Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13,
recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura
di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (( , nonche'
proroga in materia di progetti di efficienza energetica e
risanamento ambientale di grandi dimensioni ))
1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro 60 giorni dal
decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo
73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» sono sostituite
dalle seguenti: «entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia la
cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della
procedura di trasferimento di cui al comma 2»;
b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti:
«8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi
aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma
8.1 definisce altresi' le modalita' attraverso cui, successivamente
al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di
amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attivita',
esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n.
105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine
di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende
esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del
predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi
del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i
commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare,
(( sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione
dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), )) ulteriori
interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti
nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi,
anche mediante formazione e impiego del personale delle societa' in
amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, (( allo scopo
di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del
ciclo produttivo. I commissari straordinari specificano, nella
relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi di
decontaminazione e risanamento ambientale e il loro stato di
attuazione )). Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa
di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
e' adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte
dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attivita' e funzioni,
anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n.
105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero
degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi del presente
comma.
8.5. Il programma della procedura di amministrazione
straordinaria e' altresi' integrato con un piano relativo ad
iniziative volte a garantire attivita' di sostegno assistenziale e
sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte,
Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere
sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello
sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si
conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali
in tema di responsabilita' sociale dell'impresa e alle migliori
pratiche attuative ed e' predisposto ed attuato, con l'ausilio di
organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del
terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari
straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo per
quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. (( I criteri di
selezione sono resi pubblici nei siti internet istituzionali dei
comuni medesimi. )) Per consentire l'immediato avvio delle attivita'
propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro
e' posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare
"Imprese e competitivita' 2014-2020", approvato dal CIPE (( con la
deliberazione n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016.» )).
2. Le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti
statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
febbraio 2016, n. 13 anche con le modalita' di cui al comma
6-undecies del medesimo articolo 1:
a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2017-2019, sono mantenute sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per
essere destinate al finanziamento delle attivita' relative alla
predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma
8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, secondo le
modalita' attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20. I commissari straordinari, anche ai fini dei
trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare al
Ministero vigilante con cadenza semestrale. (( La relazione e'
inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle
Commissioni parlamentari competenti per materia; ))
b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni
di euro per il 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate (( allo stato di previsione della spesa
)) del Ministero della salute e successivamente trasferite alla
Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto
all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione
di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e
dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie
pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra
e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A.,
nonche' alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento
professionale del personale sanitario.
3. Il progetto di cui al comma 2, lettera b), inserito tra gli
interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il
30 dicembre 2015, e' trasmesso dalla Regione Puglia ed e' approvato
dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanita',
previo parere del Tavolo istituzionale permanente (( di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, ))
integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della
salute. (( La regione Puglia presenta al Ministero della salute,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attivita'
svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli
interventi realizzati nell'anno precedente. La relazione e' inviata
dal Ministro della salute alle Camere per la trasmissione alle
Commissioni parlamentari competenti per materia. ))
4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari (( in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto )) recati dal comma 2
si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma
2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, nel limite
massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per
l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
connesse all'attuazione del presente decreto.
(( 5-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, le parole: «sino al 31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2017». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 4
dicembre 2015, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 dicembre 2015, n. 283, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2016, n. 26,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«3. Al solo scopo di accelerare il processo di
trasferimento e conseguire la discontinuita' di cui al
comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione
dell'attivita' in modo da contemperare le esigenze di
tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione,
nelle more del completamento delle procedure di
trasferimento, e' disposta in favore dell'amministrazione
straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di
euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili
esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione
straordinaria. L'erogazione della somma di cui al
precedente periodo e' disposta con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento e'
iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. L'amministrazione straordinaria del
Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti
della procedura, alla restituzione dell'importo erogato
dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso
percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno
lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di
uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dalla data
in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei
complessi aziendali oggetto della procedura di
trasferimento di cui al comma 2. I rimborsi del capitale e
degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al
presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato.».
- Si riportano i commi 6-bis e 6-undecies dell'art. 1
del citato decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191:
«Art. 1 (Accelerazione procedimento di cessione e
disposizioni finanziarie). - (Omissis).
6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo
dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, come
eventualmente modificato e integrato per effetto della
procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre
finanziamenti statali, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016
e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti
statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono
iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati
maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi
pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di
erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento.
I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero
successivamente, secondo la procedura di ripartizione
dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari del
Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini
dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2,
degli impegni assunti dai soggetti offerenti e
dell'incidenza di essi sulla necessita' di ricorrere ai
finanziamenti di cui al primo periodo da parte
dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del
contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono
indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro
il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per
capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della
procedura di ripartizione dell'attivo della societa', in
prededuzione, ma subordinatamente al pagamento,
nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri
creditori della procedura di amministrazione straordinaria,
nonche' dei creditori privilegiati ai sensi dell'art.
2751-bis, numero 1), del codice civile. E', comunque, fatto
obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di
responsabilita' e di risarcimento nei confronti dei
soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni
ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo ILVA e al
suo patrimonio. I finanziamenti statali concessi ai sensi
del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni
emesse ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20.»
«6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente
confiscate o comunque pervenute allo Stato in via
definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi
da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione
dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del
titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa
esercitata in forma societaria, a carico dei soci di
maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o
amministratori, che prima del commissariamento di cui al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano
esercitato attivita' di direzione e coordinamento
sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese
di giustizia, sono versate, fino alla concorrenza
dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del
bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito
statale di cui al comma 6-bis e, per la parte eccedente,
sulla contabilita' speciale di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere
destinate al finanziamento di interventi per il risanamento
e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla
riqualificazione e riconversione produttiva dei siti
contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
gennaio 2015, n. 3, S.O., convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 marzo 2015, n. 53, S.O.:
«Art. 5 (Contratto istituzionale di sviluppo per l'area
di Taranto). - 1. (Omissis).
2. Il CIS Taranto e' sottoscritto dai soggetti che
compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di
Taranto, istituito e disciplinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri presso la struttura
di missione «Aquila-Taranto-POIN Attrattori» della
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito
di coordinare e concertare tutte le azioni in essere
nonche' definire strategie comuni utili allo sviluppo
compatibile e sostenibile del territorio ed e' presieduto
da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e
dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, nonche' da tre rappresentanti
della regione Puglia e da un rappresentante della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto,
della Provincia di Taranto, del comune di Taranto e dei
Comuni ricadenti nella predetta area, dell'Autorita'
Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto
e del Commissario straordinario del Porto di Taranto,
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa. Il Tavolo istituzionale assorbe le
funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque denominati su
Taranto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e di quelli costituiti presso le amministrazioni
centrali, regionali e locali.
(Omissis).».
- Si riporta il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
ottobre 2008, n. 235, S.O., convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2008, n. 286, S.O.:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta il comma 11 dell'art. 14 del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Servizi energetici ed altre misure per
promuovere l'efficienza energetica). - (Omissis).
11. Ai progetti di efficienza energetica di grandi
dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo
di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il
2014, e' prorogata la durata degli incentivi sino al 31
dicembre 2017, a fronte di progetti definiti dallo stesso
proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera
stringente le reali peculiarita' dei progetti e purche' i
progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi
di energia in misura complessivamente equivalente alla
soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati
entro il 31 dicembre 2016 e rispondano a criteri di:
collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti
energeticamente efficienti installati nel medesimo sito
industriale; efficientamento energetico di impianti
collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti
diversi, avviati nella medesima data; risanamento
ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'art.
252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
salvaguardia dell'occupazione.
(Omissis).».