IL CONSIGLIO 
               DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
nell'adunanza del 18 gennaio 2017 ha apportato  una  correzione  alle
Linee guida n. 6 recanti «Indicazione dei mezzi di prova  adeguati  e
delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto  di  appalto
che possano considerarsi significative  per  la  dimostrazione  delle
circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del
Codice», approvate con deliberazione n. 1293 del  16  novembre  2016.
Per l'effetto, la previsione  contenuta  nella  parte  II,  paragrafo
2.1.1.3, punto 8, secondo  cui  «negli  appalti  di  progettazione  o
concorsi  di  progettazione,  qualunque   omissione   o   errore   di
progettazione imputabile al  progettista,  che  ha  determinato,  nel
successivo appalto di lavori,  una  modifica  o  variante,  ai  sensi
dell'art. 102, comma 2, del codice,  o  della  previgente  disciplina
(art. 132, decreto legislativo n. 163/06)» deve intendersi sostituita
dalla  seguente:  «negli  appalti  di  progettazione  o  concorsi  di
progettazione,  qualunque  omissione  o   errore   di   progettazione
imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto
di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell'art. 106, comma  2,
del  codice,  o  della  previgente  disciplina  (art.  132,   decreto
legislativo n. 163/06)». 
  Approvata dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 18 gennaio
2017. 
    Roma, 18 gennaio 2017 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
Depositata presso la segreteria del Consiglio in data 30 gennaio 2017 
 
Il segretario: Esposito