Al      Ministero      dell'interno
                                  Dipartimento     della     pubblica
                                  sicurezza 
                                  A tutti gli Uffici territoriali del
                                  Governo - Prefetture 
                                  Alle amministrazioni regionali 
                                  Alla     Amministrazione      della
                                  Provincia autonoma di Bolzano 
                                  Alla     Amministrazione      della
                                  Provincia autonoma di Trento 
                                  Alle amministrazioni provinciali 
                                  Alle citta' metropolitane 
                                  Alle amministrazioni comunali 
                                  All'ANAS   -   Direzione   generale
                                  tecnica Ispett. 2 - Uff. 4° 
                                  Ai compartimenti viabilita' ANAS 
                                  Ai  Provveditorati   interregionali
                                  per le opere pubbliche 
                                  Alle       Direzioni       generali
                                  territoriali 
                                  All'ACI                (Federazione
                                  automobilistica italiana) 
                                  Alla       F.M.I       (Federazione
                                  motociclistica italiana) 
1. Premesse. 
  L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  e
successive modificazioni, di seguito denominato  nuovo  codice  della
strada, stabilisce  che  le  competizioni  sportive,  con  veicoli  o
animali, e le competizioni atletiche  possono  essere  disputate,  su
strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate. 
  Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle  quali  le
gare sono subordinate. 
  Per le gare con veicoli a motore  l'autorizzazione  e'  rilasciata,
sentite  le  federazioni  nazionali  sportive  competenti  e  dandone
tempestiva informazione  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  nel
rispetto di quanto disposto dagli articoli  162  e  163  del  decreto
legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  e  di  norme  successivamente
intervenute: 
    dalle regioni e dalle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; 
    dalle regioni per le strade regionali; 
    dalle Province e dalle citta'  metropolitane  per  le  strade  di
rispettiva competenza; 
    dai comuni per le strade comunali. 
  Pertanto, la presente circolare e' principalmente rivolta agli Enti
che autorizzano lo svolgimento delle gare, e  cioe'  le  regioni,  le
Province, le citta' metropolitane e  i  Comuni,  ferma  restando,  ai
sensi dell'art. 7  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 settembre 2000,  l'attivita'  di  supporto  svolta  dalle
Prefetture. 
  Nel  caso  di  competizioni  motoristiche  che  interessano  strade
appartenenti ad enti diversi, la  procedura  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162  e
163  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,   e   piu'
precisamente le autorizzazioni sono di competenza: 
    delle Regioni e Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  per
l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori  su
strade  ordinarie  appartenenti  alla  rete  stradale  di   interesse
nazionale; 
    delle  regioni  per  le  competizioni  motoristiche   su   strade
regionali e per competizioni che interessano  piu'  province,  citta'
metropolitane e Comuni; 
    delle province e delle citta' metropolitane per  le  competizioni
motoristiche su strade di rispettiva competenza  e  per  competizioni
che interessano piu' Comuni; 
    dei  comuni  per   le   competizioni   motoristiche   su   strade
esclusivamente comunali. 
  Per competizioni che interessano  piu'  regioni  o  piu'  province,
citta' metropolitane e comuni di  regioni  diverse,  l'autorizzazione
puo'  essere  rilasciata  dalla  Regione  in   cui   ha   inizio   la
competizione. 
  In coerenza con quanto espresso dall'art. 9,  comma  2,  del  nuovo
codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce  il  nulla  osta
degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara. 
  La disciplina in parola si applica esclusivamente a  manifestazioni
che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione  tra
due  o   piu'   concorrenti   o   squadre   impegnate   a   superarsi
vicendevolmente e  in  cui  e'  prevista  la  determinazione  di  una
classifica. 
  Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non
hanno carattere agonistico. Per esse restano in  vigore  le  consuete
procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, recante:  «Approvazione  del  regolamento  per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773  delle  leggi  di
pubblica sicurezza». 
  Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la
predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di  un  programma
delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno  successivo  sulla
base  delle  proposte  avanzate  dagli  organizzatori,   tramite   le
competenti Federazioni sportive nazionali riconosciute  dal  C.O.N.I.
che, ai fini del presente provvedimento sono: la F.M.I. - Federazione
motociclistica  italiana;  e  ACI   -   Federazione   automobilistica
italiana, come ribadito dal C.O.N.I. con nota 1299/SR del  13  luglio
2016 della Direzione affari legali  -  Ufficio  Assistenza  Legale  e
Contenzioso. 
