IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  17  novembre  2016,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «visti
semplici», foglio n. 1347 in data 18 novembre 2016, con il  quale  e'
stato  nominato  il  dott.  Mario   Melazzini,   direttore   generale
dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della CUF, datato 20 luglio 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  219  del  19   settembre   2000   con
errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del  4  ottobre  2000,
concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali  innovativi  la
cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati  ma  non  sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per una indicazione terapeutica diversa  da  quella  autorizzata,  da
erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non
esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23
dicembre 1996, n. 648; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del  farmaco,  datata
23 giugno 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno
2014,  riguardante  l'inserimento  del  medicinale  «Elosulfase  alfa
(Vimizim)» nel suddetto elenco come «terapia  enzimatica  sostitutiva
(ERT) per il trattamento della mucopolisaccaridosi di tipo IV A  (MPS
IV A, Sindrome di Morquio A)»; 
  Vista  la  determinazione  dell'AIFA,  datata   22   luglio   2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015, con cui
e'  stato  definito  il  regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo   del
medicinale «Vimizim (elosulfase  alfa)»  per  la  stessa  indicazione
terapeutica che ne  aveva  determinato  l'inserimento  nel  succitato
elenco, vale a dire, trattamento della mucopolisaccaridosi di tipo IV
A (sindrome di Morquio A, MPS IV A) in pazienti di tutte le eta'; 
  Ritenuto pertanto di dover provvedere  a  escludere  il  medicinale
«Elosulfase alfa (Vimizim)» di cui alla determinazione  AIFA,  datata
23 giugno 2014, sopra citata, dall'elenco dei medicinali erogabili  a
totale carico del Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale ELOSULFASE ALFA (VIMIZIM), di cui alla determinazione
AIFA, datata 23 giugno 2014, e' escluso  dall'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  istituito
ai sensi della legge n. 648/1996.