IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5;
Viste le linee guida Guidance on the interpretation of key
provisions of Directive 2008/98/EC on waste della Commissione europea
di giugno 2012;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, gli articoli 184-bis e 185,
comma 1, lettere c) e f);
Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 «Misure urgenti per
il rilancio competitivo del settore agroalimentare» convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30
dicembre 2008, n. 205 e, in particolare, l'articolo 2-bis;
Considerato che il regime dei sottoprodotti contribuisce alla
dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in
quanto favorisce l'innovazione tecnologica per il riutilizzo di
residui di produzione nel medesimo o in un successivo ciclo
produttivo, limita la produzione di rifiuti, nonche' riduce il
consumo di materie prime vergini;
Considerato che l'impiego dei sottoprodotti non puo' prescindere da
un quadro normativo e amministrativo certo, con particolare
riferimento alle modalita' con le quali il produttore e
l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le condizioni
di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati
sottoprodotti e non rifiuti e alcune modalita' con le quali il
detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui
al citato articolo 184-bis, comma 1;
Vista la notifica di cui alla direttiva n. 2015/1535 che prevede
una procedura di informazione nel settore delle norme e regole
tecniche;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
effettuata con nota dell'8 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti
di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e
che rispettano specifici criteri, nonche' per assicurare maggiore
uniformita' nell'interpretazione e nell'applicazione della
definizione di rifiuto, il presente decreto definisce alcune
modalita' con le quali il detentore puo' dimostrare che sono
soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo
di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti
sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze
e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei
residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno
successivo.
3. Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al
presente decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di
qualita' previsti dalle pertinenti normative di settore,
nell'allegato 1 e' riportato, per specifiche categorie di residui
produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano
l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e di
attivita' che possono costituire normali pratiche industriali, alle
condizioni previste dall'articolo 6.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della direttiva
2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio (relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea del 22 novembre 2008, n. L 312:
«Art. 5 (Sottoprodotti). - 1. Una sostanza od oggetto
derivante da un processo di produzione il cui scopo
primario non e' la produzione di tale articolo puo' non
essere considerato rifiuto ai sensi dell'art. 3, punto 1,
bensi' sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
ulteriormente utilizzata/o;
b) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzata/o
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l'oggetto e' prodotta/o come parte
integrante di un processo di produzione e
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o
l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1,
possono essere adottate misure per stabilire i criteri da
soddisfare affinche' sostanze o oggetti specifici siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'art.
3, punto 1. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva, integrandola, sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'art. 39, paragrafo 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 184-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario n. 96:
«Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un sottoprodotto
e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera
a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo
di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il
cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od
oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o
l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di
tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.
2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto
2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di
cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che
provengono da attivita' o opere soggette a valutazione
d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si
applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 185, comma 1, lettere
c) e f) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -
(Omissis);
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso di attivita' di
costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a
fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
in cui e' stato escavato;
(Omissis);
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2,
lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e
le potature provenienti dalle attivita' di cui all'art.
184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonche'
ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e
zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura
o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al
di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a
terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis, del
decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per
il rilancio competitivo del settore agroalimentare),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2008, n.
258, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205:
«Art. 2-bis (Disposizioni in materia di biomasse
combustibili relative alla vinaccia ed al biogas nei
processi di distillazione). - 1. Le vinacce vergini,
nonche' le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce,
vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione
e di distillazione, che subiscono esclusivamente
trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio
con acqua o l'essiccazione, nonche', previa autorizzazione
degli enti competenti per territorio, la pollina, destinati
alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da
considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui
alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas
derivante da processi anaerobici di depurazione delle
borlande della distillazione destinato alla combustione nel
medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della
parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006.».
- La direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015 del
Parlamento Europeo e del Consiglio che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione (codificazione), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 settembre
2015, n. L 241.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 184-bis del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.