  Per l'effettuazione di tutte le competizioni  motoristiche  che  si
svolgono su strade ed aree  pubbliche,  come  definite  dall'art.  1,
comma 2, del nuovo codice della strada, di competenza delle regioni o
Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, i promotori, come
previsto dall'art. 9, comma 3, del citato nuovo codice della  strada,
devono preliminarmente richiedere il nulla-osta  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale
per la sicurezza stradale. 
  Non rientrano nel campo di applicazione della  presente  disciplina
le gare che si svolgono fuoristrada, anche  se  per  i  trasferimenti
siano  percorse  strade  ordinarie  nel  rispetto  delle   norme   di
circolazione del nuovo codice della strada e quelle che  si  svolgono
su brevi circuiti provvisori, le  gare  karting,  le  gare  su  piste
ghiacciate, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard  e  similari
purche' con velocita' di percorrenza ridotta. 
  Nell'ambito  di  tutte  le  competizioni  sopra   richiamate,   per
velocita' di percorrenza ridotta si intende una velocita', per  tutto
il percorso, inferiore a 80 Km/h,  poiche'  il  superamento  di  tale
soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra  le  ordinarie
competizioni di velocita'. 
  Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
puo' non essere richiesto per i raduni e  per  le  manifestazioni  di
regolarita' amatoriali con velocita' per tutto il percorso  inferiore
a 80 Km/h, e per le manifestazioni di abilita' di  guida  (slalom)  e
per le gare di formula  challenge  svolte  su  speciali  percorsi  di
lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appositamente  attrezzati  per
evidenziare l'abilita' dei concorrenti  (successione  di  tratti  che
obbligano a ridurre la velocita' imponendo deviazioni di  traiettoria
e tratti di raccordo a velocita' libera di  lunghezza  non  superiore
rispettivamente a 200 e 150 metri), con velocita'  media  sull'intero
percorso non superiore a 80 Km/h, purche' non si  creino  limitazioni
al servizio di trasporto pubblico e al traffico  ordinario.  (Qualora
l'ente proprietario della  strada  ritenga  opportuno  avvalersi  del
nulla-osta Ministeriale per queste tipologie  di  gara  dovra'  farne
espressa richiesta). 
  Anche in questo caso il  superamento  delle  rispettive  soglie  di
velocita'  farebbe  ricadere  le  manifestazioni  tra  le   ordinarie
competizioni motoristiche. 
  Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9,
comma 3, del nuovo codice della strada, in quanto  il  nulla-osta  di
competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei
condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni. 
  Ovviamente, ai  fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni  per  lo
svolgimento  delle  competizioni,  devono  essere   comunque   sempre
rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4  e  6,  del  nuovo
codice della strada e quelle di seguito richiamate. 
  Non sono consentite le gare di velocita' da svolgersi  su  circuiti
cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di  intralcio
o impedimento alla mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni  e  alla
sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani. 
  E' necessario che l'ente competente,  quale  che  sia  il  tipo  di
manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere  del  C.O.N.
I. espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali. Cio' anche
la fine di verificare  il  «carattere  sportivo»  delle  competizioni
stesse,  al  cui   ambito   appare   logico   ricondurre   tutte   le
caratteristiche che garantiscano, sotto il  profilo  della  tipologia
della gara, ma anche della professionalita'  degli  organizzatori,  i
presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e  conforme
ai canoni di sicurezza. 
  Il  preventivo  parere  del  C.O.N.I.  non  e'  richiesto  per   le
manifestazioni di regolarita' a cui  partecipano  i  veicoli  di  cui
all'art. 60 del nuovo  codice  della  strada,  purche'  la  velocita'
imposta  sia  per  tutto  il  percorso  inferiore  a  40  Km/h  e  la
manifestazione   sia   organizzata   in   conformita'   alle    norme
tecnico-sportive della federazione di competenza. 
2. Programma-procedure. 
  Sulla base delle esperienze  maturate  negli  anni  precedenti,  si
formulano le considerazioni che  seguono  per  offrire  un  utile  ed
uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli  atti  di
propria competenza. Si richiamano  in  proposito  le  responsabilita'
amministrative e penali in capo agli Enti  competenti  che  dovessero
rilasciare autorizzazioni  allo  svolgimento  di  competizioni  senza
l'acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche
prescritte. 
