intesa ad ottenere la  modifica  dell'art.  8
del disciplinare di produzione dei vini  a  DOCG  «Soave  Superiore»,
concernente  una  modifica  minore  relativa  alle  disposizioni  sul
confezionamento dei relativi vini, che non comporta  alcuna  modifica
al documento unico riepilogativo di cui  all'art.  94,  paragrafo  1,
lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  Considerato che per la predetta richiesta di modifica  dell'art.  8
del  disciplinare  sono  applicabili  le   disposizioni   procedurali
nazionali  semplificate  di   cui   all'art.   10,   comma   8,   del
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Esaminata la  documentazione  tecnico-amministrativa  presentata  a
supporto della citata richiesta di modifica e ritenuto che la  stessa
documentazione e' risultata conforme alle disposizioni  previste  dal
citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012  e,
in particolare, per la medesima richiesta: 
    in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita
l'intera procedura di valutazione  e  di  pubblicizzazione  da  parte
della  competente  Regione  Veneto  e  che,  a   seguito   di   detta
pubblicizzazione,  non  sono  state  presentate,  entro  il   termine
previsto, osservazioni da parte degli interessati avverso la proposta
di modifica in questione; 
    ai sensi del comma 3 del citato art. 6  del  citato  decreto,  e'
stato acquisito il parere favorevole della citata Regione; 
    sono state  ritenute  valide  le  motivazioni  tecnico-giuridiche
relative alle modifiche proposte per  il  confezionamento,  che,  nel
pieno  rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia   di   imballaggi
preconfezionati e di  etichettatura  e  presentazione,  sono  tese  a
disciplinare la chiusura delle bottiglie, consentendo, in aggiunta al
tappo raso bocca, l'uso di alcuni sistemi di chiusura (tappo  a  vite
con capsula a vestizione lunga e tappo di vetro) che non  siano  tali
da pregiudicare l'immagine della DOCG; 
  Ritenuto  che  a  seguito  dell'esito  favorevole  della   predetta
istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per  approvare
con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica dell'art.
8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di  origine
controllata  e  garantita  «Soave  Superiore»,  in  particolare   nel
rispetto dell'art. 118-octodecies, par. 3, lettera a) del  Reg.  (CE)
n. 1234/2007; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica  del  disciplinare  in  questione  e  di  dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla  Commissione  U.E.,  tramite  il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione  U.E.,
ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del  Regolamento
(CE) n. 607/2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 81653 del  3  novembre  2016  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  5,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  All'art.  8  del  disciplinare  di  produzione   dei   vini   a
denominazione di origine controllata e garantita  «Soave  Superiore»,
cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre  2011  e
da ultimo  aggiornato  con  il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014
richiamati in  premessa,  sono  apportate  le  modifiche  evidenziate
nell'allegato al presente decreto. 
  2. La modifica al disciplinare della DOP «Soave Superiore»  di  cui
al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero -  Sezione
prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata  alla  Commissione
U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico  gia'
trasmesso  alla  stessa  Commissione   U.E.,   ai   sensi   dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.  1234/2007,  nel
rispetto delle procedure richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 gennaio 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi