IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, il comma 54 dell'art. 1; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 106, che prevede che «l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia» e l'art. 112, che dispone l'obbligo di iscrizione dei confidi non tenuti all'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis del medesimo decreto legislativo; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 53 del 2 aprile 2015, recante il «Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'art. 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2015; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014; Vista la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di Stato N 182/2010 - Italia); Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; c) «Legge di stabilita' 2014»: la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni; d) «Gestore del Fondo»: il soggetto cui e' affidata la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo; e) «PMI»: le imprese di piccola e media dimensione, ai sensi di quanto stabilito nell'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014; f) «Confidi»: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni; g) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni; h) «Regolamento de minimis»: il regolamento in materia di aiuti «de minimis» applicabile in relazione al settore di attivita' in cui opera la PMI beneficiaria, tra quelli di seguito riportati: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014; i) «Ammontare delle garanzie in essere»: l'importo delle garanzie in essere concesse dal confidi; j) «Spese amministrative»: per i confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, il totale riportato nella voce contabile 110 nell'allegato A (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - schema di Conto economico) alle «Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM» emanate dalla Banca d'Italia. Per i confidi non soggetti all'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, il totale riportato nella voce contabile 40 del Conto economico redatto sulla base dello schema di bilancio di cui all'Appendice A alla circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successive modificazioni e integrazioni, recante le «Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale»; k) «Margine di intermediazione»: per i confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, il valore della voce contabile «margine di intermediazione» di cui all'allegato A (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari - schema di Conto economico) alle «Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM» emanate dalla Banca d'Italia. Per i confidi non soggetti all'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, la somma algebrica degli importi riportati nelle seguenti voci contabili previste dallo schema di Conto economico redatto sulla base dello schema di bilancio di cui all'Appendice A alla circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successive modificazioni e integrazioni, recante le «Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale»: + «interessi attivi e proventi assimilati» (voce 10 dei ricavi) - «interessi passivi e oneri assimilati» (voce 10 dei costi) + «commissioni attive» (voce 30 dei ricavi) - «commissioni passive» (voce 20 dei costi) + «dividendi e altri proventi» (voce 20 dei ricavi) + «profitti da operazioni finanziarie» (voce 40 dei ricavi) - «perdite da operazioni finanziarie» (voce 30 dei costi); l) «Cost/income ratio»: il rapporto tra spese amministrative e margine di intermediazione.