  La Direzione generale per la sicurezza stradale, sulla  base  delle
proposte  degli  organizzatori,  trasmesse  per  il   tramite   delle
competenti Federazioni sportive nazionali,  che  ne  garantiscono  il
carattere sportivo, ha formulato il programma allegato alla  presente
circolare, dopo aver verificato il rispetto  delle  condizioni  poste
dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada. 
  Nel  caso  di  svolgimento  di  una  competizione  motoristica  non
prevista nel programma annuale, ai sensi del  disposto  dell'art.  9,
comma 5, del nuovo codice  della  strada,  gli  organizzatori  devono
tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per  la
sicurezza stradale almeno 60 giorni prima della  gara,  motivando  il
mancato inserimento nel programma. 
  La richiesta di nulla-osta deve  essere  corredata  dalla  seguente
documentazione: 
    a) una relazione contenente gli elenchi e  la  descrizione  delle
strade interessate dalla gara,  le  modalita'  di  svolgimento  della
stessa, i tempi di percorrenza previsti per  le  singole  tratte,  la
velocita' media prevista, le eventuali  limitazioni  al  servizio  di
trasporto  pubblico,  eventuali  indicazioni  sulla   necessita'   di
chiusura al traffico ordinario di tratti  di  strada  e  la  relativa
durata, nonche' ogni ulteriore  notizia  ritenuta  utile  per  meglio
individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli Enti  competenti
al rilascio dell'autorizzazione  comunicando  l'ufficio  responsabile
del procedimento autorizzativo e il relativo  indirizzo  mail  a  cui
inviare il nulla-osta Ministeriale; 
    b) una planimetria del percorso di gara in cui,  nel  caso  siano
previste tratte stradali chiuse  al  traffico,  siano  evidenziati  i
percorsi alternativi per il traffico ordinario; 
    c) il regolamento di gara; 
    d) il parere favorevole  del  C.O.N.I.,  espresso  attraverso  il
visto  di  approvazione   delle   competenti   Federazioni   sportive
nazionali, ovvero l'attestazione che la manifestazione e' organizzata
in conformita'  alle  norme  tecnico-sportive  della  federazione  di
competenza per  le  manifestazioni  di  cui  all'ultimo  periodo  del
precedente punto 1; 
    e) la ricevuta del  versamento  dell'importo  dovuto,  su  codice
civile  postale   n.   66782004,   intestato   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, Via Caraci, 36, 00157  Roma,  per  le
operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, come  previsto  dall'art.  405  (tab.
VII.1, punti C e D)  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
16.12.1992, n. 495, come aggiornato con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti n. 484 del 29 dicembre 2016; 
    f) la dichiarazione che le gare di velocita' e le prove  speciali
comprese nelle manifestazioni di regolarita' non  interessano  centri
abitati, ovvero l'attestazione  del  Comune  nel  quale  rientrano  i
centri abitati interessati da tali manifestazioni  che  lo  svolgersi
della stessa non crea disagio o risulti di  intralcio  o  impedimento
alla mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della
circolazione ed in particolare dei trasporti urbani. 
  La Direzione generale per la sicurezza stradale non  garantira'  il
rilascio del nulla-osta ministeriale per  le  istanze  non  pervenute
almeno sessanta giorni  prima  della  competizione  nel  rispetto  di
quanto previsto dal  comma  5  dell'art.  9  del  C.d.S.,  o  la  cui
documentazione risulti incompleta, ancorche' presentata nel  rispetto
dei tempi previsti. 
  Il  rilascio  del  nulla-osta,  ovvero  l'eventuale  diniego   allo
svolgimento della competizione, e' trasmesso all'ente  competente  al
rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti. 
  Ai sensi dell'art. 9, comma  5,  del  nuovo  codice  della  strada,
l'ente competente  puo'  autorizzare,  per  sopravvenute  e  motivate
necessita', debitamente documentate, lo  spostamento  della  data  di
effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta  delle
Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione
alla predetta Direzione generale. 
  Ai fini della autorizzazione dell'ente  competente,  almeno  trenta
giorni prima della data di svolgimento della gara, gli  organizzatori
devono avanzare richiesta allo stesso ente. 
  Al  momento  della  presentazione  dell'istanza  gli  organizzatori
devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per
la  responsabilita'  civile,  ai  sensi  dell'art.  124  del  decreto
legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   che   copra   anche   la
responsabilita' dell'organizzazione e degli  altri  obbligati  per  i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. 
