IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto 1'art. 2545-septiesdecies codice civile; 
  Visto 1' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dell'Associazione lega nazionale cooperative e mutue e relative  alla
societa' cooperativa sotto indicata, cui  si  rinvia  e  che  qui  si
intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della
legge 7 agosto  1990  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  e  che  il  legale  rappresentante  non  ha   formulato
osservazioni e/controdeduzioni; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 22 dicembre 2016 favorevole all'adozione dei provvedimenti di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore per il mancato  deposito  del  bilancio  d'esercizio  per
oltre due anni; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies  codice  civile,  con   contestuale   nomina   del
commissario liquidatore; 
  Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio  1975,  n.
400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza
alla quale il sodalizio risulta aderente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Cayman Societa' cooperativa» con  sede  in
Forli' (Forli' Cesena) (codice fiscale 03805420407), e'  sciolta  per
atto  d'autorita'  ai  sensi  dell'  art.  2545-septiesdecies  codice
civile.