Estratto determina AAM/AIC n. 8/2017 del 23 gennaio 2017 
 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
«EFFERAMOL»,  nelle  forme   e   confezioni:   «1000   mg   compressa
effervescente»  12  compresse  in  tubo  PP  e  «1000  mg   compressa
effervescente» 12 compresse in blister PO/AL/PVC, alle  condizioni  e
con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare  AIC:  SO.SE.Pharm  S.r.l.  Societa'  di  servizio   per
l'industria farmaceutica  ed  affini  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in Via dei Castelli Romani, 22, 00071 - Pomezia -  Roma  (RM)
Italia - codice fiscale 01163980681. 
    Confezioni: 
      «1000 mg compressa effervescente» 12 compresse in tubo PP - AIC
n. 044482014 (in base 10) 1BFHGY (in base 32) 
      «1000 mg  compressa  effervescente»  12  compresse  in  blister
PO/AL/PVC - AIC n. 044482026 (in base 10) 1BFHHB (in base 32) 
    Forma farmaceutica: compressa effervescente 
    Validita' prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione 
    Produttore del principio attivo: Atabay Kima  Sanayi  Ve  Ticaret
A.S. (Turkey). 
    Produttori del prodotto finito:  Special  Product's  Line  S.p.a.
stabilimento sito in Anagni (Frosinone) - Italia, Strada  Paduni  240
(produzione,  confezionamento  primario  e  secondario,  controllo  e
rilascio lotti). 
    Composizione: ogni compressa effervescente contiene: 
      Principio attivo: paracetamolo 1000 mg 
      Eccipienti: sodio idrogeno carbonato; sodio  carbonato  anidro;
acido citrico anidro;  sorbitolo;  sodio  docusato;  sodio  benzoato;
simeticone; aroma arancio; sucralosio. 
    Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni
dolorose di ogni genere (ad esempio, mal  di  testa,  mal  di  denti,
torcicollo,  dolori  articolari  e  lombosacrali,  dolori  mestruali,
piccoli interventi chirurgici). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n. 044482014 - «1000 mg compressa  effervescente»
12 compresse in tubo PP 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: AIC n. 044482026 - «1000 mg compressa  effervescente»
12 compresse in blister PO/AL/PVC 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n. 044482014 - «1000 mg compressa  effervescente»
12 compresse in tubo PP -  RR:  medicinale  soggetto  a  prescrizione
medica 
    Confezione: AIC n. 044482026 - «1000 mg compressa  effervescente»
12 compresse  in  blister  PO/AL/PVC  -  RR:  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107
quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato  sul  portale
web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.