  Nell'istanza deve essere  esplicitamente  dichiarata  la  velocita'
media prevista per le tratte di  gara  da  svolgersi  sia  su  strade
aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico. 
  Alla stessa istanza e' opportuno che  sia  allegato  il  nulla-osta
dell'ente  o  degli  Enti  proprietari  delle  strade,  su  cui  deve
svolgersi la  gara.  Tale  nulla-osta  puo'  anche  essere  acquisito
direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al
rilascio dell'autorizzazione. 
  Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del nuovo codice
della   strada,   qualora,   per   particolari   esigenze    connesse
all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero  al  numero  dei
partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada,  la  validita'
della autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di
un provvedimento di  sospensione  temporanea  della  circolazione  in
occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 6,  comma
1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma  1,  del
nuovo codice della strada. 
  Sentite  le  competenti   Federazioni,   l'ente   competente   puo'
rilasciare  l'autorizzazione  all'effettuazione  della  competizione,
subordinandola  al  rispetto  delle  norme  tecnico-sportive   e   di
sicurezza  vigenti  (ad  esempio,  quelle  emanate   dalle   suddette
Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed  all'esito
favorevole del collaudo del percorso di  gara  e  delle  attrezzature
relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario. 
  A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4,
del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso  di  gara  e'
obbligatorio nel caso di gare di velocita' e  nel  caso  di  gare  di
regolarita' per i tratti di strada sui quali siano ammesse  velocita'
medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente,  aperti  o
chiusi al traffico. 
  In tal modo e' chiarita la  corretta  interpretazione  del  termine
«velocita' media» nel caso delle gare di regolarita' in  cui  in  una
unica sezione di gara siano comprese tratti di  regolarita'  e  prove
speciali a velocita' libera su tratti chiusi al traffico. 
  Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso. 
  Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui  e'  prescritto,  che
nei casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'ente  competente,
e' effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente
proprietario  della  strada  se  la  strada  interessata  non  e'  di
proprieta' dell'ente competente al rilascio. 
  Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del nuovo codice della strada,
al collaudo del percorso  di  gara  assistono  i  rappresentanti  dei
Ministeri delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dell'  interno,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli
organizzatori. 
  Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie  amministrazioni
citate,  l'ente  competente  ovvero  il  proprietario  della   strada
comunica la data del collaudo  e  richiede  al  piu'  vicino  ufficio
periferico  di  tali  amministrazioni   di   designare   il   proprio
rappresentante. 
  Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze
e' essenziale per poter svolgere  tutte  le  incombenze  connesse  al
conseguimento delle autorizzazioni. 
  Al termine di ogni  gara  l'ente  competente  deve  tempestivamente
comunicare al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il personale - Direzione generale per  la  sicurezza  stradale  -  le
risultanze della competizione, precisando le  eventuali  inadempienze
rispetto all'autorizzazione  e  il  verificarsi  di  inconvenienti  o
incidenti. 
  In assenza di comunicazione entro la fine  dell'anno,  si  riterra'
tacitamente che la competizione  sia  stata  effettuata  regolarmente
senza  alcun  rilievo,  anche  ai  fini  della  predisposizione   del
calendario per l'anno successivo. 
3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  Sono state prese in esame e definite le proposte  presentate  dagli
organizzatori per il tramite  dell'ACI  (Federazione  automobilistica
italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la
redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche
da svolgere nell'anno 2017. Le proposte, come riportate nell'allegato
A, sono relative a gare gia' svolte nell'anno precedente,  e  per  le
quali la Direzione generale per la sicurezza stradale ha concesso  il
nulla-osta avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazioni  al
servizio di trasporto pubblico, nonche'  al  traffico  ordinario  per
effetto dello svolgersi delle gare stesse. 
  Per le gare  fuori  calendario  si  dovra'  procedere  a  specifica
istruttoria per il rilascio del  nulla-osta  per  ogni  singola  gara
(allegato B). 
  Il programma dettagliato nell'allegato A  e'  valido  per  le  gare
nella  configurazione  riportata  nello  stesso.  Non  e'  consentito
integrare o svolgere in piu' date una  manifestazione  gia'  iscritta
nel programma, ovvero operare frazionamenti delle  stesse.  Eventuali
frazionamenti potranno essere presi in considerazione come  gare  non
previste nel programma annuale. 
    Roma, 13 febbraio 2017 
 
                                Il capo Dipartimento per i trasporti, 
                                la navigazione, gli affari generali   
                                         ed il personale              
                                              Fumero